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DECRETO-LEGGE 5 novembre 2012, n. 188

Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane. (12G0210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/2012.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/2013)
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Testo in vigore dal:  7-11-2012 al: 5-1-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" con il quale è stato previsto il riordino delle province, disciplinandone il relativo procedimento che si conclude con un atto legislativo di iniziativa governativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 2012, recante: "Determinazione dei criteri per il riordino delle province a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95", che determina, in particolare, i requisiti minimi che devono possedere le province, stabiliti in una dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e in una popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti;
Atteso che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, ma che è comunque opportuno fare salvi i casi in cui il requisito minimo della popolazione si raggiunge sulla base delle rilevazioni anagrafiche della popolazione residente nella Provincia pubblicate dal medesimo Istituto nazionale di statistica, disponibili alla data del 20 luglio 2012;
Rilevato che è opportuno preservare la specificità delle province il cui territorio è integralmente montano, in virtù della peculiarità dei relativi territori;
Atteso che ai fini del riordino si tiene conto delle iniziative comunali assunte ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data del 20 luglio 2012, per le quali è stato espresso il parere della Regione;
Viste le proposte delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, trasmesse al Governo ai sensi del citato articolo 17, comma 3;
Considerato che le Regioni Lazio e Calabria non hanno inviato alcuna proposta di riordino e che nei confronti delle province ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal comma 4, secondo periodo, del citato articolo 17, in base al quale sull'atto di riordino è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, ai fini del contenimento della spesa pubblica e del processo di razionalizzazione della pubblica amministrazione, di attuare quanto prefigurato dall'articolo 23, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal citato articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012 in ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni assunti in sede europea, il cui rispetto è indispensabile, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Requisiti minimi delle Province
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei Ministri.»;
b) all'articolo 21, comma 3, all'alinea, dopo le parole: «criteri ed indirizzi» sono inserite le seguenti: « e fermo quanto stabilito al comma 3-bis»;
c) all'articolo 21, comma 3, la lettera e) è abrogata.
2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012.