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DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. (12G0180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. n. 201, relativo alla G.U. 10/11/2012, n. 263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 11-11-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  procedere  al
riassetto   dell'organizzazione   sanitaria,   tenuto   conto   della
contrazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale a seguito delle varie manovre di contenimento  della  spesa
pubblica,  attraverso  la  riorganizzazione   ed   il   miglioramento
dell'efficienza di alcuni fondamentali elementi del Servizio  stesso,
allo scopo di garantire e promuovere in  tale  ottica  un  piu'  alto
livello  di  tutela  della  salute,  adottando   misure   finalizzate
all'assistenza territoriale, alla professione e  responsabilita'  dei
medici, alla dirigenza sanitaria e governo clinico, alla garanzia dei
livelli essenziali di assistenza per le persone affette  da  malattie
croniche e rare e da dipendenza  da  gioco  con  vincita  di  denaro,
all'adozione di norme tecniche per le strutture ospedaliere,  nonche'
alla sicurezza alimentare, al trattamento di  emergenze  veterinarie,
ai  farmaci,  alla  sperimentazione  clinica  dei  medicinali,   alla
razionalizzazione di alcuni enti sanitari  e  al  trasferimento  alle
regioni  delle  funzioni  di  assistenza   sanitaria   al   personale
navigante; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 settembre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  il
Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
(( (Riordino dell'assistenza territoriale e mobilita'  del  personale
                    delle aziende sanitarie). )) 
 
  ((1.  Le   regioni   definiscono   l'organizzazione   dei   servizi
territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il
sociale,  anche  con  riferimento  all'assistenza  domiciliare,  e  i
servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e
di capacita' di presa in  carico  dei  cittadini,  secondo  modalita'
operative  che  prevedono  forme   organizzative   monoprofessionali,
denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono,  in
forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali,  strumenti  di
valutazione  della  qualita'  assistenziale,  linee  guida,  audit  e
strumenti analoghi, nonche' forme  organizzative  multiprofessionali,
denominate  unita'  complesse  di  cure  primarie,  che  erogano,  in
coerenza con la programmazione regionale,  prestazioni  assistenziali
tramite il coordinamento e l'integrazione  dei  medici,  delle  altre
professionalita' convenzionate con il Servizio  sanitario  nazionale,
degli infermieri, delle professionalita' ostetrica,  tecniche,  della
riabilitazione,  della  prevenzione  e  del   sociale   a   rilevanza
sanitaria.  In  particolare,  le  regioni  disciplinano   le   unita'
complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di  reti  di
poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base,  aperti
al pubblico per tutto  l'arco  della  giornata,  nonche'  nei  giorni
prefestivi  e  festivi  con  idonea  turnazione,   che   operano   in
coordinamento  e  in  collegamento  telematico   con   le   strutture
ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei  sistemi  informatici,
assicurano   l'adesione   obbligatoria   dei    medici    all'assetto
organizzativo  e  al  sistema  informativo  nazionale,  compresi  gli
aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria,  secondo  quanto
stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni,  nonche'  la  partecipazione  attiva
all'applicazione delle procedure  di  trasmissione  telematica  delle
ricette mediche. 
  2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unita' complesse di
cure primarie  erogano  l'assistenza  primaria  attraverso  personale
convenzionato  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Le   regioni
possono, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della
convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale,  in  posizione  di  comando  ove  il   soggetto   pubblico
incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso  dalla  struttura
di appartenenza. 
  3. Il personale convenzionato e' costituito dai medici di  medicina
generale,  dai  pediatri  di  libera  scelta  e   dagli   specialisti
ambulatoriali. Per i medici di  medicina  generale  e'  istituito  il
ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando
i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali. 
  4. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    "0a) prevedere  che  le  attivita'  e  le  funzioni  disciplinate
dall'accordo  collettivo  nazionale  siano  individuate  tra   quelle
previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo  1,
comma 2, nei limiti delle disponibilita' finanziarie complessive  del
Servizio sanitario  nazionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
singole regioni  con  riguardo  ai  livelli  di  assistenza  ed  alla
relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;"; 
    b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
    "b-bis)   nell'ambito   dell'organizzazione   distrettuale    del
servizio, garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della
giornata e per tutti i giorni  della  settimana,  nonche'  un'offerta
integrata delle prestazioni dei  medici  di  medicina  generale,  dei
pediatri di libera scelta, della guardia medica, della  medicina  dei
servizi  e   degli   specialisti   ambulatoriali,   adottando   forme
organizzative monoprofessionali, denominate  aggregazioni  funzionali
territoriali, che condividono,  in  forma  strutturata,  obiettivi  e
percorsi  assistenziali,  strumenti  di  valutazione  della  qualita'
assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche' forme
organizzative multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure
primarie,  che   erogano   prestazioni   assistenziali   tramite   il
coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie
e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto  della  peculiarita'
delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a  popolazione
sparsa e isole minori; 
     b-ter)   prevedere    che    per    le    forme    organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare,  anche  per
il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget; 
     b-quater) definire i  compiti,  le  funzioni  ed  i  criteri  di
selezione del referente o del coordinatore delle forme  organizzative
previste alla lettera b-bis); 
     b-quinquies)  disciplinare  le  condizioni,  i  requisiti  e  le
modalita' con cui le regioni provvedono alla  dotazione  strutturale,
strumentale e di  servizi  delle  forme  organizzative  di  cui  alla
lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali; 
     b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le  aziende
sanitarie  locali,  sulla  base  della  programmazione  regionale   e
nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano  gli  obiettivi  e
concordano i programmi di attivita' delle forme  aggregative  di  cui
alla lettera b-bis) e definiscono  i  conseguenti  livelli  di  spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita'
del distretto, anche avvalendosi di  quanto  previsto  nella  lettera
b-ter); 
     b-septies) prevedere che le  convenzioni  nazionali  definiscano
standard relativi  all'erogazione  delle  prestazioni  assistenziali,
all'accessibilita' ed alla continuita' delle  cure,  demandando  agli
accordi integrativi regionali  la  definizione  di  indicatori  e  di
percorsi applicativi;"; 
    c) la lettera e) e' abrogata; 
    d) la lettera f) e' abrogata; 
    e) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
    "f-bis) prevedere la possibilita' per  le  aziende  sanitarie  di
stipulare  accordi   per   l'erogazione   di   specifiche   attivita'
assistenziali,  con  particolare  riguardo  ai  pazienti  affetti  da
patologia cronica, secondo  modalita'  e  in  funzione  di  obiettivi
definiti in ambito regionale"; 
    f) la lettera h) e' sostituita dalle seguenti: 
    "h) prevedere che l'accesso al ruolo unico  per  le  funzioni  di
medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale  avvenga
attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta  annualmente
a  livello  regionale  e  secondo  un  rapporto   ottimale   definito
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che  l'accesso  medesimo
sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  e  a
quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo  30
del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del  diploma
e' comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede  di
copertura delle zone  carenti,  con  l'attribuzione  di  un  adeguato
punteggio, che tenga conto anche dello  specifico  impegno  richiesto
per il conseguimento dell'attestato o del diploma; 
     h-bis) prevedere che l'accesso  alle  funzioni  di  pediatra  di
libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una
graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale  e
secondo un  rapporto  ottimale  definito  nell'ambito  degli  accordi
regionali; 
     h-ter)  disciplinare  l'accesso  alle  funzioni  di  specialista
ambulatoriale del Servizio sanitario  nazionale  secondo  graduatorie
provinciali alle quali sia  consentito  l'accesso  esclusivamente  al
professionista fornito del titolo di specializzazione  inerente  alla
branca d'interesse;"; 
    g) alla lettera i), le parole: "di tali medici"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dei medici convenzionati"; 
    h) dopo la lettera m-bis) e' inserita la seguente: 
    "m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici  all'assetto
organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna  regione,
al Sistema informativo nazionale, compresi gli  aspetti  relativi  al
sistema   della   tessera   sanitaria,   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni,  nonche'   la   partecipazione   attiva
all'applicazione delle procedure  di  trasmissione  telematica  delle
ricette mediche". 
  5. Nell'ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, vengono definiti modalita',  criteri
e procedure per valorizzare, ai fini della  formazione  specifica  in
medicina  generale,  l'attivita'  remunerata  svolta  dai  medici  in
formazione presso i servizi dell'azienda sanitaria e  della  medicina
convenzionata. 
  6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto  si  procede,  secondo  la
normativa vigente, all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali
relativi alla disciplina  dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina
generale, con i pediatri di  libera  scelta  e  con  gli  specialisti
ambulatoriali ai contenuti dell'articolo  8,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del
presente articolo, con particolare riguardo ai principi di  cui  alle
lettere  b-bis),  b-ter),  b-quater),  b-quinquies),  b-sexies),  h),
h-bis) e h-ter) del citato  articolo  8,  comma  1,  nel  limite  dei
livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi  collettivi
nazionali  e  nel  rispetto   dell'articolo   15,   comma   25,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  delle  disposizioni  ivi
richiamate. Entro i successivi novanta giorni, senza ulteriori  oneri
per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi  regionali
attuativi. 
  7. Decorso il termine di cui al comma 6, primo periodo, il Ministro
della salute, con  decreto  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle regioni  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   nonche'   le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  emana,  nelle
more   della   conclusione   delle   trattative,   disposizioni   per
l'attuazione in via transitoria dei principi richiamati dal  medesimo
comma 6. Tali disposizioni cessano di  avere  efficacia  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al comma 6. 
  8.  Per  comprovate  esigenze  di   riorganizzazione   della   rete
assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le  regioni  possono  attuare,  ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
previo confronto  con  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di  mobilita'  del
personale dipendente dalle aziende sanitarie con  ricollocazione  del
medesimo personale  presso  altre  aziende  sanitarie  della  regione
situate  anche  al   di   fuori   dell'ambito   provinciale,   previo
accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero  di  disponibilita'
di posti per effetto della predetta riorganizzazione da  parte  delle
aziende sanitarie. Le aziende sanitarie non  possono  procedere  alla
copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del
completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui
al presente comma)).