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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 25 luglio 2012, n. 162

Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (12G0183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2023)
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vigente al 20/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-10-2012
 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246; 
  Visto l'articolo 300, comma 4, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del
decreto legislativo 24  febbraio  2012,  n.  20,  che  demanda  a  un
regolamento, da adottare con decreto del Ministro  della  difesa,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico  e  dell'economia  e
delle finanze, l'individuazione delle  denominazioni,  degli  stemmi,
degli emblemi e degli altri  segni  distintivi  dei  quali  le  Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno  l'uso  esclusivo,  ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo 300, nonche' delle specifiche
modalita' attuative; 
  Visto l'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66
che stabilisce l'istituzione della  societa'  per  azioni  denominata
«Difesa Servizi s.p.a.» della quale il Ministero  della  difesa  puo'
avvalersi, ai sensi del citato articolo 300, comma  1,  del  medesimo
decreto legislativo, per  consentire  l'uso  anche  temporaneo  delle
denominazioni  degli  stemmi,  degli  emblemi  e  degli  altri  segni
distintivi delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri; 
  Visto l'articolo 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66
che  prevede  la  possibilita'  per  il  Ministero  della  difesa  di
stipulare convenzioni e contratti  per  la  permuta  di  materiali  o
prestazioni con soggetti pubblici e privati; 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  recante  il
codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273, e in particolare  gli  articoli  124,
125 e 126; 
  Visto l'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
che disciplina i contratti di sponsorizzazione e i contratti  a  essi
assimilabili; 
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 luglio 2011  e
del 3 aprile 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. 8/501138 del 18 aprile 2012; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 
  a)  «Forze  armate»,  l'Esercito  italiano,  la  Marina   militare,
l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri; 
  b)  «denominazioni»,  i  nomi,  anche  sotto  forma  di  logo,  che
identificano le singole Forze armate, ovvero  quei  reparti,  gruppi,
strutture ed enti, anche interforze, che costituiscono il  patrimonio
storico  e  culturale  dell'istituzione  militare  e   concorrono   a
esprimerne il prestigio; 
  c) «stemma», il complesso di  figure  o  di  figure  e  parole,  di
qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico,  che  costituisce  il
contrassegno delle singole Forze armate e dei singoli reparti,  enti,
gruppi e strutture, anche interforze, in cui esse  sono  organizzate,
ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a
enti, reparti e strutture soppressi; 
  d) «emblema», il complesso di figure  o  di  figure  e  parole,  di
qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo  scudo  araldico,
che costituisce il contrassegno di distinzione  delle  singole  Forze
armate e  dei  singoli  reparti,  enti,  gruppi  e  strutture,  anche
interforze, in cui esse sono organizzate, ivi inclusi i  contrassegni
storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e  strutture
soppressi; 
  e) «segno distintivo o marchio», fregio o altro distintivo, recante
figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza del  militare
a un ente, reparto, gruppo o  struttura  delle  Forze  armate,  anche
storico, ovvero la sua specifica professionalita' militare, quali,  a
titolo  esemplificativo,   gli   scudetti,   le   mostreggiature,   i
distintivi, i copricapo e gli omerali. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.), e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n.  106,
          S.O. 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          giugno 2010, n. 140, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 124, 125 e  126  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  (Codice  della
          proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12
          dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          4 marzo 2005, n. 52, S.O.: 
                "Art. 124. Misure correttive e sanzioni civili. 
              1. Con la sentenza che  accerta  la  violazione  di  un
          diritto di proprieta' industriale possono  essere  disposti
          l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e  dell'uso
          delle cose costituenti violazione del diritto,  e  l'ordine
          di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose  nei
          confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la
          disponibilita'.   L'inibitoria   e   l'ordine   di   ritiro
          definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
          ogni intermediario, che sia parte del  giudizio  ed  i  cui
          servizi  siano  utilizzati  per  violare  un   diritto   di
          proprieta' industriale. 
              2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice  puo'  fissare
          una  somma  dovuta  per  ogni  violazione  o   inosservanza
          successivamente   constatata    e    per    ogni    ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento. 
              3. Con la sentenza che  accerta  la  violazione  di  un
          diritto di proprieta' industriale puo' essere  ordinata  la
          distruzione di tutte le cose costituenti la violazione,  se
          non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
          della violazione. Non puo' essere ordinata  la  distruzione
          della cosa e  l'avente  diritto  puo'  conseguire  solo  il
          risarcimento dei danni, se l a distruzione della cosa e' di
          pregiudizio   all'economia   nazionale.   Se   i   prodotti
          costituenti   violazione   dei   diritti   di    proprieta'
          industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
          una  utilizzazione  legittima,  puo'  essere  disposto  dal
          giudice, in  luogo  del  ritiro  definitivo  o  della  loro
          distruzione, il loro ritiro temporaneo dal  commercio,  con
          possibilita' di reinserimento a seguito  degli  adeguamenti
          imposti a garanzia del rispetto del diritto. 
              4. Con  la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
          gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione  del
          diritto e i mezzi  specifici  che  servono  univocamente  a
          produrli o ad attuare il metodo o processo  tutelato  siano
          assegnati in proprieta' al  titolare  del  diritto  stesso,
          fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 
              5. E' altresi' in facolta' del  giudice,  su  richiesta
          del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
          cui al comma 4,  tenuto  conto  della  residua  durata  del
          titolo  di  proprieta'  industriale  o  delle   particolari
          circostanze  del  caso,  ordinare  il  sequestro,  a  spese
          dell'autore  della  violazione,  fino  all'estinzione   del
          titolo,  degli  oggetti  e  dei  mezzi  di  produzione.  In
          quest'ultimo caso, il titolare del  diritto  di  proprieta'
          industriale puo' chiedere che gli oggetti  sequestrati  gli
          siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
          le parti, verra'  stabilito  dal  giudice  dell'esecuzione,
          sentito, occorrendo, un perito. 
              6. Delle cose costituenti  violazione  del  diritto  di
          proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione  o
          la distruzione, ne' puo' esserne  interdetto  l'uso  quando
          appartengono  a  chi  ne  fa  uso  personale  o  domestico.
          Nell'applicazione delle  sanzioni  l'autorita'  giudiziaria
          tiene conto della necessaria proporzione  tra  la  gravita'
          delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse  dei
          terzi. 
              7. Sulle contestazioni  che  sorgono  nell'eseguire  le
          misure menzionate in questo articolo decide, con  ordinanza
          non  soggetta  a  gravame,  sentite   le   parti,   assunte
          informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
          recante le misure anzidette." 
                "Art. 125. Risarcimento del danno e restituzione  dei
          profitti dell'autore della violazione . 
              1. Il risarcimento dovuto al danneggiato  e'  liquidato
          secondo le disposizioni degli articoli 1223,  1226  e  1227
          del codice  civile,  tenuto  conto  di  tutti  gli  aspetti
          pertinenti,  quali  le  conseguenze  economiche   negative,
          compreso il mancato  guadagno,  del  titolare  del  diritto
          leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e,
          nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici,
          come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
          violazione. 
              2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei  danni
          puo' farne la liquidazione in una somma  globale  stabilita
          in base agli atti della causa e  alle  presunzioni  che  ne
          derivano. In questo caso  il  lucro  cessante  e'  comunque
          determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni
          che  l'autore  della  violazione  avrebbe  dovuto   pagare,
          qualora  avesse  ottenuto  una  licenza  dal  titolare  del
          diritto leso. 
              3. In ogni caso  il  titolare  del  diritto  leso  puo'
          chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
          della violazione, in alternativa al risarcimento del  lucro
          cessante  o  nella  misura  in  cui  essi   eccedono   tale
          risarcimento." 
                "Art. 126. Pubblicazione della sentenza. 
              1.   L'autorita'   giudiziaria   puo'   ordinare    che
          l'ordinanza  cautelare  o  la  sentenza  che   accerta   la
          violazione  dei  diritti  di  proprieta'  industriale   sia
          pubblicata integralmente o in  sunto  o  nella  sola  parte
          dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in  uno
          o  piu'  giornali   da   essa   indicati,   a   spese   del
          soccombente.". 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100, S.O.