stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2012, n. 20

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-3-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 239:
1) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: «militare» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa»;
2) al comma 2, la parola: «Marina» è sostituita dalla seguente: «marina»;
b) all'articolo 242, comma 1, dopo le parole: «le unità che, » sono inserite le seguenti: « iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto della consegna, »;
c) all'articolo 247, comma 1, le parole: « In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilità e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale,» sono soppresse e la parola: «le» è sostituita dalla seguente:«Le»;
d) l'articolo 248 è sostituito dal seguente:
«Art. 248 (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi). - 1.La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.»;
e) l'articolo 248-bis è abrogato;
f) l'articolo 250 è sostituito dal seguente:
«Art. 250 (Campi e impianti di tiro a segno). - 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.»;
g) l'articolo 255 è sostituito dal seguente:
«Art. 255 (Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale). - 1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.»;
h) gli articoli da 256 a 264 sono abrogati;
i) all'articolo 286:
1) al comma l, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o degli organi corrispondenti»;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.»;
3) al comma 4, dopo la parola «previste» sono inserite le seguenti: «ogni anno»;
l) all'articolo 300, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.»;
m) all'articolo 306:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.»;
b) al comma 3, le parole: «per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza»;
n) all'articolo 307, comma 9, dopo la parola: «Difesa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85»;
o) all'articolo 312, comma 1, alinea, le parole: «che ne riferisce alle competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse;
p) all'articolo 314, comma 5, dopo le parole: «3-bis, comma 1,», è inserita la seguente: «3-ter»;
q) all'articolo 319, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto dall'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
r) all'articolo 363 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.».

--------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 15/3/2012, n. 63 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell' art. 239 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 239. (Navi militari e navi da guerra) - 1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:
a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa;
b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;
c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.
2. Per «nave da guerra» si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare.
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell' art. 242 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 242. (Radiazione dal ruolo del naviglio militare) - 1. Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le unità che, iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto della consegna, a giudizio del Ministro della difesa, sentito il parere del Capo di stato maggiore della Marina militare, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici.".
Si riporta il testo del comma 1 dell' art. 247 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 247. (Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate) - 1. Le Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.
2. - 4. (Omissis).".
Si riporta il testo dell' art. 248 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
< < Art. 248. (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi)
- 1. La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'art. 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.".
Si riporta il testo dell' art. 250 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 250. (Campi e impianti di tiro a segno) - 1.I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1, sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.".
Si riporta il testo dell' art. 255 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 255 (Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale).- 1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.".
Si riporta il testo dei commi 1 e 3-bis dell'art. 286 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 286. (Determinazione dei canoni) - 1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. Il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, o degli organi corrispondenti.
2. - 3. (Omissis).
3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.
4. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste ogni anno dal decreto ministeriale di cui all' art. 306, comma 2, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.".
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 300 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 300.(Diritti di proprietà industriale delle Forze armate) - 1. - 3. (Omissis).
4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 306 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 306. (Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa) - 1. (Omissis).
2.Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione nonché il riconoscimento in favore del conduttore, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all' art. 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazioneall'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.
4. - 5. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 307 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 307. (Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa) - 1. - 8. (Omissis).
9. È salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonché quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
10. - 11. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 312 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 312. (Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali) - 1. Su disposizione delle autorità logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti:
a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto;
b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.".
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 314 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 314 . (Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari) - 1 - 4. (Omissis).
5. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, 3-ter e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
6. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 319 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 319. (Acquisti a seguito di confisca) - 1. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria militare. È fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto dall'art. 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.".
Si riporta il testo della rubrica e del comma 1-bis dell'art. 363 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 363. (Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino) - 1. (Omissis).
1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.".