stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (09G0208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 (in SO n. 39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  1-3-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Regione, province, società provinciali e consorzi
1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli.
2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni. (3) (4) (8) (9) (13) (14)
((15))
3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;
c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti.
Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni.
4. Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione. Le province, a tal fine, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, possono anche richiedere, in forza di apposita convenzione, l'ausilio degli organi di polizia tributaria.
5. Ferma la responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5,
5-bis e 5-ter del presente articolo, il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di tre mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.
5-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2012, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per gli anni 2010, 2011 e 2012. (3) (4)
5-ter. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza. (3) (4)
5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi.
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 26.
7. La gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarita è assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società provinciali ed a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle società provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente alla Unità stralcio di cui all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso.
8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società.
Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse allo scopo finalizzate, di cui ai commi 7 e 9, tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province.
9. Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, è assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
10. Al fine di assicurare alla società provinciale l'occorrente dotazione finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al presente decreto, il Presidente della provincia è autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle società provinciali, si applicano anche in favore del commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della citata legge della regione Campania n. 4 del 2007, e successive modificazioni, in caso di inerzia dell'amministrazione provinciale.

-------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione ai commi 2-ter, 5-bis, 5-ter del presente articolo, che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)

Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui ai commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.
-------------
AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2013. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11, come modificato dal D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2013. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni".
-----------
AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2014. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni".
-----------
AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2014. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni".
-----------
AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2015. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni".
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 4-quater) che la proroga del termine di cui al comma 2-ter del presente articolo è disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.