COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                              Art. 133.

  Il  mutamento  delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di
nuove  Provincie  nell'ambito  d'una Regione sono stabiliti con leggi
della  Repubblica,  su  iniziative  dei  Comuni,  sentita  la  stessa
Regione.
  La  Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi
istituire  nel  proprio  territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.