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DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 176

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (12G0199)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2012.
Il presente decreto legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana "177".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2015)
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Testo in vigore dal: 1-11-2012
al: 12-8-2015
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  aprile  2010,  n.  58,  recante
attuazione della direttiva 2007/23/CE,  relativa  all'immissione  sul
mercato di prodotti pirotecnici; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge Comunitaria 2008,  ed  in  particolare
gli articoli 1, 2 e 29; 
  Ritenuto  necessario  apportare   alcune   modifiche   al   decreto
legislativo n. 58 del 2010, in relazione ad alcuni rilievi  formulati
dalla competente Commissione dell'Unione europea,  nonche'  a  quanto
rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto; 
  Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009,
che prevede la possibilita' di adottare  disposizioni  integrative  e
correttive del citato decreto  legislativo  n.  58  del  2010,  entro
ventiquattro mesi dalla sua data di entrata in vigore; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 settembre 2012; 
  Sulla proposta dei Ministri per gli affari  europei,  dell'interno,
della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto-legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 
 
  1. Al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «tariffe
quantificate» sono inserite  le  seguenti:  «,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ed  aggiornate  ogni  tre
anni,»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Con il decreto di cui al comma 1  sono  definite  anche  le
modalita'  di  attuazione  dei  corsi  di  formazione,   iniziale   e
periodica, con programmi differenziati,  riservati  ai  direttori  di
fabbriche  e  stabilimenti  di  fuochi  artificiali  e   agli   altri
operatori.»; 
    b) all'articolo 6, comma 4, le parole: «dalle norme  di  pubblica
sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti:  «dalla  normativa
vigente»; 
    c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Importazione di articoli pirotecnici marcati CE). - 1.
Gli articoli pirotecnici marcati CE  possono  essere  introdotti  nel
territorio  nazionale  previa  comunicazione,   al   prefetto   della
provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione,
contenente i dati identificativi dei prodotti,  del  mittente  e  del
destinatario nonche' le modalita' di trasferimento. 
  2. Per  il  trasferimento  verso  un  altro  Stato  degli  articoli
pirotecnici marcati CE la comunicazione  deve  essere  presentata  al
prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro 48 ore precedenti
la movimentazione.»; 
    d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  Ministero
dell'interno - Dipartimento della  pubblica  sicurezza,  comunica  al
Ministero dello sviluppo economico, per la successiva  notifica  alla
Commissione dell'Unione europea e  alle  autorita'  competenti  degli
altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati:  "organismi
notificati", autorizzati ad espletare  le  procedure  di  valutazione
della conformita' di cui  al  presente  decreto,  nonche'  i  compiti
specifici per i quali ciascuno di esso e' autorizzato.»; 
      2) al comma 2, dopo la parola: «rilasciata»  sono  inserite  le
seguenti: «, previo motivato  parere  del  Comitato  tecnico  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,»; 
    e) all'articolo 11, comma 2, il terzo periodo e' soppresso; 
    f) all'articolo 12,  comma  5,  le  parole:  «,  integrata  dagli
estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale  di  iscrizione
nell'allegato A  al  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635»  sono
soppresse; 
    g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Sistema informatico di raccolta dati). - 1.  Con  decreto
del  Ministro  dell'interno  sono  disciplinate   le   modalita'   di
funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di  raccolta
dei dati  contenuti  nei  registri  anche  informatici  previsti  per
l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.»; 
    h) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Salvo  che
il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al  prefetto  di
cui  all'articolo  6-bis  comporta  l'applicazione   della   sanzione
amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»; 
      2)  al  comma  7,  dopo  le  parole:  «per  ciascun  pezzo  non
etichettato», sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «ovvero  per
ciascuna confezione ancora  integra,  qualora  i  singoli  pezzi  non
etichettati siano contenuti nella stessa»; 
    i) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «10 maggio 1973», le
parole: «ai fini della sicurezza dei depositi» sono soppresse. 
  2.  All'articolo  53  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  come
da ultimo modificato  dall'articolo  17  del  decreto  legislativo  4
aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 le parole: «, ai fini della  sicurezza  fisica  dei
depositi e dei locali di vendita» sono soppresse; 
    b) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  L'iscrizione
nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione  del  presente  testo
unico  dei  prodotti  nelle  singole  categorie   e'   disposta   con
provvedimento del capo  della  polizia  -  direttore  generale  della
pubblica  sicurezza.  Gli  articoli  pirotecnici   marcati   CE   non
necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  76  della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Attuazione
          della  direttiva  2007/23/CE  relativa  all'immissione  sul
          mercato  di  prodotti  pirotecnici)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93. 
              La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
          giugno 2007, n. L 154. 
              Il testo degli articoli 1, 2 e 29 della legge 7  luglio
          2009, n. 88 (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee - Legge comunitaria 2008) pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O. cosi' recitano: 
              "Articolo 1 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive comunitarie) 
              1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  la
          scadenza del termine di recepimento fissato  dalle  singole
          direttive,  i  decreti   legislativi   recanti   le   norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le  direttive
          elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
          sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi  alla
          data di entrata in vigore della presente legge, il  Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all' allegato A, sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5  agosto  1978,
          n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto  dell'  articolo  81,
          quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
          testi,  corredati  dei   necessari   elementi   integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'  articolo
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere." 
              "Articolo 2  (Principi  e  criteri  direttivi  generali
          della delega legislativa) 
              1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed  in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
                c) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie di cui  all'  articolo  117,  quarto  comma,  della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni  di  nuova
          istituzione, stabilite  con  i  provvedimenti  adottati  in
          attuazione della presente legge, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  entro  i
          limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
          Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    alle
          amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all' articolo 5 della legge  16  aprile
          1987, n. 183; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) quando non siano d'ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi." 
              "Art. 29. (Delega al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di
          articoli pirotecnici) 
              1. Nella predisposizione del  decreto  legislativo  per
          l'attuazione  della  direttiva  2007/23/CE  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  del  23  maggio  2007,  relativa
          all'immissione sul  mercato  di  articoli  pirotecnici,  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi di cui agli articoli 1  e  2,  anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) disciplinare, mediante sistemi  informatizzati  di
          trattamento dei dati e  di  gestione  delle  procedure,  le
          domande  ed  i  procedimenti   per   l'accertamento   della
          conformita' degli  articoli  pirotecnici  ai  requisiti  di
          sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure
          per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad
          organismi diversi; 
                b)  armonizzare  le  norme  di  recepimento  con   le
          disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi  compresi
          gli aspetti di prevenzione incendi,  delle  fabbriche,  dei
          depositi, del trasporto,  degli  esercizi  di  vendita  dei
          prodotti esplodenti; 
                c) assicurare la produzione, l'uso e  lo  smaltimento
          ecocompatibili dei  prodotti  esplodenti,  compresi  quelli
          pirotecnici  per  uso  nautico,  e  dei  rifiuti   prodotti
          dall'accensione  di  pirotecnici   di   qualsiasi   specie,
          prevedendo una disciplina specifica per la  raccolta  e  lo
          smaltimento dei rifiuti di tali  prodotti  e  dei  prodotti
          scaduti; 
                d) prevedere  la  procedura  di  etichettatura  degli
          artifici pirotecnici, che consenta,  nella  intera  filiera
          commerciale  ed  anche  mediante   l'adozione   di   codici
          alfanumerici, la corretta  ed  univoca  individuazione  dei
          prodotti esplodenti nel territorio nazionale,  la  migliore
          tracciabilita' amministrativa degli stessi ed  il  rispetto
          dei  principi  in  materia  di  tutela  della   salute   ed
          incolumita' pubblica; 
                e)  prevedere  specifiche  licenze  e  modalita'   di
          etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini
          di ricerca, sviluppo e prova; 
                f) prevedere ogni  misura  volta  al  rispetto  delle
          esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione
          incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici
          pirotecnici e ad escludere dal possesso  di  tali  prodotti
          persone comunque ritenute pericolose; 
                g) determinare le attribuzioni e la composizione  del
          comitato competente  al  controllo  delle  attivita'  degli
          organismi  notificati  responsabili  delle   verifiche   di
          conformita',    assicurandone    l'alta    competenza     e
          l'indipendenza dei componenti; 
                h) prevedere, per  le  infrazioni  alle  disposizioni
          della legislazione nazionale di attuazione della  direttiva
          2007/23/CE, l'introduzione di  sanzioni,  anche  di  natura
          penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni
          e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla
          legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni  penali
          vigenti in materia, a tutela  dell'ordine  pubblico,  della
          sicurezza pubblica, dell'incolumita' delle persone e  della
          protezione ambientale. 
              2. Dall'attuazione della  delega  di  cui  al  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche
          competenti provvedono agli adempimenti di cui  al  presente
          articolo con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili  a  legislazione  vigente.  Ai  componenti  del
          comitato di cui al comma 1, lettera g), non e'  corrisposto
          alcun emolumento, indennita' o rimborso spese." 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  4
          aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle  premesse,  cosi'
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Articolo   4   (Autorizzazione   delle   persone   con
          conoscenze specialistiche) 
              1. Le autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  di
          utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di
          cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b),
          n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate  solo
          ai  soggetti  in  possesso  delle   abilitazioni   di   cui
          all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
          successive modificazioni, che  abbiano  superato  corsi  di
          formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottarsi  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  dei
          predetti  corsi  e,  qualora  vengano  effettuati  da   una
          pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          ed aggiornate ogni tre anni, in maniera da coprire i  costi
          effettivi del servizio. 
              1-bis. Con il decreto di cui al comma 1  sono  definite
          anche le modalita' di attuazione dei corsi  di  formazione,
          iniziale  e   periodica,   con   programmi   differenziati,
          riservati ai  direttori  di  fabbriche  e  stabilimenti  di
          fuochi artificiali e agli altri operatori. 
              2. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma  1,
          sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo  101
          del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione  alle
          tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalita' del loro
          uso, nonche' quelle relative al rilascio della  licenza  di
          cui  all'articolo  27  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. 
              3. Fino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  ai
          commi 1  e  2  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
          vigenti per il rilascio delle autorizzazioni  previste  dal
          presente articolo." 
              Il testo dell'articolo  6  del  decreto  legislativo  4
          aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle  premesse,  cosi'
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Articolo 6 (Marcatura CE) 
              1.  Gli  articoli  pirotecnici  devono   soddisfare   i
          requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I. 
              2. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,
          lettera g),  e'  vietato  detenere,  utilizzare,  porre  in
          vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare
          od esportare articoli che sono privi della marcatura  CE  e
          che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui
          all'allegato II. 
              3. Le procedure di  valutazione  di  conformita'  degli
          articoli pirotecnici sono: 
                a) per gli articoli pirotecnici  prodotti  in  serie,
          l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalita'  indicate
          nell'allegato II, modulo B), nonche' la  valutazione  della
          conformita' al tipo oggetto  di  tale  esame,  secondo  una
          delle   procedure,   a    scelta    del    fabbricante    o
          dell'importatore da uno Stato non appartenente alla  Unione
          europea,  tra  quelle  indicate  ai  moduli  C),  D)  e  E)
          dell'allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di
          categoria 4, tra quelle indicate ai moduli C), D), E) ed H)
          dell'allegato II; 
                b) per gli  articoli  pirotecnici  da  realizzare  in
          produzione unica, la verifica effettuata con  le  modalita'
          indicate nell'allegato II, modulo G). 
              4. E' fatto obbligo ai distributori di  verificare  che
          gli  articoli  pirotecnici  resi  disponibili  sul  mercato
          riportino,  oltre   alle   etichettature   previste   dalla
          normativa vigente, le necessarie marcature di conformita' e
          siano accompagnati dai  documenti  richiesti.  La  presente
          disposizione non si applica ai titolari di licenza  per  la
          minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui  all'articolo
          47 del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche'
          agli altri soggetti autorizzati alla vendita  dei  medesimi
          prodotti, ai sensi  dell'articolo  98,  quarto  comma,  del
          regolamento  di  esecuzione  del  predetto   testo   unico,
          approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635". 
              Il testo dell' articolo 7  del  decreto  legislativo  4
          aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle  premesse,  cosi'
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Articolo 7 (Organismi notificati) 
              1.  Il  Ministero  dell'interno -  Dipartimento   della
          pubblica sicurezza, comunica al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per  la  successiva  notifica  alla  Commissione
          dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri
          Stati  membri,  gli  organismi,  di   seguito   denominati:
          'organismi  notificati',  autorizzati   ad   espletare   le
          procedure  di  valutazione  della  conformita'  di  cui  al
          presente decreto, nonche' i compiti specifici per  i  quali
          ciascuno di esso e' autorizzato. 
              2. L'autorizzazione di cui al comma  1  e'  rilasciata,
          previo  motivato  parere  del  Comitato  Tecnico   di   cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio  1997,  n.
          7, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con
          il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori
          appartenenti ad amministrazioni dello  Stato,  ad  istituti
          universitari o di ricerca o a privati, aventi  i  requisiti
          di cui all'allegato  III.  Il  medesimo  decreto  autorizza
          ciascun organismo al rilascio dell'attestato di  esame  «CE
          del tipo» e all'espletamento di tutte  o  di  alcune  delle
          procedure di valutazione di cui all'allegato II, moduli B),
          C), D), E) ed F). La  relativa  istanza  e'  presentata  al
          Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza,  corredata  dalla   documentazione   comprovante
          l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo  47,
          comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52,  e  successive
          modificazioni." 
              Il testo dell' articolo 11 del  decreto  legislativo  4
          aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle  premesse,  cosi'
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Articolo 11 (Etichettatura degli articoli pirotecnici) 
              1. I fabbricanti e, qualora essi  non  siano  stabiliti
          nell'Unione europea, gli importatori devono assicurare  che
          gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici
          per i veicoli  siano  adeguatamente  etichettati,  in  modo
          visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana. 
              2.  L'etichetta   degli   articoli   pirotecnici   deve
          riportare, in caratteri  facilmente  leggibili,  almeno  il
          nome  e  l'indirizzo  del   fabbricante   o,   qualora   il
          fabbricante non sia stabilito nella Comunita', il nome  del
          fabbricante,    nonche'    il    nome     e     l'indirizzo
          dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti
          minimi  d'eta'  e  le  altre  condizioni  per  la   vendita
          stabilite dall'articolo 5, la  categoria  pertinente  e  le
          istruzioni per l'uso, l'anno di  produzione  per  i  fuochi
          d'artificio delle categorie 3 e 4, nonche', se del caso, la
          distanza minima  di  sicurezza.  L'etichetta  comprende  la
          quantita' equivalente netta (QEN)  di  materiale  esplosivo
          attivo. 
              3. I fuochi d'artificio sono  inoltre  corredati  delle
          seguenti informazioni minime: 
                a) categoria 1: se del caso, «da usarsi  soltanto  in
          spazi  aperti»  e  indicazione  della  distanza  minima  di
          sicurezza; 
                b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi  aperti»
          e, se del caso, indicazione della distanza minima  o  delle
          distanze minime di sicurezza; 
                c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi  aperti»
          e indicazione della distanza minima o delle distanze minime
          di sicurezza; 
                d) categoria 4: «puo' essere usato esclusivamente  da
          persone con conoscenze specialistiche» e indicazione  della
          distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 
              4.  Gli  articoli  pirotecnici  teatrali  sono  inoltre
          corredati delle seguenti informazioni minime: 
                a) categoria T1: se del caso «da usarsi  soltanto  in
          spazi  aperti»  e  indicazione  della  distanza  minima  di
          sicurezza; 
                b) categoria T2: «puo' essere usato esclusivamente da
          persone con conoscenze specialistiche e  indicazione  della
          distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 
              5. Se l'articolo pirotecnico non  presenta  uno  spazio
          sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura  di
          cui ai commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate  sulla
          confezione minima di vendita. 
              6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  agli  articoli  pirotecnici  esposti  in   fiere
          campionarie,    mostre    e    dimostrazioni     per     la
          commercializzazione   di   articoli   pirotecnici,   oppure
          fabbricati a fini di ricerca,  sviluppo  e  prova.  A  tali
          articoli pirotecnici e' apposta, a cura del  fabbricante  o
          dell'importatore,   un'etichetta   recante   il   nome    e
          l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore, nonche'  la
          denominazione e la  data  della  fiera  campionaria,  della
          mostra o della dimostrazione e la  non  conformita'  e  non
          disponibilita'  alla  vendita  degli  articoli  o  ai  fini
          diversi  da  quelli  di  ricerca,  sviluppo  e  prova.  Gli
          articoli   esposti   in   fiere   campionarie,   mostre   e
          dimostrazioni devono, in ogni caso, essere  riconosciuti  e
          classificati ai sensi  dell'articolo  53  del  testo  unico
          delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio
          decreto 18 giugno 1931, n.  773,  se  destinati  ad  essere
          utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo." 
              Il testo dell' articolo 12 del  decreto  legislativo  4
          aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle  premesse,  cosi'
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Articolo 12 (Etichettatura di articoli pirotecnici per
          i veicoli) 
              1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli
          riporta il nome del fabbricante o, qualora  il  fabbricante
          non   sia    stabilito    nella    Comunita',    il    nome
          dell'importatore, il nome e  il  tipo  dell'articolo  e  le
          istruzioni in materia di sicurezza. 
              2. Se l'articolo non presenta  spazio  sufficiente  per
          soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma  1,
          le informazioni richieste sono apposte sulla confezione. 
              3. Agli utilizzatori professionali  e'  fornita,  nella
          lingua  da  loro  richiesta,  una  scheda  con  i  dati  di
          sicurezza compilata in conformita' all'allegato al  decreto
          del Ministro della salute in  data  7  settembre  2002,  di
          recepimento  della  direttiva  2001/58/CE,  riguardante  le
          modalita'  dell'informazione  su   sostanze   e   preparati
          pericolosi immessi in commercio, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002. 
              4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di  sicurezza
          puo' essere trasmessa  su  carta  o  per  via  elettronica,
          purche' il destinatario disponga dei  mezzi  necessari  per
          accedervi. 
              5. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di
          cui al comma 2 e' anche apposta  sulla  confezione  esterna
          costituente l'imballaggio degli  articoli  pirotecnici  per
          autoveicoli. 
              6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  agli  articoli  pirotecnici   per   i   veicoli,
          fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova  e  che  non
          siano conformi alle disposizioni del presente decreto, solo
          quando sugli stessi articoli  pirotecnici  sia  chiaramente
          indicato la loro non conformita'  e  non  disponibilita'  a
          fini diversi da ricerca, sviluppo e prova." 
              Il testo dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  4
          aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle  premesse,  cosi'
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Articolo 17 (Disciplina sanzionatoria) 
              1.  L'articolo  53  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, approvato con regio decreto  18  giugno
          1931, n. 773, e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 53.  
              1. E' vietato fabbricare, tenere  in  casa  o  altrove,
          trasportare, immettere sul mercato,  importare,  esportare,
          trasferire,   o   vendere,   anche   negli    stabilimenti,
          laboratori,  depositi  o   spacci   autorizzati,   prodotti
          esplodenti che non siano stati riconosciuti e  classificati
          dal  Ministero  dell'interno,  sentito  il  parere  di  una
          commissione tecnica, ovvero che sono privi della  marcatura
          CE e che non hanno superato la valutazione  di  conformita'
          previsti dalle disposizioni di recepimento delle  direttive
          comunitarie in materia di prodotti esplodenti. 
              2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie  e
          nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la
          loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. 
              3. L'iscrizione  nell'allegato  A  al  regolamento  per
          l'esecuzione del presente testo unico  dei  prodotti  nelle
          singole categorie e' disposta con  provvedimento  del  capo
          della  polizia  -   direttore   generale   della   pubblica
          sicurezza.  Gli  articoli  pirotecnici   marcati   CE   non
          necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma. 
              4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  le
          violazioni di cui al comma 1 sono punite con la  reclusione
          da sei mesi a tre anni e con la  multa  da  10.000  euro  a
          100.000 euro. 
              5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei  casi
          in cui le condotte di cui al  comma  1  sono  riferibili  a
          prodotti oggettivamente difformi dai modelli  depositati  o
          altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura  "CE
          del  tipo"  ovvero  gli  estremi   del   provvedimento   di
          riconoscimento del Ministero dell'interno.». 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque  vende  fuochi  artificiali   o   altri   prodotti
          pirotecnici a minori di  anni  quattordici  e'  punito  con
          l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda  da  2.000
          euro a 20.000 euro. 
              3. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della
          categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e  P1
          a minori  di  anni  diciotto  o  fuochi  d'artificio  della
          categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione
          e di registrazione di cui all'articolo 55 del  testo  unico
          delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione  delle
          previste autorizzazioni di legge, e' punito  con  l'arresto
          da sei mesi a due anni e con l'ammenda  da  20.000  euro  a
          200.000 euro. 
              4. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della
          categoria 4  e  articoli  pirotecnici  professionali  delle
          categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione di  cui
          all'articolo 4, ovvero  in  violazione  degli  obblighi  di
          identificazione  e  di  registrazione  previsti   o   delle
          prescrizioni di cui alle licenze di polizia, e' punito  con
          la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la  multa  da
          30.000 euro a 300.000 euro. 
              5. Le licenze di polizia per la produzione,  commercio,
          importazione  ed  esportazione,  dei  prodotti  di  cui  al
          presente  decreto  non  possono  essere  concesse,   o   se
          concesse, non possono essere rinnovate, al  soggetto  privo
          dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773. 
              6. Per le violazioni di cui al presente  articolo,  nei
          confronti dei titolari delle licenze di polizia di  cui  al
          comma 5, nonche' dei titolari delle licenze di polizia  per
          il trasporto, deposito, detenzione, impiego  e  smaltimento
          dei prodotti  di  cui  al  presente  decreto,  puo'  essere
          disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia,  ai
          sensi dell'articolo 10  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza. Nelle ipotesi piu' gravi o in  caso  di
          recidiva, puo' essere, altresi', disposto il  provvedimento
          di revoca. 
              6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata
          comunicazione  al  prefetto  di  cui   all'articolo   6-bis
          comporta l'applicazione della  sanzione  amministrativa  da
          500 euro a 3.000 euro. 
              7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  l'omissione
          totale dell'apposizione delle etichette  regolamentari  sui
          prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente
          decreto,    comporta    l'applicazione    della    sanzione
          amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non
          etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora  integra,
          qualora i singoli pezzi  non  etichettati  siano  contenuti
          nella stessa. 
              8. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di
          cui al comma 6 si applica anche nei confronti  di  chiunque
          detiene, per la sua immissione sul  mercato,  un  prodotto,
          ovvero, se previsto, la sua confezione minima  di  vendita,
          che non recano comunque: 
                a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi  del
          riconoscimento ai sensi dell'articolo 53  del  testo  unico
          delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
                b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento  e
          la  classificazione   del   Ministero   dell'interno,   ove
          previsti; 
                c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze  e
          le indicazioni per il trasporto in  sicurezza,  nonche'  la
          data di scadenza, se  prevista,  e  l'anno  di  produzione,
          scritte in italiano,  con  caratteri  chiari  e  facilmente
          leggibili; 
                d) le precise ed  univoche  indicazioni  su  elementi
          essenziali   per    l'individuazione    del    fabbricante,
          dell'importatore,  del  distributore  e  per  tracciare  il
          prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN  -  peso
          netto della massa attiva pirotecnica. 
              9.  Nei  confronti  del  soggetto  che   detiene,   per
          l'immissione   nel   mercato,   un   prodotto   sul   quale
          nell'etichetta  sono  state  omesse,  anche   parzialmente,
          indicazioni previste dalla vigente  normativa,  diverse  da
          quelle  di  cui  al  comma  7,  si  applica   la   sanzione
          amministrativa da 20 euro  a  60  euro  per  ciascun  pezzo
          parzialmente etichettato. 
              10. Oltre a  quanto  previsto  dall'articolo  14  sulla
          sorveglianza del mercato, il  Ministero  dell'interno  puo'
          sempre  disporre,  con  oneri  interamente  a  carico   dei
          produttori, importatori  e  distributori  responsabili,  il
          ritiro di quei prodotti che,  presentando  un'etichettatura
          non conforme, possano costituire un rischio concreto per la
          salute e l'incolumita' pubblica, con  particolare  riguardo
          per quelle dei minori. 
              11.  Nei  casi  di  cui  al  comma   9,   il   Ministro
          dell'interno puo',  altresi',  anche  in  via  alternativa,
          ordinare  ai  produttori,  importatori  e  distributori  di
          compiere, con  oneri  interamente  a  loro  carico,  mirate
          campagne d'informazione a favore  dei  professionisti,  dei
          consumatori e dei minori." 
              Il testo dell'articolo 18  del  decreto  legislativo  4
          aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle  premesse,  cosi'
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali) 
              1. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  e'
          emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno,
          di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e
          delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico,  del
          lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  un
          regolamento recante, in  particolare,  l'adeguamento  delle
          disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie
          degli articoli  pirotecnici  ai  fini  del  deposito,  alle
          categorie a rischio,  alle  definizioni  e  ai  criteri  di
          classificazione degli  articoli  pirotecnici  previsti  dal
          presente  decreto,   con   le   conseguenti   modifiche   e
          abrogazioni   delle   disposizioni   del   regolamento   di
          esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi   di   pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 6  maggio  1940,  n.
          635. 
              2.  Ai   fini   della   corretta   applicazione   delle
          disposizioni vigenti in materia di fabbricazione, deposito,
          vendita,   trasporto,   acquisto,   detenzione,    impiego,
          esportazione e importazione degli articoli pirotecnici, con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottarsi  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  individuate  le   corrispondenze   tra   le
          categorie previste dall'articolo 3 e le  categorie  per  la
          classificazione   degli   articoli   pirotecnici   previste
          dall'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
          successive   modificazioni,   ivi   compresi   i   prodotti
          riconosciuti ma non classificati ai sensi del  decreto  del
          Ministro dell'interno in data  4  aprile  1973,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973. 
              3. Nelle more dell'emanazione del  decreto  di  cui  al
          comma 2, si continuano ad applicare le disposizioni di  cui
          all'articolo 55 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, ai fini della cessione e vendita degli  articoli
          pirotecnici. 
              4. Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto di cui al  comma  1,  sono  aggiornate  le  vigenti
          disposizioni in materia di prevenzione dei disastri,  degli
          infortuni e  degli  incendi  relativi  alle  fabbriche,  ai
          depositi,  all'importazione,  esportazione,   trasferimento
          intracomunitario, nonche' quelle sugli esercizi di  vendita
          dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'interno,  da  adottarsi  entro   centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono individuate  le  modalita'  di  raccolta,  di
          smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e  dei
          rifiuti  prodotti   dall'accensione   di   pirotecnici   di
          qualsiasi specie, ivi compresi quelli per  le  esigenze  di
          soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per  la
          raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti. 
              6. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano
          dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle  categorie
          1, 2 e 3 e  dal  4  luglio  2013  per  gli  altri  articoli
          pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria  4  e
          per gli articoli pirotecnici teatrali. 
              7. Le autorizzazioni  concesse  antecedentemente  al  4
          luglio 2010 per gli  articoli  pirotecnici  rientranti  nel
          campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti  e
          classificati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, ivi compresi i  prodotti  riconosciuti
          ma non classificati  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
          dell'interno in data 4 aprile 1973,  continuano  ad  essere
          valide sul territorio dello Stato fino alla  loro  data  di
          scadenza, se prevista, o fino al 3 luglio 2017,  a  seconda
          di quale dei due termini e' il piu' breve,  anche  ai  fini
          dello smaltimento. 
              8.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  7,  le
          autorizzazioni relative agli  articoli  pirotecnici  per  i
          veicoli  continuano  ad  essere  valide  fino   alla   loro
          scadenza. 
              9. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7, decadono  i
          provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi
          dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          dei manufatti di qualunque categoria e  gruppo,  nonche'  i
          provvedimenti   dei   prodotti    riconosciuti    ma    non
          classificati,   ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
          dell'interno in data 4 aprile 1973.