stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. 47

Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). (12G0067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2012
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 13-5-2012
  
  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009,  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  in  materia
di taluni organismi d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
(OICVM); 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010,  ed  in  particolare
l'articolo 6 contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva 2009/65/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; 
  
                              E m a n a 
  
  
                  il seguente decreto legislativo: 
  
                               Art. 1 
  
  
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
  
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera m) sono inserite le seguenti: 
      «m-bis) 'OICR armonizzati': gli OICR rientranti nell'ambito  di
applicazione della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni
di attuazione; 
      m-ter) 'OICR comunitari': gli  OICR  costituiti  in  uno  Stato
dell'UE diverso dall'Italia; 
      m-quater) 'OICR extracomunitari': gli OICR  costituiti  in  uno
Stato non appartenente all'UE; 
      m-quinquies) 'OICR  feeder':  l'OICR  che  investe  le  proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'OICR master; 
      m-sexies) 'OICR master': l'OICR  nel  quale  uno  o  piu'  OICR
feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita';»; 
    b) alla lettera n) dopo il numero 2)  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di OICR propri;»; 
    c) dopo la lettera q) sono inserite le seguenti: 
      «q-bis) 'gestore dell'OICR master': la societa' di gestione che
svolge l'attivita' di gestione dell'OICR master o la SICAV master; 
      q-ter) 'gestore dell'OICR feeder': la societa' di gestione  che
svolge l'attivita' di gestione dell'OICR feeder o la SICAV feeder; 
      q-quater) 'depositario dell'OICR master o dell'OICR feeder': la
banca depositaria dell'OICR master o dell'OICR feeder  o,  se  l'OICR
master o l'OICR feeder sono OICR  comunitari  o  extracomunitari,  il
soggetto autorizzato nel Paese di origine a svolgere i compiti  della
banca depositaria;»; 
    d)  alla  lettera  r)  dopo  le  parole:  «societa'  di  gestione
armonizzate» sono inserite le seguenti: «con succursale in Italia»; 
    e) dopo la lettera r) sono inserite le seguenti: 
      «r-bis)  'Stato  di  origine   della   societa'   di   gestione
armonizzata':  lo  Stato  dell'UE  dove  la  societa'   di   gestione
armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale; 
      r-ter) 'Stato di  origine  dell'OICR':  Stato  dell'UE  in  cui
l'OICR e' stato costituito;». 
  2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  24
febbraio 1998, n.  58,  le  parole:  «dei  soggetti  abilitati»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle SIM, delle imprese di  investimento
extracomunitarie, delle SGR, nonche'  degli  intermediari  finanziari
iscritti nell'elenco  previsto  dall'articolo  107  del  Testo  unico
bancario, delle banche  italiane  e  delle  banche  extracomunitarie,
autorizzate  all'esercizio  dei  servizi   o   delle   attivita'   di
investimento». 
  3. All'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
      «b) alle societa' di gestione armonizzate; l'attivita'  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 1),  puo'  essere  esercitata
solo con riguardo a fondi comuni di investimento armonizzati.»; 
    b) alla lettera d) del comma 2 dopo le parole: «di propria»  sono
inserite le seguenti: «o altrui»; 
    c) alla lettera e-bis) del comma 2 le parole: «OICR propri  o  di
terzi» sono sostituite dalle seguenti: «OICR di terzi»; 
    d) il comma 3 e' abrogato. 
  4. All'articolo 36 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, ultimo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «di gestione del risparmio.»; 
      b) il comma 7 e' abrogato; 
      c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        « 8.  Le  quote  di  partecipazione  ai  fondi  comuni,  sono
nominative o al portatore, secondo quanto  previsto  nel  regolamento
del fondo. La Banca d'Italia puo' stabilire in via generale,  sentita
la Consob, le caratteristiche dei certificati e  il  valore  nominale
unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche  dell'esigenza  di
assicurare la portabilita' delle quote.». 
  5.  All'articolo  37,  comma  2,  lettera   b-bis),   del   decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  le  parole:  «comma  7,  e
l'articolo 39, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «39, comma 3,
nonche', nel caso di strutture  master  feeder  o  di  operazioni  di
fusioni, il capo III-bis e il capo III-ter». 
  6. L'articolo 38, comma 3,  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
    « 3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio  delle  funzioni  di
banca depositaria e disciplina, sentita la Consob, le condizioni  per
l'assunzione dell'incarico e le modalita' di subdeposito dei beni del
fondo.». 
  7. All'articolo 39, comma 2, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: 
    « h-bis) se il fondo e' un fondo feeder.». 
  8. All'articolo 41, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:  «ivi  inclusa  l'istituzione  di  fondi  comuni  di
investimento armonizzati.». 
  9. All'articolo 41-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Le  societa'  di  gestione  armonizzate  che  intendono
istituire e gestire nel territorio della Repubblica un  fondo  comune
di investimento armonizzato rispettano le disposizioni  di  cui  agli
articoli 36, 37, 38 e 39, al capo III-bis e al capo III-ter,  nonche'
le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1,  lettera  c).
La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo a condizione che: 
        a) il fondo rispetti le norme richiamate nel presente comma; 
        b) la societa' di  gestione  armonizzata  sia  autorizzata  a
gestire nello Stato di origine fondi con caratteristiche  analoghe  a
quello oggetto di approvazione; 
        c) la societa' di gestione armonizzata abbia stipulato con la
banca depositaria un accordo che assicura alla banca  depositaria  la
disponibilita' delle informazioni necessarie per lo  svolgimento  dei
propri compiti. 
      2-ter.   Qualora   la   Banca   d'Italia   intenda    rifiutare
l'approvazione del regolamento del  fondo  di  cui  al  comma  2-bis,
consulta l'autorita' competente dello Stato di origine della societa'
di gestione armonizzata.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. La  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,  disciplina  con
regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di  gestione
armonizzate devono  rispettare  per  svolgere  nel  territorio  della
Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1,  2  e  2-bis  mediante
stabilimento di succursali o  in  regime  di  libera  prestazione  di
servizi,  nonche'  il  contenuto  dell'accordo  tra  la  societa'  di
gestione armonizzata e la banca depositaria previsto nel comma 2-bis,
lettera c).»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  Le  societa'  di  gestione  armonizzate  che  svolgono  le
attivita' di cui ai commi 1 e 2-bis nel territorio della  Repubblica,
mediante stabilimento di succursali,  sono  tenute  a  rispettare  le
norme di condotta previste all'articolo 40. Alle societa' di gestione
armonizzate si applica l'articolo 8, comma 1.». 
  10. All'articolo 42 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Offerta in Italia di
quote di fondi comuni di investimento comunitari ed extracomunitari»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  L'offerta  in  Italia  di  quote  di   fondi   comuni   di
investimento comunitari armonizzati  deve  essere  preceduta  da  una
comunicazione alla Consob da  parte  dell'autorita'  dello  Stato  di
origine del fondo, secondo le procedure di  notifica  previste  dalle
disposizioni comunitarie e  nel  rispetto  delle  relative  norme  di
attuazione adottate con regolamento dalla Consob,  sentita  la  Banca
d'Italia.  Con  il  medesimo  regolamento  la  Consob  determina   le
modalita' di esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto
riguardo alle attivita' concernenti i pagamenti, il riacquisto  e  il
rimborso delle quote.»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Alle societa' di  gestione  armonizzate  che  intendono
offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote  di  fondi
comuni di  investimento  armonizzati  dalle  stesse  gestiti  non  si
applicano le disposizioni dell'articolo 41-bis.»; 
    d) il comma 2 e' abrogato; 
    e) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «nonche' le modalita' con cui tali informazioni devono essere
fornite;»; 
    f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5.  L'offerta  in  Italia  di  quote  di   fondi   comuni   di
investimento  comunitari  non  armonizzati  ed  extra  comunitari  e'
autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, a condizione che
i relativi schemi  di  funzionamento  siano  compatibili  con  quelli
previsti per gli organismi  italiani.  L'offerta  al  pubblico  delle
quote dei predetti fondi e' comunque subordinata  al  rispetto  delle
disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I, del presente
decreto e della relativa normativa di attuazione.». 
  11. All'articolo  43-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
    «f-bis) sia  stato  stipulato  un  accordo  tra  la  societa'  di
gestione  armonizzata  e  la  banca  depositaria   che   assicuri   a
quest'ultima la disponibilita' delle informazioni necessarie  per  lo
svolgimento  delle  proprie   funzioni,   secondo   quanto   previsto
nell'articolo 41-bis, comma 2-bis.». 
  12. L'articolo 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' sostituito dal seguente: 
  
                              "Art. 49 
                           Trasformazione 
  
  1. La SICAV non puo' trasformarsi in un organismo non  soggetto  al
presente Capo o al Capo II del presente titolo.". 
  13. All'articolo 50 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «commi 3  e  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 4»; 
    b) al comma 2 le parole: «SICAV  estere»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «SICAV comunitarie ed extracomunitarie». 
  14. Nel titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dopo il Capo III sono aggiunti i seguenti: 
  
                            "Capo III-BIS 
  
  
                       STRUTTURE MASTER-FEEDER 
  
  
                             Art. 50-bis 
Autorizzazione e regole di funzionamento  delle  strutture  master  -
                               feeder 
  
  1. La Banca  d'Italia  autorizza  l'investimento  dell'OICR  feeder
nell'OICR master, quando ricorrono le seguenti condizioni: 
    a)  sussistano  accordi,  rispettivamente,  tra  i   gestori,   i
depositari e i revisori legali o  le  societa'  di  revisione  legale
degli  OICR  master  e  degli  OICR   feeder,   che   consentano   la
disponibilita'  dei  documenti  e  delle  informazioni  necessari   a
svolgere i rispettivi compiti; 
    b) nel caso in cui l'OICR  master  e  l'OICR  feeder  abbiano  lo
stesso gestore,  esso  adotta  norme  interne  di  comportamento  che
assicurino la medesima disponibilita' di documenti e informazioni  di
cui alla lettera a); 
    c) l'OICR master e l'OICR feeder  possiedano  le  caratteristiche
previste dal regolamento di cui al comma 2. 
  2.  La  Banca  d'Italia,  sentita   la   Consob,   disciplina   con
regolamento: 
    a) la procedura  di  autorizzazione  dell'investimento  dell'OICR
feeder nell'OICR master, nonche' le informazioni  e  i  documenti  da
fornire con l'istanza di autorizzazione; 
    b)  il  contenuto  degli  accordi  e  delle  norme   interne   di
comportamento di cui al comma 1; 
    c) i requisiti specifici dell'OICR  master  e  dell'OICR  feeder,
nonche' le regole loro applicabili; 
    d) le regole specifiche applicabili all'OICR feeder nel  caso  di
liquidazione,  fusione,   scissione,   sospensione   temporanea   del
riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell'OICR
master, nonche' le regole applicabili all'OICR feeder e l'OICR master
per coordinare la tempistica del calcolo e  della  pubblicazione  del
loro valore patrimoniale netto; 
    e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di  informazioni  e
documenti tra il gestore, il depositario, il  revisore  legale  o  la
societa' di revisione  legale,  rispettivamente  dell'OICR  master  e
dell'OICR feeder, nonche' tra tali soggetti e la Banca  d'Italia,  la
Consob e le autorita' competenti dell'OICR master e dell'OICR  feeder
comunitari ed extracomunitari. 
  3. Agli OICR master e agli OICR  feeder  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dei Capi II, III e III-ter del  presente
Titolo. 
  4.   Agli   OICR   master   comunitari   armonizzati,    che    non
commercializzano in Italia le proprie quote a soggetti diversi  dagli
OICR feeder, non si applica l'articolo 42, commi da 1 a 4. Agli  OICR
master  comunitari  non  armonizzati  o  extracomunitari  si  applica
l'articolo 42, commi da 5 a 8. 
  5. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  9,  il  revisore
legale o la societa' di revisione legale incaricati  della  revisione
dell'OICR  feeder  indica  nella   relazione   sulla   revisione   le
irregolarita' evidenziate  nella  relazione  di  revisione  dell'OICR
master e l'impatto delle irregolarita' riscontrate sull'OICR  feeder.
Nel caso in cui gli esercizi dell'OICR master e dell'OICR  feeder  si
chiudano in date  diverse,  il  revisore  legale  o  la  societa'  di
revisione legale incaricati della revisione dell'OICR master redigono
una specifica relazione di  revisione  con  riferimento  la  data  di
chiusura dell'esercizio dell'OICR feeder. 
  6.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  in  conformita'   con   le
disposizioni comunitarie,  comunicano  al  gestore  dell'OICR  feeder
ovvero  all'autorita'   competente   dell'OICR   feeder   comunitario
armonizzato i provvedimenti assunti per  il  mancato  rispetto  delle
disposizioni del presente Capo nei confronti  dei  soggetti  indicati
nel presente articolo, nonche'  le  informazioni  ricevute  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 4, relative  al  gestore  dell'OICR  master  e
all'OICR master. 
  
                            Capo III-TER 
  
  
   FUSIONE E SCISSIONE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO DEL RISPARMIO 
  
  
                             Art. 50-ter 
                     Fusione e scissione di OICR 
  
  1. La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla  Consob,
la fusione o la scissione di OICR sulla base dei  relativi  progetti,
delle attestazioni di conformita' rese dalle banche  depositarie  dei
fondi coinvolti e dell'informativa ai partecipanti  che  deve  essere
idonea  a  consentire  loro  di  pervenire  ad  un  fondato  giudizio
sull'impatto della fusione sull'investimento. La Banca d'Italia  puo'
individuare le ipotesi,  in  base  alle  caratteristiche  degli  OICR
oggetto  dell'operazione   o   al   contenuto   dell'informativa   ai
partecipanti, in cui l'autorizzazione alla fusione o  alla  scissione
di OICR e' rilasciata in via generale. 
  2. Le SGR mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e  della
Banca d'Italia una relazione, redatta da una banca depositaria ovvero
da un revisore legale o da una  societa'  di  revisione  legale,  che
attesti la correttezza dei criteri adottati per la valutazione  delle
attivita' e delle passivita' del fondo, dell'eventuale conguaglio  in
denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di
cambio alla data di riferimento di tale rapporto. 
  3.  Le  SICAV  coinvolte  in  operazioni  di  fusione  o  scissione
applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile,  in  quanto
compatibili. Il progetto di fusione o quello  di  scissione,  redatti
sulla base di quanto richiesto dal regolamento della  Banca  d'Italia
di cui al comma  4,  e  le  eventuali  deliberazioni  assembleari  di
modifica dei relativi progetti sono preventivamente autorizzati dalla
Banca d'Italia. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1  non
si puo'  dare  corso  alle  iscrizioni  nel  registro  delle  imprese
previste dal codice civile. 
  4.  La  Banca  d'Italia,  sentita   la   Consob,   disciplina   con
regolamento: 
    a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni; 
    b)  la  data  di  efficacia  dell'operazione  e  i   criteri   di
imputazione dei costi dell'operazione; 
    c) l'informativa da rendere ai partecipanti; 
    d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni; 
    e) l'oggetto delle attestazioni di conformita' e della  relazione
di cui ai commi 1 e 2; 
    f) i diritti dei partecipanti. 
  
                           Art. 50-quater 
            Fusione transfrontaliera di OICR armonizzati 
  
  1. Alle fusioni tra OICR comunitari  armonizzati  e  OICR  italiani
armonizzati e a quelle che coinvolgono OICR italiani  armonizzati  le
cui quote sono commercializzate in  un  altro  Stato  comunitario  ai
sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre alle
disposizioni di cui all'articolo 50-ter, le disposizioni del presente
articolo. 
  2. Nel caso in cui l'OICR risultante dalla fusione  o  incorporante
non sia un OICR italiano, l'autorizzazione alla fusione e' rilasciata
dalla Banca d'Italia,  secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni
comunitarie. 
  3. Nel caso in cui l'OICR risultante dalla fusione  o  incorporante
sia un OICR italiano, la Banca d'Italia puo' richiedere per tale OICR
la modifica dell'informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto
dalle disposizioni comunitarie. 
  4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce con  regolamento
le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto  di
quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.». 
  15. All'articolo 52, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: « ai sensi del presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordinamento italiano»; 
    b) al comma 3-ter dopo  la  parola:  «Italia»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero societa' di gestione armonizzate». 
  16. All'articolo 54 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Provvedimenti
ingiuntivi nei confronti degli OICR comunitari e extracomunitari  con
quote o azioni offerte in Italia»; 
    b) al comma 1, primo periodo, la parola: «esteri»  e'  sostituita
dalle seguenti: «comunitari ed extracomunitari»; 
    c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Se vi e'  fondato  sospetto  che  un  OICR  comunitario
armonizzato le cui quote o azioni sono offerte in Italia,  ovvero  il
gestore di tale  OICR,  non  ottemperi  agli  obblighi  derivanti  da
disposizioni comunitarie per le quali  sia  competente  lo  Stato  di
origine  dell'OICR,  la  Banca  d'Italia  o   la   Consob   informano
l'autorita' competente di tale Stato affinche' assuma i provvedimenti
necessari.  Se,  nonostante   le   misure   adottate   dall'autorita'
competente, l'OICR, ovvero il suo  gestore,  persiste  nell'agire  in
modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o  il  buon
funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob,  dopo  aver
informato l'autorita' dello Stato  di  origine,  adottano  le  misure
necessarie per  proteggere  gli  investitori  o  assicurare  il  buon
funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di  offerta  delle
quote o azioni dell'OICR.». 
  17. All'articolo 57 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Se e' disposta la liquidazione coatta di  una  societa'
di gestione del risparmio, i commissari liquidatori  provvedono  alla
liquidazione o alla cessione  dei  fondi  da  questa  gestiti  e  dei
relativi  comparti,   esercitando   a   tali   fini   i   poteri   di
amministrazione degli stessi. Si applicano,  in  quanto  compatibili,
gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2,  3  e
4, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92, 93 e 94 del  T.U.
bancario, nonche' i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti
ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione
del residuo  netto  di  liquidazione  in  misura  proporzionale  alle
rispettive quote di partecipazione; dalla  data  dell'emanazione  del
decreto di liquidazione coatta  amministrativa  cessano  le  funzioni
degli organi del fondo.»; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
      «6-bis. Qualora le attivita'  del  fondo  o  del  comparto  non
consentano  di  soddisfare  le  obbligazioni  dello  stesso   e   non
sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione  possa  essere
superata,  uno  o  piu'  creditori  o  la  SGR  possono  chiedere  la
liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui  la  SGR  ha  la
sede  legale.  Il  tribunale,  sentiti  la   Banca   d'Italia   e   i
rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato  il  pericolo
di pregiudizio,  dispone  la  liquidazione  del  fondo  con  sentenza
deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia
nomina uno o piu' liquidatori che provvedono secondo quanto  disposto
dal comma 3-bis; possono essere  nominati  liquidatori  anche  SGR  o
enti.  Il  provvedimento  della  Banca  d'Italia  e'  pubblicato  per
estratto nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Si
applica ai liquidatori, in  quanto  compatibile,  l'articolo  84,  ad
eccezione dei commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la SGR che  gestisce
il  fondo  e'  successivamente  sottoposta  a   liquidazione   coatta
amministrativa,  i  commissari   liquidatori   della   SGR   assumono
l'amministrazione del fondo sulla base di una  situazione  dei  conti
predisposta dai liquidatori del fondo stesso.». 
  18.  All'articolo  93-bis,  comma  1,  lettera  f),   del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il numero 3) e' aggiunto il
seguente: «3-bis) in relazione all'offerta di quote o azioni di  OICR
armonizzati, lo  Stato  membro  della  UE  in  cui  l'OICR  e'  stato
costituito.». 
  19. L'articolo 98-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' sostituito dal seguente: 
  
                            "Art. 98-ter 
Documento contenente le informazioni chiave  per  gli  investitori  e
                              prospetto 
  
  1. L'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti  italiani
o comunitari non armonizzati ed extracomunitari e' preceduta  da  una
comunicazione alla Consob. Nel  caso  di  offerta  di  OICR  italiani
armonizzati, alla comunicazione sono allegati il documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori e il  prospetto  destinati
alla pubblicazione. Nel caso di offerta di OICR italiani e comunitari
non armonizzati ed extracomunitari alla comunicazione e' allegata  la
documentazione  d'offerta   individuata   dalla   Consob   ai   sensi
dell'articolo 98-quater, lettera a-bis). 
  2.  Il  documento  contenente  le  informazioni  chiave   per   gli
investitori e' redatto in conformita' ai regolamenti  comunitari  che
disciplinano  la  materia  e  alle  relative  disposizioni  attuative
adottate in sede comunitaria. 
  3.  Il  documento  contenente  le  informazioni  chiave   per   gli
investitori e il prospetto  devono  consentire  agli  investitori  di
poter   ragionevolmente   comprendere   la   natura   e   i    rischi
dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare  una  scelta
consapevole in merito all'investimento. Il  documento  contenente  le
informazioni chiave per gli investitori e il prospetto  hanno  natura
precontrattuale. Le informazioni  chiave  per  gli  investitori  sono
corrette, chiare, non fuorvianti e  coerenti  con  le  corrispondenti
parti del prospetto. 
  4. Si applica l'articolo 94, commi 8, 9 e 11. Nessuno  puo'  essere
chiamato  a  rispondere  esclusivamente  sulla  base  del   documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori,  ivi  compresa
la relativa traduzione, a meno che esse possano risultare fuorvianti,
imprecise o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto. 
  5. Nel caso di  offerta  di  quote  o  azioni  di  OICR  comunitari
armonizzati, il documento contenente le informazioni chiave  per  gli
investitori e il prospetto possono essere pubblicati  in  Italia  una
volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.». 
  20. L'articolo 98-quater del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  
                           "Art. 98-quater 
                     Disposizioni di attuazione 
  
  1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della
presente   sezione   anche   differenziate    in    relazione    alle
caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati.  In
armonia con le disposizioni comunitarie, il regolamento stabilisce in
particolare: 
    a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del  prospetto,
nonche' le modalita' e  i  termini  di  pubblicazione  del  documento
contenente  le  informazioni  chiave  per  gli  investitori   e   del
prospetto, il relativo  regime  di  consegna  ed  il  loro  eventuale
aggiornamento; 
    a-bis) il contenuto della documentazione  d'offerta  di  quote  o
azioni  di  OICR   italiani   e   comunitari   non   armonizzati   ed
extracomunitari, il relativo regime di consegna e di pubblicazione; 
    a-ter)  il  regime  linguistico  del  documento   contenente   le
informazioni chiave per gli investitori e del prospetto; 
    b) le modalita' da osservare  per  diffondere  notizie,  svolgere
indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di  acquisto  o  di
sottoscrizione; 
    c) le modalita' di svolgimento  dell'offerta  anche  al  fine  di
assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari. 
  2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la  Consob  puo'
consentire,  su  istanza   degli   offerenti,   l'inserimento   nella
documentazione d'offerta di informazioni ulteriori  o  equivalenti  a
quelle previste dal regolamento di cui al comma 1.». 
  21. L'articolo 190, comma 1, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
    «1. I soggetti che svolgono  funzioni  di  amministrazione  o  di
direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati,  i  quali  non
osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e  3;
8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25;  25-bis,
commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4  e  5;  31,
commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4,  6
e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e
3; 41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50;  50-bis,
commi 2, 4 e 5, 50-ter, comma 4;  50-quater,  comma  4;  65;  79-bis;
187-nonies, ovvero le disposizioni  generali  o  particolari  emanate
dalla Banca d'Italia o dalla Consob in  base  ai  medesimi  articoli,
sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La  stessa  sanzione
si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, commi 1  e  2,  e
dell'articolo 33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita'
di consulente finanziario  o  di  promotore  finanziario  in  assenza
dell'iscrizione negli albi di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli
18-bis e 31.». 
 
 
          Avvertenza: 
               - Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La direttiva 2009/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 17
          novembre 2009, n. L. 302. 
              Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8  e  21  della  L.  6
          febbraio  1996,  n.  52),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              Gli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.  52
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria   1994),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O. cosi' recitano: 
              "Art.  8.  (Riordinamento   normativo   nelle   materie
          interessate dalle direttive comunitarie). 
              1. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  due  anni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi
          unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega
          prevista dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti  nelle
          stesse materie ed apportando alle medesime le  integrazioni
          e modificazioni necessarie al predetto coordinamento. 
              2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera
          dei   deputati   e   al   Senato   della   Repubblica   per
          l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti  per
          materia.  Decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
          trasmissione il testo unico e' emanato  anche  in  mancanza
          del parere." 
              "Art. 21. (Servizi  di  investimento  nel  settore  dei
          valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale  delle  imprese
          di investimento mobiliare e degli enti  creditizi:  criteri
          di delega). 
              1. L'attuazione delle direttive del Consiglio  93/6/CEE
          e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a) prevedere che la prestazione  a  terzi,  a  titolo
          professionale, dei servizi  d'investimento  indicati  nella
          sezione  A  dell'allegato  alla  direttiva  93/22/CEE   sia
          riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
          gli agenti di cambio continuino ad esercitare le  attivita'
          loro consentite dall'ordinamento vigente; 
                b)  prevedere  che   le   imprese   di   investimento
          autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano
          prestare in Italia  i  servizi  di  cui  all'allegato  alla
          direttiva  stessa  in  libera  prestazione  ovvero  per  il
          tramite  di  succursali;  stabilire,   altresi',   che   la
          vigilanza sulle imprese autorizzate  sia  esercitata  dalle
          autorita' che  hanno  rilasciato  l'autorizzazione,  mentre
          restano ferme  le  attribuzioni  delle  autorita'  italiane
          competenti in materia di elaborazione e applicazione  delle
          norme di comportamento, di politica monetaria,  nonche'  di
          costituzione,  funzionamento   e   controllo   di   mercati
          regolamentati; 
                c) definire la ripartizione delle competenze  tra  la
          Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
          titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , ed  assicurando
          uniformita' di disciplina in relazione a  servizi  prestati
          ed evitando duplicazioni di  compiti  nell'esercizio  delle
          funzioni di controllo; 
                d) prevedere che le  autorita'  italiane  collaborino
          tra loro e  con  le  autorita'  degli  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione  europea
          di libero scambio (EFTA), ai  quali  si  applica  l'Accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  e,  mediante  accordi  a
          condizione di reciprocita', con le  autorita'  degli  Stati
          terzi  preposte  alla  vigilanza  sugli  intermediari  e  i
          mercati finanziari e sulle imprese assicurative; 
                e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e
          la  disciplina  delle  partecipazioni  al  capitale   delle
          imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi  e
          garantendo in ogni caso la sana e prudente  gestione  delle
          imprese d'investimento; 
                f) stabilire che l'esercizio  dei  poteri  attribuiti
          alle autorita' competenti si esplichi avendo riguardo  alla
          trasparenza e  alla  correttezza  dei  comportamenti  degli
          intermediari,   alla   tutela   degli   investitori,   alla
          stabilita', alla competitivita' ed  al  buon  funzionamento
          del sistema  finanziario,  nonche'  alla  sana  e  prudente
          gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
          gli intermediari ammessi allo svolgimento  di  uno  o  piu'
          servizi di investimento; 
                g)  prevedere  forme  di   vigilanza   regolamentare,
          informativa   e   ispettiva,   riguardanti    l'adeguatezza
          patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
          configurazioni,     le      partecipazioni      detenibili,
          l'organizzazione amministrativa e  contabile,  i  controlli
          interni, le  norme  di  comportamento,  l'informazione,  la
          correttezza e la regolarita'  delle  negoziazioni.  Dovra',
          inoltre, essere  prevista  la  riduzione  al  minimo  e  la
          trasparenza dei conflitti di interesse; 
                h) stabilire la  disciplina  di  comportamento  degli
          intermediari,   ispirandola    ai    principi    di    cura
          dell'interesse del cliente e dell'integrita'  del  mercato,
          di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di  equita'.
          Nella applicazione dei principi si dovra'  altresi'  tenere
          conto della esperienza professionale degli investitori; 
                i) nell'applicazione dei  principi  si  dovra'  tener
          conto  della  professionalita'  dei  promotori  finanziari,
          anche  al  fine  della  consulenza  relativa   ai   servizi
          finanziari   e   ai   valori   mobiliari   oggetto    della
          sollecitazione fuori sede; 
                l) prevedere che  i  diritti  degli  investitori  sui
          fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
          servizi di investimento  siano  distinti  da  quelli  delle
          imprese affidatarie ed  adeguatamente  salvaguardati  anche
          attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e  dei  valori
          mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina  delle
          crisi  dovra'  essere  uniforme  per   tutti   i   soggetti
          autorizzati  all'attivita'  di  intermediazione  in  valori
          mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento  delle
          imprese  di  investimento  a  provvedimenti  cautelari,  ad
          amministrazione  straordinaria,  nonche'   a   liquidazione
          coatta amministrativa; 
                m) prevedere il potere delle autorita' competenti  di
          disciplinare, in conformita' alla direttiva  93/22/CEE,  le
          ipotesi in  cui  le  transazioni  relative  agli  strumenti
          finanziari negoziati  nei  mercati  regolamentati  italiani
          devono essere eseguite nei mercati stessi; 
                n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese
          di investimento e delle  banche  ai  mercati  regolamentati
          secondo scadenze temporali che non  penalizzino  le  banche
          italiane  rispetto  agli  altri  operatori.  Tali  soggetti
          potranno acquistare la qualita' di membri  dei  sistemi  di
          compensazione e liquidazione, nel rispetto  dei  criteri  e
          delle procedure fissati dalle autorita' competenti; 
                o)  disciplinare  gli  obblighi  di  dichiarazione  e
          informazione  in  modo  da  contemperare  le  esigenze   di
          trasparenza ed efficienza dei mercati  regolamentati  e  il
          diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi  momento
          le condizioni di svolgimento dei servizi; 
                p)  le  disposizioni  necessarie  per  adeguare  alle
          direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
          svolgimento  dei  servizi  di  investimento,  per  la   cui
          adozione non si debba provvedere con atti aventi  forza  di
          legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
          secondo le rispettive competenze normativamente previste; 
                q)  disciplinare,  secondo  linee   omogenee   e   in
          un'ottica      di      semplificazione,      l'istituzione,
          l'organizzazione   e   il   funzionamento    dei    mercati
          regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica,
          che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli
          mercati   e   siano   dotati   di   poteri   di   gestione,
          autoregolamentazione  e  intervento,  nonche'  disciplinare
          l'articolazione, le competenze  e  il  coordinamento  delle
          autorita' di  controllo,  tenendo  conto  dei  principi  in
          materia di vigilanza sui mercati contenuti  nella  legge  2
          gennaio  1991,  n.  1  ,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica
          29  dicembre  1987,  n.  556,   e   relative   disposizioni
          attuative; 
                r) prevedere che,  fermo  restando  quanto  stabilito
          dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
          definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
          assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e  delle
          disposizioni generali o particolari emanate sulla  base  di
          esse si tenga conto dei principi della  legge  24  novembre
          1981, n. 689 , e successive modificazioni, con  particolare
          riguardo  all'applicazione  delle  sanzioni  nei  confronti
          delle   persone   fisiche.   Dovra'   essere   sancita   la
          responsabilita' delle imprese di investimento,  alle  quali
          appartengono  i  responsabili  delle  violazioni,  per   il
          pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del  diritto  di
          regresso verso i predetti  responsabili,  nonche'  adottata
          ogni  altra  disposizione  necessaria  per  razionalizzare,
          sotto  il  profilo  sia  sostanziale  che  procedurale,  il
          sistema  dei  provvedimenti  cautelari  e  delle   sanzioni
          amministrative applicabili alle violazioni di  disposizioni
          in materia di servizi di investimento. 
              2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
          decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
          presente articolo dovranno essere emanati entro  centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi  della
          parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei  mercati
          e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
          stesse. 
              3. In sede di  riordinamento  normativo  delle  materie
          concernenti  gli  intermediari,  i  mercati  finanziari   e
          mobiliari e gli altri aspetti  comunque  connessi,  cui  si
          provvedera'   ai   sensi   dell'art.   8,    le    sanzioni
          amministrative e  penali  potranno  essere  coordinate  con
          quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia  bancaria
          e creditizia per violazioni che siano omogenee  e  di  pari
          offensivita'.  A  tal  fine  potra'  stabilirsi   che   non
          costituiscono  reato  e  sono   assoggettate   a   sanzioni
          amministrative pecuniarie, sulla base  dei  principi  della
          legge  24  novembre   1981,   n.   689   ,   e   successive
          modificazioni, e fino  ad  un  ammontare  massimo  di  lire
          trecento milioni, violazioni per le quali e'  prevista,  in
          via  alternativa  o  congiunta,  la  pena  dell'ammenda   o
          dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte
          volte  ad  ostacolare  l'attivita'   delle   autorita'   di
          vigilanza   ovvero   consistenti   nella   produzione    di
          documentazione  non  veritiera  ovvero  che  offendono   in
          maniera rilevante il bene giuridico tutelato. 
              4. In sede di  riordinamento  normativo  delle  materie
          concernenti  gli  intermediari,  i  mercati  finanziari   e
          mobiliari e gli  altri  aspetti  comunque  connessi  potra'
          essere altresi'  modificata  la  disciplina  relativa  alle
          societa' emittenti titoli sui  mercati  regolamentati,  con
          particolare riferimento al collegio  sindacale,  ai  poteri
          delle minoranze, ai sindacati di  voto  e  ai  rapporti  di
          gruppo,  secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del
          risparmio e degli azionisti di minoranza.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
          delle imposte sui redditi)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.. 
              La legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina
          dei fondi comuni d'investimento  mobiliare)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi - Testo post riforma 2004) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.. 
              Il  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.   461
          (Riordino  della  disciplina  tributaria  dei  redditi   di
          capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3,  comma
          160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, S.O.. 
              Il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225  (Proroga  di
          termini  previsti  da   disposizioni   legislative   e   di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese  e  alle  famiglie),  e'  stato  convertito  ,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.   10,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26  febbraio  2011,  n.
          47, S.O. 
              Il testo dell'art. 6 della legge 15 dicembre  2011,  n.
          217 (Disposizioni per l'adempimento di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria  2010.),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
              "Art. 6. (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
          direttive  2009/65/CE,   in   materia   di   organismi   di
          investimento collettivo in valori  mobiliari,  2009/109/CE,
          concernente obblighi  informativi  in  caso  di  fusioni  e
          scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di  moneta
          elettronica) 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  le  politiche   europee   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          degli affari esteri e della giustizia, uno o  piu'  decreti
          legislativi per dare attuazione alla  direttiva  2009/65/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
          concernente    il    coordinamento    delle    disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM) (rifusione), alla  direttiva  2009/109/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  settembre
          2009, che modifica le direttive  del  Consiglio  77/91/CEE,
          78/855/CEE e  82/891/CEE  e  la  direttiva  2005/56/CE  per
          quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni  e  di
          documentazione in caso  di  fusioni  e  scissioni,  e  alla
          direttiva  2009/110/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del  16  settembre  2009,  concernente  l'avvio,
          l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli
          istituti di moneta elettronica, che modifica  le  direttive
          2005/60/CE  e  2006/48/CE  e  che   abroga   la   direttiva
          2000/46/CE. 
              2. Nella predisposizione del  decreto  legislativo  per
          l'attuazione  della  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il Governo  e'
          tenuto al  rispetto,  oltre  che  dei  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'art. 2 della legge  4  giugno
          2010, n. 96, in  quanto  compatibili,  anche  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
              a) apportare  al  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni   necessarie   al   corretto   ed    integrale
          recepimento della direttiva  e  delle  relative  misure  di
          esecuzione  nell'ordinamento  nazionale,  confermando,  ove
          opportuno,  il  ricorso  alla   disciplina   secondaria   e
          attribuendo le competenze e  i  poteri  di  vigilanza  alla
          Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli  articoli
          5 e 6 del citato testo unico; 
              b) prevedere,  in  conformita'  alla  disciplina  della
          direttiva in esame, le necessarie modifiche alle norme  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58  del
          1998, per consentire  che  una  societa'  di  gestione  del
          risparmio  possa  istituire  e  gestire  fondi  comuni   di
          investimento armonizzati in altri Stati membri  e  che  una
          societa' di gestione armonizzata possa istituire e  gestire
          fondi comuni di investimento armonizzati in Italia; 
              c) prevedere, in conformita' alle  definizioni  e  alla
          disciplina della direttiva in esame, le opportune modifiche
          alle norme  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  n.  58  del   1998   concernenti   la   libera
          prestazione dei servizi e la liberta' di stabilimento delle
          societa'  di  gestione  armonizzate,  anche  al   fine   di
          garantire che una societa' di gestione armonizzata operante
          in Italia sia tenuta a  rispettare  le  norme  italiane  in
          materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni
          di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia
          del servizio di gestione collettiva del risparmio da  parte
          di  succursali  delle  societa'  di  gestione   armonizzate
          avvenga  nel  rispetto  delle   regole   di   comportamento
          stabilite nel citato testo unico; 
              d) attribuire alla Banca d'Italia  e  alla  CONSOB,  in
          relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza
          e di indagine previsti dall'art. 98 della citata  direttiva
          2009/65/CE, secondo  i  criteri  e  le  modalita'  previsti
          dall'art. 187-octies del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  58   del   1998,   e   successive
          modificazioni; 
              e) modificare, ove necessario, il citato testo unico di
          cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per  recepire  le
          disposizioni  della  direttiva  in   materia   di   fusioni
          transfrontaliere di OICVM e di strutture master-feeder; 
              f) introdurre norme di coordinamento con la  disciplina
          fiscale vigente in materia di OICVM; 
              g) ridefinire con opportune modifiche,  in  conformita'
          alle definizioni e alla disciplina della  citata  direttiva
          2009/65/CE, le norme del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in
          Italia  di  quote   di   fondi   comuni   di   investimento
          armonizzati; 
              h) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo
          quanto  previsto  dalla  direttiva,  in   particolare   con
          riferimento  alle   informazioni   per   gli   investitori,
          adeguando la  disciplina  dell'offerta  al  pubblico  delle
          quote o azioni di OICVM aperti; 
              i) prevedere l'applicazione di sanzioni  amministrative
          pecuniarie per  le  violazioni  delle  regole  dettate  nei
          confronti  delle  societa'  di   gestione   del   risparmio
          armonizzate in attuazione della  direttiva,  in  linea  con
          quelle gia' stabilite dal citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo n. 58 del 1998, e  nei  limiti  massimi
          ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari; 
              l) in coerenza con quanto  previsto  alla  lettera  i),
          apportare  alla  disciplina  complessivamente  vigente   in
          materia sanzionatoria ai sensi del citato  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le  modificazioni
          occorrenti per assicurare,  in  ogni  caso  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  l'armonizzazione
          dei  criteri  applicativi  e  delle   relative   procedure,
          efficaci misure  di  deflazione  del  contenzioso,  nonche'
          l'adeguamento  della  disciplina  dei  controlli  e   della
          vigilanza e delle forme e dei limiti della  responsabilita'
          dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del  principio
          di proporzionalita' e anche avendo riguardo  agli  analoghi
          modelli normativi nazionali o dell'Unione  europea,  a  tal
          fine prevedendo: 
                1)  in  presenza  di   mutamenti   della   disciplina
          applicabile, l'estensione del principio del favor rei; 
                2) la generalizzazione  della  responsabilita'  delle
          persone  fisiche  responsabili  che  svolgono  funzioni  di
          amministrazione, direzione e controllo  per  le  violazioni
          previste  dal  citato  testo  unico,  con   responsabilita'
          solidale dell'ente di appartenenza e diritto di regresso di
          quest'ultimo nei confronti delle prime; 
                3) l'estensione  dell'istituto  dell'oblazione  e  di
          altri  strumenti   deflativi   del   contenzioso,   nonche'
          l'introduzione,  con  gli  opportuni   adattamenti,   della
          disciplina prevista ai sensi dell'art. 14-ter  della  legge
          10 ottobre 1990,  n.  287,  per  le  violazioni  di  natura
          organizzativa  o  procedurale  previste  nell'ambito  della
          disciplina degli intermediari e dei mercati; 
                4) una revisione dei minimi e dei  massimi  edittali,
          in modo tale da assicurare  il  rispetto  dei  principi  di
          proporzionalita',  dissuasivita'  e  adeguatezza   previsti
          dalla normativa dell'Unione europea; 
                5) una nuova disciplina relativa alla pubblicita' dei
          procedimenti  conclusi  con  l'oblazione,  fermo   restando
          quanto previsto  dall'art.  187-septies,  comma  3,  ultimo
          periodo, del testo unico di cui al decreto  legislativo  n.
          58 del 1998; 
                6)  la  destinazione  delle  risorse  del  Fondo   di
          garanzia per i risparmiatori  e  gli  investitori,  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.  179,
          anche all'indennizzo, nei limiti delle  disponibilita'  del
          Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti  alle  violazioni
          delle disposizioni di cui alle parti III  e  IV  del  testo
          unico di  cui  al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,
          apportando  alla  disciplina   del   Fondo   medesimo   gli
          adeguamenti necessari; 
              m) prevedere, in  conformita'  alle  definizioni,  alla
          disciplina della citata direttiva 2009/65/CE e  ai  criteri
          direttivi previsti  dalla  presente  legge,  le  occorrenti
          modificazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione
          comunitaria, per i settori interessati dalla  normativa  da
          attuare, al fine di realizzare  il  migliore  coordinamento
          con le altre disposizioni vigenti; 
              n) apportare al citato testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo n. 58 del 1998 le integrazioni  necessarie  per
          definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da  una
          societa' di gestione del risparmio  (SGR)  in  liquidazione
          coatta amministrativa e per prevedere, anche  nei  casi  in
          cui  la  SGR  non  sia  sottoposta  a  liquidazione  coatta
          amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori
          qualora le attivita'  del  fondo  siano  insufficienti  per
          l'adempimento delle relative obbligazioni. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico
          della finanza pubblica  e  le  amministrazioni  interessate
          devono svolgere le attivita' previste con le risorse umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo  n.
          58 del 1998, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 1. (Definizioni). 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) «legge fallimentare»: il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni; 
                b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni; 
                c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                d)  «ISVAP»:  l'Istituto  per  la   vigilanza   sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo; 
                e) «societa'  di  intermediazione  mobiliare»  (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107  del
          T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi  o  attivita'
          di investimento, avente sede legale e direzione generale in
          Italia; 
                f) «impresa di investimento comunitaria»:  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
                g)  «impresa   di   investimento   extracomunitaria»:
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
                h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
                i) «societa' di investimento  a  capitale  variabile»
          (SICAV): la societa' per azioni a  capitale  variabile  con
          sede legale e  direzione  generale  in  Italia  avente  per
          oggetto esclusivo l'investimento collettivo del  patrimonio
          raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; 
                j  «fondo  comune  di  investimento»:  il  patrimonio
          autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di  quote,
          tra una pluralita'  di  investitori  con  la  finalita'  di
          investire  lo  stesso  sulla  base  di  una  predeterminata
          politica di investimento; suddiviso in quote di  pertinenza
          di  una  pluralita'  di  partecipanti;  gestito  in  monte,
          nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi
          ; 
                k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento  i
          cui partecipanti hanno diritto di  chiedere,  in  qualsiasi
          tempo,  il  rimborso  delle  quote  secondo  le   modalita'
          previste dalle regole di funzionamento del fondo; 
                l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
          cui il diritto al rimborso delle quote  viene  riconosciuto
          ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; 
                m)  «organismi   di   investimento   collettivo   del
          risparmio» (OICR): i fondi  comuni  di  investimento  e  le
          SICAV; 
                m-bis)  'OICR  armonizzati':  gli   OICR   rientranti
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2009/65/CE  e
          delle relative disposizioni di attuazione; 
                m-ter) 'OICR comunitari': gli OICR costituiti in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                m-quater) 'OICR extracomunitari': gli OICR costituiti
          in uno Stato non appartenente all'UE; 
                m-quinquies) 'OICR feeder':  l'OICR  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'OICR
          master; 
                m-sexies) 'OICR master': l'OICR nel quale uno o  piu'
          OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
          attivita'; 
                n) «gestione collettiva del risparmio»:  il  servizio
          che si realizza attraverso: 
                  1) la promozione, istituzione e  organizzazione  di
          fondi  comuni  d'investimento   e   l'amministrazione   dei
          rapporti con i partecipanti; 
                  2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
          altrui  istituzione,  mediante  l'investimento  avente   ad
          oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni  mobili
          o immobili; 
                  2-bis) la commercializzazione di quote o azioni  di
          OICR propri; 
                o) «societa' di gestione  del  risparmio»  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  «societa'  di   gestione   armonizzata»:   la
          societa' con sede legale e direzione generale in uno  Stato
          membro diverso  dall'Italia,  autorizzata  ai  sensi  della
          direttiva  in  materia   di   organismi   di   investimento
          collettivo, a prestare il servizio di  gestione  collettiva
          del risparmio; 
                p)  «societa'  promotrice»:   la   SGR   che   svolge
          l'attivita' indicata nella lettera n), numero; 
                q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita'  indicata
          nella lettera n), numero 2); 
                q-bis) 'gestore dell'OICR  master':  la  societa'  di
          gestione  che  svolge  l'attivita'  di  gestione  dell'OICR
          master o la SICAV master; 
                q-ter) 'gestore dell'OICR  feeder':  la  societa'  di
          gestione  che  svolge  l'attivita'  di  gestione  dell'OICR
          feeder o la SICAV feeder; 
                q-quater) 'depositario dell'OICR master  o  dell'OICR
          feeder': la banca depositaria dell'OICR master o  dell'OICR
          feeder o, se  l'OICR  master  o  l'OICR  feeder  sono  OICR
          comunitari o extracomunitari, il soggetto  autorizzato  nel
          Paese  di  origine  a  svolgere  i  compiti   della   banca
          depositaria; 
                r)  «soggetti  abilitati»:  le  SIM,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  SGR,   le
          societa' di gestione armonizzate con succursale in  Italia,
          le  SICAV  nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario
          e le banche italiane, le banche comunitarie con  succursale
          in  Italia  e  le  banche   extracomunitarie,   autorizzate
          all'esercizio   dei   servizi   o   delle   attivita'    di
          investimento; 
                r-bis) 'Stato di origine della societa'  di  gestione
          armonizzata': lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale; 
                r-ter) 'Stato di origine dell'OICR': Stato dell'UE in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
                s) «servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento»:  le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine; 
                t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»:  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiori  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
                w-bis) «prodotti  finanziari  emessi  da  imprese  di
          assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252; 
                w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
                w-quater) «emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine»: 
                  1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede in uno  Stato  non  appartenente  alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in  Italia  o  i  cui
          valori mobiliari  sono  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro come Stato membro  d'origine.  La  scelta
          resta valida per almeno tre anni, salvo il caso  in  cui  i
          valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi  alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea. 
              1-bis. Per «valori mobiliari» si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
                a) le azioni di societa' e altri  titoli  equivalenti
          ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
          certificati di deposito azionario; 
                b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
                c) qualsiasi altro titolo normalmente  negoziato  che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere; 
                d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere,  a  valute,  a  tassi  di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 
              1-ter.  Per  «strumenti  del  mercato   monetario»   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              2. Per «strumenti finanziari» si intendono: 
                a) valori mobiliari; 
                b) strumenti del mercato monetario; 
                c) quote di un organismo di  investimento  collettivo
          del risparmio; 
                d)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («future»),  «swap»,  accordi  per
          scambi futuri di  tassi  di  interesse  e  altri  contratti
          derivati connessi a  valori  mobiliari,  valute,  tassi  di
          interesse o rendimenti,  o  ad  altri  strumenti  derivati,
          indici finanziari o misure finanziarie che  possono  essere
          regolati con consegna fisica del sottostante  o  attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti; 
                e)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («future»),  «swap»,  accordi  per
          scambi futuri di  tassi  di  interesse  e  altri  contratti
          derivati  connessi  a  merci  il  cui  regolamento  avviene
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
          avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti,  con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto; 
                f)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione; 
                g)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («future»),  «swap»,  contratti  a
          termine («forward») e altri contratti derivati  connessi  a
          merci  il  cui  regolamento  puo'  avvenire  attraverso  la
          consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
          alla lettera f) che non hanno scopi commerciali,  e  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini; 
                h)  strumenti  derivati  per  il  trasferimento   del
          rischio di credito; 
                i) contratti finanziari differenziali; 
                j)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («future»),  «swap»,  contratti  a
          termine sui tassi d'interesse e  altri  contratti  derivati
          connessi a  variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,
          quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua: 
                a) gli altri contratti derivati di cui  al  comma  2,
          lettera g), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o soggetti a  regolari
          richiami di margine; 
                b) gli altri contratti derivati di cui  al  comma  2,
          lettera j), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari derivati, negoziati su un mercato  regolamentato
          o in un sistema multilaterale di  negoziazione,  compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine ). 
              3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli
          strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),  e),
          f), g), h), i)  e  j),  nonche'  gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d) . 
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti  finanziari.
          Sono strumenti finanziari  ed,  in  particolare,  contratti
          finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
          di valuta, estranei a transazioni  commerciali  e  regolati
          per  differenza,  anche  mediante  operazioni  di   rinnovo
          automatico  (c.d.  «roll-over»).  Sono  altresi'  strumenti
          finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
          sensi dell'art. 18, comma 5 , 
              5.  Per  «servizi  e  attivita'  di  investimento»   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
                a) negoziazione per conto proprio; 
                b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
                c) sottoscrizione e/o collocamento con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente; 
                c-bis) collocamento  senza  assunzione  a  fermo  ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
                d) gestione di portafogli; 
                e) ricezione e trasmissione di ordini; 
                f) consulenza in materia di investimenti; 
                g) gestione di sistemi multilaterali di  negoziazione
          ). 
              5-bis. Per «negoziazione per conto proprio» si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini  dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker (31). 
              5-ter. Per «internalizzatore sistematico» si intende il
          soggetto che in modo organizzato, frequente  e  sistematico
          negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del  cliente
          al di fuori di un mercato regolamentato  o  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione ). 
              5-quater. Per «market maker» si intende il soggetto che
          si  propone  sui  mercati  regolamentati  e   sui   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. 
              5-quinquies. Per «gestione di portafogli» si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies. Per «consulenza in materia di  investimenti»
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative  ad  un  determinato  strumento  finanziario.   La
          raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
          adatta per il cliente  o  e'  basata  sulla  considerazione
          delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione  non
          e' personalizzata se viene  diffusa  al  pubblico  mediante
          canali di distribuzione. 
              5-octies. Per «gestione  di  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione»   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 
              6. Per «servizi accessori» si intendono: 
                a)  la  custodia  e  amministrazione   di   strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi; 
                b) la locazione di cassette di sicurezza; 
                c) la concessione di finanziamenti  agli  investitori
          per consentire loro di effettuare un'operazione relativa  a
          strumenti finanziari, nella quale  interviene  il  soggetto
          che concede il finanziamento; 
                d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti  le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese; 
                e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; 
                f) la ricerca in materia di  investimenti,  l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; 
                g) l'intermediazione in cambi, quando collegata  alla
          prestazione di servizi d'investimento; 
                g-bis) le  attivita'  e  i  servizi  individuati  con
          regolamento del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la Banca d'Italia e  la  Consob,  e  connessi  alla
          prestazione di servizi di investimento o  accessori  aventi
          ad oggetto strumenti derivati ). 
              6-bis. Per «partecipazioni» si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile, 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti , 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti.". 
              Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo  n.
          58 del 1998, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 6. (Vigilanza regolamentare). 
              01.  Nell'esercizio   delle   funzioni   di   vigilanza
          regolamentare, la Banca d'Italia e la  Consob  osservano  i
          seguenti principi: 
                a)  valorizzazione  dell'autonomia  decisionale   dei
          soggetti abilitati; 
                b)  proporzionalita',   intesa   come   criterio   di
          esercizio del potere adeguato al raggiungimento  del  fine,
          con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; 
                c) riconoscimento del  carattere  internazionale  del
          mercato  finanziario   e   salvaguardia   della   posizione
          competitiva dell'industria italiana; 
                d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. 
              02.  Per  le  materie  disciplinate   dalla   direttiva
          2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca
          d'Italia e  la  Consob  possono  mantenere  o  imporre  nei
          regolamenti obblighi aggiuntivi  a  quelli  previsti  dalla
          direttiva medesima solo nei casi eccezionali  in  cui  tali
          obblighi sono obiettivamente giustificati e  proporzionati,
          tenuto conto della  necessita'  di  fare  fronte  a  rischi
          specifici   per   la   protezione   degli   investitori   o
          l'integrita'  del  mercato  che  non   sono   adeguatamente
          considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno  una
          delle seguenti condizioni e' soddisfatta: 
                a) i rischi specifici  cui  gli  obblighi  aggiuntivi
          sono volti a fare fronte  sono  particolarmente  rilevanti,
          considerata la struttura del mercato italiano; 
                b) i rischi specifici  cui  gli  obblighi  aggiuntivi
          sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo
          l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti  per
          materia ). 
              03.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  comunicano  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  le  disposizioni
          regolamentari recanti gli obblighi  aggiuntivi  di  cui  al
          comma 02 ai  fini  della  loro  notifica  alla  Commissione
          europea . 
              1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
          regolamento: 
                a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in  materia  di
          adeguatezza patrimoniale, contenimento  del  rischio  nelle
          sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili; 
                b)  gli  obblighi  delle  SIM,   delle   imprese   di
          investimento extracomunitarie,  delle  SGR,  nonche'  degli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'art.  107  del  Testo  unico  bancario,  delle  banche
          italiane  e  delle  banche  extracomunitarie,   autorizzate
          all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento
          in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli
          strumenti finanziari  e  del  denaro  di  pertinenza  della
          clientela; 
                c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto: 
                  1)  i  criteri  e  i   divieti   all'attivita'   di
          investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 
                  2)  le  norme   prudenziali   di   contenimento   e
          frazionamento del rischio; 
                  3) gli schemi-tipo e le modalita' di redazione  dei
          prospetti  contabili  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente; 
                  4) i metodi di calcolo del  valore  delle  quote  o
          azioni di OICR; 
                  5) i criteri e le  modalita'  da  adottare  per  la
          valutazione dei beni e dei valori in cui  e'  investito  il
          patrimonio e la  periodicita'  della  valutazione.  Per  la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la Banca d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso  a  esperti
          indipendenti e richiederne l'intervento anche  in  sede  di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  a),
          prevedono la possibilita' di adottare  sistemi  interni  di
          misurazione dei rischi per la determinazione dei  requisiti
          patrimoniali, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
          nonche' di utilizzare valutazioni del  rischio  di  credito
          rilasciate da societa' o enti esterni . 
              2. La Consob, sentita la Banca d'Italia,  tenuto  conto
          delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori
          connesse con la qualita' e l'esperienza  professionale  dei
          medesimi,  disciplina  con  regolamento  gli  obblighi  dei
          soggetti abilitati in materia di: 
                a) trasparenza, ivi inclusi: 
                  1) gli obblighi informativi nella  prestazione  dei
          servizi e delle attivita' di  investimento,  nonche'  della
          gestione  collettiva   del   risparmio,   con   particolare
          riferimento  al  grado  di  rischiosita'  di  ciascun  tipo
          specifico di  prodotto  finanziario  e  delle  gestioni  di
          portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
          salvaguardia   degli   strumenti   finanziari    o    delle
          disponibilita' liquide  detenuti  dall'impresa,  ai  costi,
          agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini; 
                  2) le modalita'  e  i  criteri  da  adottare  nella
          diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali  e
          di ricerche in materia di investimenti; 
                  3)  gli  obblighi  di  comunicazione   ai   clienti
          relativi all'esecuzione  degli  ordini,  alla  gestione  di
          portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e  ai
          rendiconti di strumenti finanziari o  delle  disponibilita'
          liquide dei clienti detenuti dall'impresa; 
                b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 
                  1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai
          clienti o dai potenziali clienti ai fini della  valutazione
          di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni  o  dei
          servizi forniti; 
                  2)  le  misure  per  eseguire   gli   ordini   alle
          condizioni piu' favorevoli per i clienti; 
                  3)  gli  obblighi  in  materia  di  gestione  degli
          ordini; 
                  4) l'obbligo  di  assicurare  che  la  gestione  di
          portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
          esigenze dei singoli  investitori  e  che  quella  su  base
          collettiva  avvenga  nel  rispetto   degli   obiettivi   di
          investimento dell'OICR; 
                  5)  le  condizioni  alle   quali   possono   essere
          corrisposti o percepiti incentivi . 
              2-bis. La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  disciplinano
          congiuntamente mediante regolamento, con  riferimento  alla
          prestazione dei servizi e delle attivita' di  investimento,
          nonche'  alla  gestione  collettiva  del   risparmio,   gli
          obblighi dei soggetti abilitati in materia di: 
                a)  governo   societario,   requisiti   generali   di
          organizzazione,   sistemi    di    remunerazione    e    di
          incentivazione; 
                b) continuita' dell'attivita'; 
                c)   organizzazione   amministrativa   e   contabile,
          compresa l'istituzione della funzione di cui  alla  lettera
          e); 
                d) procedure, anche  di  controllo  interno,  per  la
          corretta  e  trasparente   prestazione   dei   servizi   di
          investimento e  delle  attivita'  di  investimento  nonche'
          della gestione collettiva del risparmio; 
                e) controllo della conformita' alle norme; 
                f) gestione del rischio dell'impresa; 
                g) audit interno; 
                h) responsabilita' dell'alta dirigenza; 
                i) trattamento dei reclami; 
                j) operazioni personali; 
                k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali
          o importanti o di servizi o attivita'; 
                l)   gestione    dei    conflitti    di    interesse,
          potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; 
                m) conservazione delle registrazioni; 
                n) procedure  anche  di  controllo  interno,  per  la
          percezione o corresponsione di incentivi .). 
              2-ter. Per l'esercizio della vigilanza,  nelle  materie
          di cui al comma 2-bis, sono competenti: 
                a) la Banca d'Italia per gli aspetti  previsti  dalle
          lettere a), b), c), f), g) e h); 
                b) la Consob per gli aspetti previsti  dalle  lettere
          d), e), i), j), l), m) e n); 
                c)  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  secondo   le
          rispettive funzioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, per gli
          aspetti previsti dalla lettera k) . 
              2-quater.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,
          individua con regolamento: 
                a) le norme di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti  fra   gestori   di   sistemi   multilaterali   di
          negoziazione e i partecipanti ai medesimi; 
                b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati  non
          sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
          cui al comma 2, lettera b), numero 1),  quando  prestano  i
          servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e); 
                c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai
          rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; 
                d) le norme di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti fra soggetti abilitati che prestano i  servizi  di
          cui  all'art.  1,  comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e),   e
          controparti qualificate, intendendosi per tali: 
                  1)  le  imprese  di  investimento,  le  banche,  le
          imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le societa'  di
          gestione armonizzate, i fondi  pensione,  gli  intermediari
          finanziari iscritti negli elenchi previsti  dagli  articoli
          106, 107 e 113 del testo unico bancario, le societa' di cui
          all'art. 18 del  testo  unico  bancario,  gli  istituti  di
          moneta  elettronica,  le  fondazioni  bancarie,  i  Governi
          nazionali e i  loro  corrispondenti  uffici,  compresi  gli
          organismi  pubblici  incaricati  di   gestire   il   debito
          pubblico,  le   banche   centrali   e   le   organizzazioni
          sovranazionali a carattere pubblico; 
                  2) le imprese la cui attivita' principale  consista
          nel  negoziare  per  conto  proprio   merci   e   strumenti
          finanziari derivati su merci; 
                  3) le imprese la cui attivita'  esclusiva  consista
          nel negoziare per conto proprio nei  mercati  di  strumenti
          finanziari derivati e, per  meri  fini  di  copertura,  nei
          mercati a pronti, purche' esse siano  garantite  da  membri
          che  aderiscono  all'organismo  di  compensazione  di  tali
          mercati,  quando  la  responsabilita'  del  buon  fine  dei
          contratti stipulati da dette imprese spetta  a  membri  che
          aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati; 
                  4)  le  altre   categorie   di   soggetti   privati
          individuati con regolamento  dalla  Consob,  sentita  Banca
          d'Italia, nel rispetto dei criteri di  cui  alla  direttiva
          2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione; 
                  5) le categorie corrispondenti a quelle dei  numeri
          precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea ). 
              2-quinquies. La  Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento i clienti  professionali  privati
          nonche' i criteri di identificazione dei  soggetti  privati
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-sexies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  individua  con
          regolamento i  clienti  professionali  pubblici  nonche'  i
          criteri di identificazione dei  soggetti  pubblici  che  su
          richiesta   possono   essere    trattati    come    clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta.". 
              Il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo n.
          58 del 1998, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 33. (Attivita' esercitabili). 
              1. La prestazione del servizio di  gestione  collettiva
          del risparmio e' riservata: 
                a) alle SGR e alle SICAV; 
                b)   «alle   societa'   di   gestione    armonizzate;
          l'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), n.  1),
          puo' essere esercitata solo con riguardo a fondi comuni  di
          investimento armonizzati. 
              2. Le SGR possono: 
                a) prestare il servizio di gestione di portafogli; 
                b) istituire e gestire fondi pensione; 
                c)  svolgere  le  attivita'  connesse  o  strumentali
          stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB; 
                d) prestare i servizi accessori di  cui  all'art.  1,
          comma 6, lettera a), limitatamente alle quote  di  OICR  di
          propria o altrui istituzione; 
                e) prestare il servizio di consulenza in  materia  di
          investimenti; 
                e-bis) commercializzare quote o  azioni  di  Oicr  di
          terzi, in conformita' alle  regole  di  condotta  stabilite
          dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. 
              3. (abrogato). 
              4. La SGR puo' delegare  a  soggetti  terzi  specifiche
          funzioni inerenti alla prestazione dei servizi  di  cui  ai
          commi 1 e 2 con modalita' che evitino lo svuotamento  della
          societa' stessa, ferma restando la sua responsabilita'  nei
          confronti dei  partecipanti  al  fondo  per  l'operato  dei
          soggetti delegati.". 
              Il testo dell'art. 36 del citato decreto legislativo n.
          58 del 1998, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 36. (Fondi comuni di investimento). 
              1. Il fondo comune di  investimento  e'  gestito  dalla
          societa' di gestione del risparmio che lo ha istituito o da
          altra societa' di gestione del risparmio. Quest'ultima puo'
          gestire  sia  fondi  di  propria  istituzione   sia   fondi
          istituiti da altre societa' di gestione del risparmio. 
              2. La  custodia  degli  strumenti  finanziari  e  delle
          disponibilita' liquide di un fondo comune  di  investimento
          e' affidata a una banca depositaria. 
              3. Il rapporto di partecipazione  al  fondo  comune  di
          investimento e' disciplinato dal regolamento del fondo.  La
          Banca d'Italia, sentita  la  CONSOB,  determina  i  criteri
          generali di redazione del regolamento del fondo  e  il  suo
          contenuto  minimo,  a  integrazione  di   quanto   previsto
          dall'art. 39. 
              4.  Nell'esercizio  delle   rispettive   funzioni,   la
          societa' promotrice, il  gestore  e  la  banca  depositaria
          agiscono  in  modo  indipendente   e   nell'interesse   dei
          partecipanti al fondo. 
              5.  La  societa'  promotrice  e  il  gestore   assumono
          solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le
          responsabilita' del mandatario. 
              6. Ciascun fondo  comune  di  investimento,  o  ciascun
          comparto  di  uno  stesso  fondo,  costituisce   patrimonio
          autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della
          societa' di gestione del risparmio e da quello  di  ciascun
          partecipante, nonche'  da  ogni  altro  patrimonio  gestito
          dalla medesima societa'; delle obbligazioni  contratte  per
          suo  conto,  il  fondo  comune  di  investimento   risponde
          esclusivamente  con  il   proprio   patrimonio.   Su   tale
          patrimonio non sono  ammesse  azioni  dei  creditori  della
          societa' di gestione del risparmio o  nell'interesse  della
          stessa, ne' quelle dei  creditori  del  depositario  o  del
          sub-depositario o nell'interesse degli  stessi.  Le  azioni
          dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto
          sulle quote di partecipazione dei medesimi. La societa'  di
          gestione del risparmio non puo' in alcun  caso  utilizzare,
          nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei
          fondi gestiti (214). 
              7. (abrogato). 
              8. Le quote di partecipazione  ai  fondi  comuni,  sono
          nominative o al  portatore,  secondo  quanto  previsto  nel
          regolamento del fondo. La Banca d'Italia puo' stabilire  in
          via generale, sentita la  Consob,  le  caratteristiche  dei
          certificati e il valore nominale  unitario  iniziale  delle
          quote, tenendo conto anche dell'esigenza di  assicurare  la
          portabilita' delle quote.". 
              Il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo n.
          58 del 1998, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 37. (Struttura dei fondi comuni di investimento). 
              1. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
          determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
          comuni di investimento con riguardo: 
                a) all'oggetto dell'investimento; 
                b) alle categorie di  investitori  cui  e'  destinata
          l'offerta delle quote; 
                c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
          chiusi,  con  particolare  riferimento  alla  frequenza  di
          emissione e rimborso delle quote,  all'eventuale  ammontare
          minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; 
                d) all'eventuale durata minima e massima; 
                d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le  quali
          devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti  dei
          beni, sia in fase costitutiva che in fase  successiva  alla
          costituzione del fondo, nel caso  di  fondi  che  investano
          esclusivamente o prevalentemente in beni immobili,  diritti
          reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari; 
              2. Il  regolamento  previsto  dal  comma  1  stabilisce
          inoltre: 
                a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
          fondo chiuso; 
                b)  le  cautele   da   osservare,   con   particolare
          riferimento all'intervento di  esperti  indipendenti  nella
          valutazione dei beni, nel caso di cessioni  o  conferimenti
          di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della  societa'
          di gestione o dalle societa' facenti parte del  gruppo  cui
          essa appartiene, comunque prevedendo un limite  percentuale
          rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
          di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti; 
                b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
          prudenziali di contenimento e di frazionamento del  rischio
          stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche  alla
          qualita' e all'esperienza professionale degli  investitori;
          a tali fondi non si applicano gli  articoli  36,  comma  3,
          ultimo periodo,  e  39,  comma  3,  nonche',  nel  caso  di
          strutture master feeder o di operazioni di fusioni, il capo
          III-bis e il capo III-ter. 
              Nel caso dei fondi previsti  alla  lettera  d-bis)  del
          comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli  stessi  possano
          assumere prestiti sino a un valore  di  almeno  il  60  per
          cento  del  valore  degli  immobili,  dei   diritti   reali
          immobiliari e delle partecipazioni in societa'  immobiliari
          e del 20 per cento per gli altri beni nonche'  che  possano
          svolgere operazioni di  valorizzazione  dei  beni  medesimi
          (218); 
                c)  le  scritture  contabili,  il  rendiconto   e   i
          prospetti  periodici  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per  le
          imprese commerciali, nonche' gli  obblighi  di  pubblicita'
          del rendiconto e dei prospetti periodici; 
                d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
          risparmio deve chiedere l'ammissione alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato  dei  certificati  rappresentativi
          delle quote dei fondi; 
                e)  i  requisiti   e   i   compensi   degli   esperti
          indipendenti indicati nell'art. 6, comma  1),  lettera  c),
          numero 5). 
              2-bis. Con il regolamento previsto dal  comma  1,  sono
          altresi' individuate le materie sulle quali i  partecipanti
          dei fondi chiusi si riuniscono in  assemblea  per  adottare
          deliberazioni vincolanti per la societa'  di  gestione  del
          risparmio.  L'assemblea  delibera  in   ogni   caso   sulla
          sostituzione della  societa'  di  gestione  del  risparmio,
          sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
          e sulle modifiche delle politiche di gestione.  L'assemblea
          e'  convocata  dal  consiglio  di   amministrazione   della
          societa' di gestione del risparmio anche su  richiesta  dei
          partecipanti che rappresentino almeno il 10 per  cento  del
          valore delle quote in circolazione e le deliberazioni  sono
          approvate con il voto favorevole del 50 per cento piu'  una
          quota   degli   intervenuti   all'assemblea.   Il    quorum
          deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
          per cento del valore di tutte le quote in circolazione.  Le
          deliberazioni  dell'assemblea  sono  trasmesse  alla  Banca
          d'Italia per l'approvazione. Esse  si  intendono  approvate
          quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
          dalla  trasmissione.  All'assemblea  dei  partecipanti   si
          applica,  per  quanto  non  disciplinato   dalla   presente
          disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
          46, commi 2 e 3.". 
              Il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo n.
          58 del 1998, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 38. (Banca depositaria). 
              1. La banca depositaria, nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni: 
                a)  accerta  la  legittimita'  delle  operazioni   di
          emissione e rimborso delle  quote  del  fondo,  nonche'  la
          destinazione dei redditi del fondo ); 
                a-bis) accerta la correttezza del calcolo del  valore
          delle quote del fondo o, su incarico  della  SGR,  provvede
          essa stessa a tale calcolo; 
                b) accerta che nelle operazioni relative al fondo  la
          controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso; 
                c) esegue le istruzioni della  societa'  di  gestione
          del  risparmio  se  non  sono  contrarie  alla  legge,   al
          regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza. 
              2. La banca depositaria e' responsabile  nei  confronti
          della societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti
          al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in  conseguenza
          dell'inadempimento dei propri obblighi. 
              3.  La  Banca  d'Italia  autorizza  l'esercizio   delle
          funzioni di banca  depositaria  e  disciplina,  sentita  la
          Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico  e  le
          modalita' di subdeposito dei beni del fondo. 
              4.  Gli  amministratori  e  i   sindaci   della   banca
          depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB, ciascuna  per  le  proprie  competenze,  sulle
          irregolarita'   riscontrate   nell'amministrazione    della
          societa' di gestione del risparmio  e  nella  gestione  dei
          fondi comuni.". 
              Il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo n.
          58 del 1998, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 39. (Regolamento del fondo). 
              1.  Il  regolamento  di   ciascun   fondo   comune   di
          investimento definisce le  caratteristiche  del  fondo,  ne
          disciplina il funzionamento, indica la societa' promotrice,
          il gestore, se diverso  dalla  societa'  promotrice,  e  la
          banca depositaria, definisce la  ripartizione  dei  compiti
          tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali
          soggetti e i partecipanti al fondo. 
              2. Il regolamento stabilisce in particolare: 
                a) la denominazione e la durata del fondo; 
                b) le modalita' di partecipazione al fondo, i termini
          e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati
          e della sottoscrizione e del rimborso delle  quote  nonche'
          le modalita' di liquidazione del fondo; 
                c)  gli  organi  competenti  per  la   scelta   degli
          investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti
          medesimi; 
                d) il tipo di beni,  di  strumenti  finanziari  e  di
          altri valori in cui e' possibile  investire  il  patrimonio
          del fondo; 
                e)  i  criteri  relativi  alla   determinazione   dei
          proventi  e  dei  risultati  della  gestione   nonche'   le
          eventuali modalita' di  ripartizione  e  distribuzione  dei
          medesimi; 
                f) le spese a carico del  fondo  e  quelle  a  carico
          della societa' di gestione del risparmio; 
                g) la misura o  i  criteri  di  determinazione  delle
          provvigioni  spettanti  alla  societa'  di   gestione   del
          risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti; 
                h) le modalita' di pubblicita' del valore delle quote
          di partecipazione; 
                h-bis) se il fondo e' un fondo feeder. 
              3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e
          le  sue  modificazioni,  valutandone  in   particolare   la
          completezza e la  compatibilita'  con  i  criteri  generali
          determinati ai sensi degli articoli 36 e 37 (224). 
              3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi  in  cui,
          in base all'oggetto dell'investimento,  alla  categoria  di
          investitori o alle regole di funzionamento  del  fondo,  il
          regolamento e le sue modificazioni si  intendono  approvati
          in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende
          approvato quando, trascorsi tre mesi  dalla  presentazione,
          la Banca d'Italia non abbia adottato  un  provvedimento  di
          diniego.". 
              Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo n.
          58 del 1998, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 41. (Operativita' all'estero delle SGR). 
              1. Le  SGR  possono  operare,  anche  senza  stabilirvi
          succursali: 
                a) in uno Stato comunitario, in conformita' a  quanto
          previsto dal regolamento indicato al comma 2; 
                b)   in   uno    Stato    extracomunitario,    previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con
          regolamento: 
                a)  le  norme  di   attuazione   delle   disposizioni
          comunitarie concernenti le condizioni e  le  procedure  che
          devono essere rispettate perche' le  SGR  possano  prestare
          negli Stati comunitari  le  attivita'  per  le  quali  sono
          autorizzate ai sensi  delle  disposizioni  comunitarie  ivi
          inclusa  l'istituzione  di  fondi  comuni  di  investimento
          armonizzati. 
                b) le condizioni e le procedure per il rilascio  alla
          SGR   dell'autorizzazione   a    prestare    negli    Stati
          extracomunitari le attivita' per le quali sono autorizzate. 
              3. Costituisce in ogni caso condizione per il  rilascio
          delle autorizzazioni  previste  al  comma  2,  lettera  b),
          l'esistenza di apposite intese  di  collaborazione  tra  la
          Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti  Autorita'  dello
          Stato ospitante.". 
              Il  testo   dell'art.   41-bis   del   citato   decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 41-bis. Societa' di gestione armonizzate. 
              1. Per l'esercizio delle attivita' per  le  quali  sono
          autorizzate ai sensi  delle  disposizioni  comunitarie,  le
          societa'  di   gestione   armonizzate   possono   stabilire
          succursali  nel  territorio  della  Repubblica.  Il   primo
          insediamento e' preceduto da una comunicazione  alla  Banca
          d'Italia e alla CONSOB da parte  dell'autorita'  competente
          dello Stato di origine. La  succursale  inizia  l'attivita'
          decorsi due mesi dalla comunicazione. 
              2. Salvo quanto previsto dal  successivo  art.  42,  le
          societa'  di  gestione  armonizzate  possono  svolgere   le
          attivita' per le quali  sono  autorizzate  ai  sensi  delle
          disposizioni comunitarie nel  territorio  della  Repubblica
          senza stabilirvi succursali,  a  condizione  che  la  Banca
          d'Italia  e  la  CONSOB  siano   informate   dall'autorita'
          competente dello Stato di origine. 
              2-bis.  Le  societa'  di   gestione   armonizzate   che
          intendono  istituire  e  gestire   nel   territorio   della
          Repubblica un  fondo  comune  di  investimento  armonizzato
          rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37,  38
          e 39, al  capo  III-bis  e  al  capo  III-ter,  nonche'  le
          disposizioni di attuazione dell'art. 6,  comma  1,  lettera
          c). La Banca d'Italia approva il regolamento  del  fondo  a
          condizione che: 
                a) il fondo rispetti le norme richiamate nel presente
          comma; 
                b)  la   societa'   di   gestione   armonizzata   sia
          autorizzata a gestire nello  Stato  di  origine  fondi  con
          caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione; 
                c)  la  societa'  di   gestione   armonizzata   abbia
          stipulato con la banca depositaria un accordo che  assicura
          alla banca depositaria la disponibilita' delle informazioni
          necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. 
              2-ter. Qualora  la  Banca  d'Italia  intenda  rifiutare
          l'approvazione del regolamento del fondo di  cui  al  comma
          2-bis,  consulta  l'autorita'  competente  dello  Stato  di
          origine della societa' di gestione armonizzata. 
              3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con
          regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di
          gestione armonizzate devono  rispettare  per  svolgere  nel
          territorio della  Repubblica  le  attivita'  richiamate  ai
          commi 1, 2 e 2-bis mediante stabilimento di succursali o in
          regime  di  libera  prestazione  di  servizi,  nonche'   il
          contenuto  dell'accordo  tra  la   societa'   di   gestione
          armonizzata e  la  banca  depositaria  previsto  nel  comma
          2-bis, lettera c). 
              4. Le societa' di gestione armonizzate che svolgono  le
          attivita' di cui ai commi 1 e 2-bis  nel  territorio  della
          Repubblica,  mediante  stabilimento  di  succursali,   sono
          tenute a rispettare le norme di condotta previste  all'art.
          40. Alle societa' di gestione armonizzate si applica l'art.
          8, comma 1.". 
              Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo n.
          58 del 1998, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 42. (Offerta in Italia di quote di  fondi  comuni
          di investimento comunitari ed extracomunitari). 
              1. L'offerta in Italia di  quote  di  fondi  comuni  di
          investimento comunitari armonizzati deve  essere  preceduta
          da una comunicazione alla Consob  da  parte  dell'autorita'
          dello Stato di origine del fondo, secondo le  procedure  di
          notifica previste  dalle  disposizioni  comunitarie  e  nel
          rispetto delle relative norme di  attuazione  adottate  con
          regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Con il
          medesimo regolamento la Consob determina  le  modalita'  di
          esercizio in Italia dei diritti  degli  investitori,  avuto
          riguardo  alle  attivita'  concernenti  i   pagamenti,   il
          riacquisto e il rimborso delle quote. 
              1-bis.  Alle  societa'  di  gestione  armonizzate   che
          intendono  offrire  in  Italia,   senza   stabilimento   di
          succursali,  quote  di   fondi   comuni   di   investimento
          armonizzati  dalle  stesse  gestiti  non  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 41-bis. 
              2. (abrogato). 
              3.  La  CONSOB,  sentita   la   Banca   d'Italia,   con
          regolamento: 
                a) individua le informazioni da fornire  al  pubblico
          nell'ambito  della  commercializzazione  delle  quote   nel
          territorio della Repubblica nonche' le  modalita'  con  cui
          tali informazioni devono essere fornite; 
                b) determina le modalita' con cui devono essere  resi
          pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto
          o di rimborso delle quote. 
              4. La Banca d'Italia e la  CONSOB  possono  richiedere,
          nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a
          coloro  che  curano  la  commercializzazione  delle   quote
          indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica,  di
          dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. 
              5. L'offerta in Italia di  quote  di  fondi  comuni  di
          investimento comunitari non armonizzati ed extra comunitari
          e' autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la  Consob,  a
          condizione che i relativi  schemi  di  funzionamento  siano
          compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani.
          L'offerta al pubblico delle quote  dei  predetti  fondi  e'
          comunque  subordinata  al   rispetto   delle   disposizioni
          previste dalla parte IV, titolo II, capo  I,  del  presente
          decreto e della relativa normativa di attuazione. 
              6. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
          regolamento le condizioni e le procedure  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione prevista dal comma 5. 
              7. La Banca d'Italia e la CONSOB, con riferimento  alle
          attivita' svolte in Italia dagli organismi esteri  indicati
          nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli articoli  8
          e 10. 
              8. La Banca d'Italia  e  la  CONSOB  possono  chiedere,
          nell'ambito delle rispettive competenze,  ai  soggetti  che
          curano la commercializzazione delle quote  degli  organismi
          indicati nel comma 5, la comunicazione, anche periodica, di
          dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.". 
              Il  testo   dell'art.   43-bis   del   citato   decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  43-bis.  SICAV  che  designano  una  SGR  o  una
          societa' di gestione armonizzata. 
              1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB,  autorizza  la
          costituzione di SICAV che designano  per  la  gestione  del
          proprio patrimonio una  SGR  o  una  societa'  di  gestione
          armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni: 
                a) sia adottata la forma di societa' per  azioni  nel
          rispetto delle disposizioni del presente capo; 
                b) la sede  legale  e  la  direzione  generale  della
          societa' siano situate nel territorio della Repubblica; 
                c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore
          a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; 
                d)   i   soggetti   che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo abbiano i  requisiti
          di professionalita' e di onorabilita'  stabiliti  ai  sensi
          dell'art. 13; 
                e) i titolari delle partecipazioni indicate  all'art.
          15, comma 1 abbiano i requisiti di  onorabilita'  stabiliti
          ai sensi dell'art. 14 e non ricorrano le condizioni per  il
          divieto previsto dall'art. 15, comma 2; 
                f) lo statuto preveda: 
                  1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo
          del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico  delle
          proprie azioni; 
                  2)   l'affidamento   della   gestione   dell'intero
          patrimonio  a  una  SGR  o  ad  una  societa'  di  gestione
          armonizzata  e  l'indicazione  della  societa'   designata.
          L'affidamento della gestione a  una  societa'  di  gestione
          armonizzata  e'  subordinato  all'esistenza  di  intese  di
          collaborazione con le competenti Autorita' dello  Stato  di
          origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza  sulla
          gestione del patrimonio della SICAV. 
                f-bis) sia stato stipulato un accordo tra la societa'
          di gestione armonizzata e la banca depositaria che assicuri
          a  quest'ultima  la   disponibilita'   delle   informazioni
          necessarie  per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni,
          secondo quanto previsto nell'art. 41-bis, comma 2-bis. 
              2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i
          commi 3, 4, 5 e 8 dell'art. 43.». 
              Il testo dell'art. 50 del citato decreto legislativo n.
          58 del 1998, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 50. (Altre disposizioni applicabili). 
              1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente
          capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38,  40  e
          41. Alle  SICAV  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  43,  si
          applica altresi' l'art. 33, comma 4. 
              2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV comunitarie
          ed extracomunitarie si applica l'art. 42.". 
              Il testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo n.
          58 del 1998, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 52. Provvedimenti  ingiuntivi  nei  confronti  di
          intermediari comunitari. 
              1. In  caso  di  violazione  da  parte  di  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  di
          societa' di gestione armonizzate, di banche comunitarie con
          succursale in Italia e  di  societa'  finanziarie  previste
          dall'art. 18, comma 2,  del  testo  unico  bancario,  delle
          disposizioni   loro   applicabili   secondo   l'ordinamento
          italiano, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  possono  ordinare  alle  stesse  di
          porre termine a tali irregolarita',  dandone  comunicazione
          anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in  cui
          l'intermediario  ha  sede  legale   per   i   provvedimenti
          eventualmente necessari. 
              2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i
          provvedimenti   necessari,   sentita   l'altra   autorita',
          compresa l'imposizione del divieto di  intraprendere  nuove
          operazioni,  nonche'  ogni  altra  limitazione  riguardante
          singole  tipologie  di  operazioni,   singoli   servizi   o
          attivita'  anche  limitatamente  a  singole  succursali   o
          dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la  chiusura
          della succursale, quando: 
                a) manchino o risultino  inadeguati  i  provvedimenti
          dell'autorita'    competente    dello    Stato    in    cui
          l'intermediario ha sede legale; 
                b) risultino violazioni delle norme di comportamento; 
                c) le  irregolarita'  commesse  possano  pregiudicare
          interessi di carattere generale; 
                d) nei casi di urgenza per la tutela degli  interessi
          degli investitori. 
              3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati
          dall'autorita' che li ha adottati all'autorita'  competente
          dello Stato comunitario  in  cui  l'intermediario  ha  sede
          legale. 
              3-bis. Se vi e'  fondato  sospetto  che  un'impresa  di
          investimento comunitaria o una banca  comunitaria  operanti
          in regime di libera prestazione di servizi  in  Italia  non
          ottemperano  agli  obblighi  derivanti  dalle  disposizioni
          comunitarie,  la  Banca  d'Italia  o  la  Consob  informano
          l'autorita'  competente   dello   Stato   membro   in   cui
          l'intermediario  ha  sede  legale   per   i   provvedimenti
          necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita'
          competente, l'intermediario  persiste  nell'agire  in  modo
          tale da pregiudicare gli interessi degli investitori  o  il
          buon funzionamento dei mercati,  la  Banca  d'Italia  o  la
          Consob, dopo avere informato l'autorita'  competente  dello
          Stato  membro  in  cui  l'intermediario  ha  sede   legale,
          adottano tutte le misure necessarie compresa  l'imposizione
          del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La
          Banca  d'Italia  o  la  Consob  procedono  sentita  l'altra
          autorita', e informano la Commissione europea delle  misure
          adottate. 
              3-ter. Il comma 3-bis si  applica  anche  nel  caso  di
          violazioni, da parte di imprese di  investimento  o  banche
          comunitarie con succursale in  Italia  ovvero  societa'  di
          gestione armonizzate, di obblighi derivanti da disposizioni
          comunitarie per le quali e' competente lo Stato  membro  in
          cui l'intermediario ha sede legale.». 
              Il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo n.
          58 del 1998, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 54. (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli
          OICR  comunitari  e  extracomunitari  con  quote  o  azioni
          offerte in Italia). 
              1.  Quando  sussistono  elementi  che  fanno  presumere
          l'inosservanza  da   parte   degli   OICR   comunitari   ed
          extracomunitari  delle  disposizioni  loro  applicabili  ai
          sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la  CONSOB,
          nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere
          in via cautelare, per un periodo non superiore  a  sessanta
          giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di
          accertata   violazione,   le   autorita'   di    vigilanza,
          nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere
          temporaneamente ovvero  vietare  l'offerta  delle  quote  o
          delle azioni degli OICR. 
              1-bis.  Se  vi  e'  fondato  sospetto   che   un   OICR
          comunitario armonizzato le cui quote o azioni sono  offerte
          in Italia, ovvero il gestore di tale  OICR,  non  ottemperi
          agli obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per  le
          quali sia competente lo  Stato  di  origine  dell'OICR,  la
          Banca d'Italia o la Consob informano l'autorita' competente
          di tale Stato affinche' assuma i  provvedimenti  necessari.
          Se,   nonostante   le   misure   adottate    dall'autorita'
          competente,  l'OICR,  ovvero  il  suo   gestore,   persiste
          nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli
          investitori o il buon funzionamento dei mercati,  la  Banca
          d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorita' dello
          Stato  di  origine,  adottano  le  misure  necessarie   per
          proteggere   gli   investitori   o   assicurare   il   buon
          funzionamento dei  mercati,  ivi  compreso  il  divieto  di
          offerta delle quote o azioni dell'OICR.". 
              Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo n.
          58 del 1998, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 57. (Liquidazione coatta amministrativa). 
              1. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta della Banca d'Italia o della  CONSOB,  nell'ambito
          delle rispettive competenze, puo' disporre con  decreto  la
          revoca dell'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'  e
          la liquidazione  coatta  amministrativa  delle  SIM,  delle
          societa' di gestione del risparmio  e  delle  SICAV,  anche
          quando ne  sia  in  corso  l'amministrazione  straordinaria
          ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie,  qualora
          le irregolarita' nell'amministrazione ovvero le  violazioni
          delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
          o le perdite previste dall'art.  56  siano  di  eccezionale
          gravita'. 
              2. La liquidazione coatta puo' essere disposta  con  il
          medesimo procedimento previsto  dal  comma  1,  su  istanza
          motivata  degli   organi   amministrativi,   dell'assemblea
          straordinaria, del commissario nominato ai sensi  dell'art.
          53, dei commissari straordinari o dei liquidatori. 
              3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
          a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
          in quanto compatibili, l'art. 80, commi da 3  a  6,  e  gli
          articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6  e
          7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97  del
          T.U.  bancario,  intendendosi  le   suddette   disposizioni
          riferite alle SIM, alle societa' di gestione del  risparmio
          e  alle  SICAV  in  luogo  delle  banche,  e  l'espressione
          «strumenti finanziari» riferita agli strumenti finanziari e
          al denaro. 
              3-bis. Se e' disposta la  liquidazione  coatta  di  una
          societa'  di   gestione   del   risparmio,   i   commissari
          liquidatori provvedono alla liquidazione  o  alla  cessione
          dei fondi  da  questa  gestiti  e  dei  relativi  comparti,
          esercitando a tali fini i poteri di  amministrazione  degli
          stessi. Si applicano, in quanto compatibili,  gli  articoli
          83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3  e  4,
          88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92,  93  e  94
          del T.U. bancario, nonche' i  commi  4  e  5  del  presente
          articolo. I partecipanti  ai  fondi  o  ai  comparti  hanno
          diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo  netto
          di liquidazione in  misura  proporzionale  alle  rispettive
          quote di partecipazione;  dalla  data  dell'emanazione  del
          decreto di liquidazione coatta  amministrativa  cessano  le
          funzioni degli organi del fondo. 
              4.  I  commissari,  trascorso   il   termine   previsto
          dall'art. 86, comma 5,  del  T.U.  bancario  e  non  oltre,
          trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
          depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
          aventi diritto, nella cancelleria del tribunale  del  luogo
          dove la SIM, la societa' di gestione  del  risparmio  e  la
          SICAV hanno la  sede  legale,  gli  elenchi  dei  creditori
          ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli
          stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma  2  del
          predetto articolo, nonche' dei soggetti  appartenenti  alle
          medesime categorie cui e' stato  negato  il  riconoscimento
          delle pretese. I clienti aventi diritto  alla  restituzione
          degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi
          e  alle  attivita'  previsti  dal  presente  decreto   sono
          iscritti  in  apposita  e  separata  sezione  dello   stato
          passivo. Il presente comma si applica  in  luogo  dell'art.
          86, commi 6 e 7 del T.U. bancario. 
              5. Possono proporre  opposizione  allo  stato  passivo,
          relativamente  alla   propria   posizione   e   contro   il
          riconoscimento dei diritti in favore dei  soggetti  inclusi
          negli elenchi indicati nella disposizione del  comma  4,  i
          soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
          in  parte,  entro   15   giorni   dal   ricevimento   della
          raccomandata prevista  dall'art.  86,  comma  8,  del  T.U.
          bancario e i  soggetti  ammessi  entro  lo  stesso  termine
          decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
          dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
          dell'art. 87, comma 1, del T.U. bancario. 
              6.  Se  il   provvedimento   di   liquidazione   coatta
          amministrativa riguarda  una  SICAV,  i  commissari,  entro
          trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero  e
          la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno
          secondo le scritture e i documenti della societa'. 
              6-bis. Qualora le attivita' del fondo  o  del  comparto
          non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e
          non sussistano ragionevoli prospettive che tale  situazione
          possa essere superata,  uno  o  piu'  creditori  o  la  SGR
          possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del
          luogo in cui la  SGR  ha  la  sede  legale.  Il  tribunale,
          sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti  legali  della
          SGR, quando ritenga fondato  il  pericolo  di  pregiudizio,
          dispone la liquidazione del fondo con  sentenza  deliberata
          in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca  d'Italia
          nomina uno o piu' liquidatori che provvedono secondo quanto
          disposto  dal  comma   3-bis;   possono   essere   nominati
          liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della  Banca
          d'Italia  e'  pubblicato  per   estratto   nella   Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana.   Si   applica   ai
          liquidatori, in quanto compatibile, l'art. 84, ad eccezione
          dei commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la SGR che  gestisce
          il  fondo  e'  successivamente  sottoposta  a  liquidazione
          coatta amministrativa, i commissari liquidatori  della  SGR
          assumono l'amministrazione del  fondo  sulla  base  di  una
          situazione dei conti predisposta dai liquidatori del  fondo
          stesso.". 
              Il  testo   dell'art.   93-bis   del   citato   decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 93-bis. (Definizioni). 
              1. Nel presente Capo si intendono per: 
                a)  «strumenti  finanziari  comunitari»:   i   valori
          mobiliari e le quote di fondi chiusi; 
                b) «titoli di capitale»: le azioni e altri  strumenti
          negoziabili  equivalenti  ad  azioni  di  societa'  nonche'
          qualsiasi altro tipo di strumento  finanziario  comunitario
          negoziabile che  attribuisca  il  diritto  di  acquisire  i
          summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di
          diritti che essi conferiscono,  purche'  gli  strumenti  di
          quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle  azioni
          sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto
          emittente; 
                c) «strumenti diversi dai titoli di capitale»:  tutti
          gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli  di
          capitale; 
                d) «quote o azioni di OICR aperti»: le  quote  di  un
          fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni  di
          una societa' di investimento a capitale variabile; 
                e) «responsabile del collocamento»: il  soggetto  che
          organizza e costituisce il consorzio  di  collocamento,  il
          coordinatore del collocamento o il collocatore unico; 
                f) «Stato membro d'origine»: 
                  1) per tutti gli emittenti comunitari di  strumenti
          finanziari  comunitari  che   non   sono   menzionati   nel
          successivo punto 2),  lo  Stato  membro  della  UE  in  cui
          l'emittente ha la sua sede sociale; 
                  2)  per   l'emissione   di   strumenti   finanziari
          comunitari diversi dai titoli di  capitale  il  cui  valore
          nominale unitario e' di almeno 1.000 euro e per l'emissione
          di strumenti finanziari comunitari diversi  dai  titoli  di
          capitale che conferiscono il diritto  di  acquisire  titoli
          negoziabili o di ricevere un importo in  contanti  mediante
          conversione o esercizio dei diritti che essi  conferiscono,
          purche' l'emittente degli strumenti  finanziari  comunitari
          diversi dai titoli di capitale non  sia  l'emittente  degli
          strumenti finanziari comunitari  sottostanti  o  un'entita'
          appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo  Stato
          membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede  sociale,
          o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono  stati
          o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in  un
          mercato regolamentato o nel quale gli strumenti  finanziari
          comunitari   sono   offerti   al   pubblico,    a    scelta
          dell'emittente, dell'offerente o della persona  che  chiede
          l'ammissione,  secondo  il  caso.  Lo  stesso   regime   e'
          applicabile a strumenti finanziari comunitari  diversi  dai
          titoli di capitale  in  una  valuta  diversa  dall'euro,  a
          condizione che il valore di una tale  denominazione  minima
          sia pressoche' equivalente a 1.000 euro; 
                  3) per tutti gli emittenti di strumenti  finanziari
          comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede
          in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel  quale  gli
          strumenti finanziari comunitari sono  destinati  ad  essere
          offerti al pubblico per la prima  volta  dopo  la  data  di
          entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale e'
          stata  presentata  la  prima  domanda  di  ammissione  alla
          negoziazione  in  un   mercato   regolamentato   a   scelta
          dell'emittente, dell'offerente o della persona  che  chiede
          l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta  successiva  da
          parte degli  emittenti  aventi  sede  in  un  paese  terzo,
          qualora  lo  Stato  membro  d'origine   non   fosse   stato
          determinato da una loro scelta; 
                  3-bis) in relazione all'offerta di quote  o  azioni
          di OICR armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'OICR
          e' stato costituito. 
                g) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro della UE
          in cui viene effettuata  un'offerta  al  pubblico  o  viene
          richiesta  l'ammissione  alla  negoziazione  di   strumenti
          finanziari comunitari,  qualora  sia  diverso  dallo  Stato
          membro d'origine.". 
              Il testo dell'art. 190 del citato  decreto  legislativo
          n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
          recita: 
              "Art. 190. (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
          tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e  della
          gestione accentrata di strumenti finanziari). 
              1. I soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione
          o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati,
          i  quali  non  osservano  le  disposizioni  previste  dagli
          articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma  1;  9;  10;  12;  13,
          comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2;  27,
          commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi  1,
          2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6
          e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41,
          commi 2 e 3; 41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi
          7 e 8; 50; 50-bis,  commi  2,  4  e  5,  50-ter,  comma  4;
          50-quater, comma  4;  65;  79-bis;  187-nonies,  ovvero  le
          disposizioni generali o  particolari  emanate  dalla  Banca
          d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli,  sono
          puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La  stessa
          sanzione si applica nel caso di  violazione  dell'art.  18,
          commi 1 e 2, e dell'art. 33, comma 1,  ovvero  in  caso  di
          esercizio dell'attivita' di  consulente  finanziario  o  di
          promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi
          di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31. 
              2. La stessa sanzione si applica: 
                a)   ai   soggetti   che   svolgono    funzioni    di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          societa' di gestione del mercato, nel caso di  inosservanza
          delle disposizioni previste dal capo I del titolo  I  della
          parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
                b)   ai   soggetti   che   svolgono    funzioni    di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          societa' di gestione accentrata, nel caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
          di quelle emanate in base ad esse; 
                b-bis)  ai  soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione o di direzione degli intermediari  indicati
          nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni  di
          cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed  f),
          83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; 
                c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
          scambi di fondi interbancari, ai  soggetti  che  gestiscono
          sistemi   multilaterali    di    negoziazione    ed    agli
          internalizzatori  sistematici,  nel  caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
          I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
                d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati  negli
          articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono  funzioni  di
          amministrazione o  di  direzione  della  societa'  indicata
          nell'art. 69, comma  1,  nel  caso  di  inosservanza  delle
          disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70,  70-bis  e
          77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime. 
                d-bis)  ai  soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino  le
          disposizioni previste dall'art. 25-bis,  commi  1  e  2,  e
          quelle emanate in base ad esse; 
                d-ter) agli operatori ammessi alle  negoziazioni  nei
          mercati  regolamentati  in  caso  di   inosservanza   delle
          disposizioni previste dall'art. 25, comma 3; 
                d-quater) ai  membri  dell'organismo  dei  consulenti
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate  in  base  ad
          esso; 
                d-quinquies) ai membri dell'organismo  dei  promotori
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso; 
                d-sexies)  ai  soggetti  che  svolgono  funzioni   di
          amministrazione  degli  emittenti   azioni   in   caso   di
          inosservanza  di  quanto  previsto  dall'art.  83-undecies,
          comma 1. 
              3. Le sanzioni previste dai commi 1 e  2  si  applicano
          anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo  nelle
          societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
          le disposizioni indicate nei medesimi commi o  non  abbiano
          vigilato,  in  conformita'  dei  doveri  inerenti  al  loro
          ufficio, affinche' le disposizioni stesse  non  fossero  da
          altri violate. La stessa sanzione si applica  nel  caso  di
          violazione delle disposizioni previste dall'art.  8,  commi
          da 2 a 6. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
          particolari emanate in base al medesimo comma  dalla  Banca
          d'Italia,  sono  puniti  con  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 
              4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente articolo non si applica l'articolo 16 della  legge
          24 novembre 1981, n. 689.".