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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 368

((Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2022)
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Testo in vigore dal:  2-7-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 21

1. Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale fermo restando la validità degli attestati già rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.
((16))
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AGGIORNAMENTO (16)

È stato ripristinato il testo già in vigore dal 7-11-1999 a seguito della soppressione della lettera a) dell'art. 12, comma 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, che disponeva la modifica del comma 1 del presente articolo, ad opera della L. 25 giugno 2019, n. 60, di conversione del D.L. medesimo.