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DECRETO-LEGGE 5 novembre 2012, n. 188

Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane. (12G0210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/2012.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/2013)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-11-2012
al: 5-1-2013
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo  17  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" con il
quale e' stato previsto il riordino delle  province,  disciplinandone
il relativo procedimento che si conclude con un atto  legislativo  di
iniziativa governativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio
2012, recante: "Determinazione dei  criteri  per  il  riordino  delle
province a norma dell'articolo  17,  comma  2,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95",  che  determina,  in  particolare,  i  requisiti
minimi che devono possedere le province, stabiliti in una  dimensione
territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e
in una popolazione residente non  inferiore  a  trecentocinquantamila
abitanti; 
  Atteso  che,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  del  citato
decreto-legge n. 95 del 2012, la popolazione residente e' determinata
in base  ai  dati  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  relativi
all'ultimo censimento ufficiale, ma che e'  comunque  opportuno  fare
salvi i  casi  in  cui  il  requisito  minimo  della  popolazione  si
raggiunge sulla base delle rilevazioni anagrafiche della  popolazione
residente nella Provincia pubblicate dal medesimo Istituto  nazionale
di statistica, disponibili alla data del 20 luglio 2012; 
  Rilevato che e' opportuno preservare la specificita' delle province
il  cui  territorio  e'  integralmente  montano,  in   virtu'   della
peculiarita' dei relativi territori; 
  Atteso che ai fini del riordino si  tiene  conto  delle  iniziative
comunali assunte ai  sensi  dell'articolo  133,  primo  comma,  della
Costituzione,  volte  a  modificare  le  circoscrizioni   provinciali
esistenti alla data del  20  luglio  2012,  per  le  quali  e'  stato
espresso il parere della Regione; 
  Viste  le  proposte  delle  Regioni  Piemonte,  Lombardia,  Veneto,
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria,  Marche,  Abruzzo,  Molise,
Campania, Puglia e Basilicata, trasmesse  al  Governo  ai  sensi  del
citato articolo 17, comma 3; 
  Considerato che le Regioni  Lazio  e  Calabria  non  hanno  inviato
alcuna proposta di  riordino  e  che  nei  confronti  delle  province
ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal comma
4, secondo  periodo,  del  citato  articolo  17,  in  base  al  quale
sull'atto  di  riordino  e'  acquisito  il  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281; 
  Visto l'articolo 2, comma 5,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza,  ai  fini  del
contenimento della spesa pubblica e del processo di razionalizzazione
della  pubblica  amministrazione,  di  attuare   quanto   prefigurato
dall'articolo 23, comma 15, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e dal citato articolo 17 del decreto-legge n.  95  del  2012  in
ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare
a quanto previsto dagli impegni  assunti  in  sede  europea,  il  cui
rispetto e' indispensabile, nell'attuale quadro di contenimento della
spesa pubblica,  per  il  conseguimento  dei  connessi  obiettivi  di
stabilita' e crescita; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  del
Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Requisiti minimi delle Province 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti
con legge dello Stato  o,  su  espressa  previsione  di  questa,  con
deliberazione del Consiglio dei Ministri.»; 
    b) all'articolo 21, comma 3, all'alinea, dopo le parole: «criteri
ed indirizzi» sono inserite le seguenti: « e fermo  quanto  stabilito
al comma 3-bis»; 
    c) all'articolo 21, comma 3, la lettera e) e' abrogata. 
  2. Ai fini del riordino delle province ai  sensi  dell'articolo  17
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  si  applicano  i
requisiti minimi stabiliti con la  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri nella riunione in data  20  luglio  2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  171  del  24  luglio
2012.