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LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2013)
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Testo in vigore dal:  29-7-2009

Art. 29

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;
b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti;
c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi quelli pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;
d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei principi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica;
e) prevedere specifiche licenze e modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;
f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;
g) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti;
h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera g), non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Note all'art. 29:
- La direttiva 2007/23/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2007, n. L 154.
- La legge 2 ottobre 1967, n. 895, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.