DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 368

((Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-7-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21. 
 
  1. Per l'esercizio dell'attivita' di medico  chirurgo  di  medicina
generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale  e'  necessario
il possesso del diploma di formazione specifica in medicina  generale
fermo restando la validita' degli attestati gia' rilasciati ai  sensi
del decreto del Ministro della sanita' di concerto  con  il  Ministro
della pubblica istruzione 10 ottobre 1988, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  267  del  14
novembre 1988 e del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. 
                                                               ((16)) 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  E' stato ripristinato il testo  gia'  in  vigore  dal  7-11-1999  a
seguito della soppressione della lettera a) dell'art. 12, comma 5 del
D.L. 30 aprile 2019, n. 35, che disponeva la modifica del comma 1 del
presente articolo, ad opera della  L.  25  giugno  2019,  n.  60,  di
conversione del D.L. medesimo.