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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. 157

Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE. (11G0197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2011
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-10-2011
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  18  gennaio  2006,  relativo  all'istituzione  di  un
Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti  e
che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993,  n.  496,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1994,   n.   61,   recante
disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli  ambientali
e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in
particolare l'articolo 38 che istituisce l'Agenzia per la  protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria  ed  in  particolare   l'articolo   28   che
istituisce  l'Istituto  superiore  per  protezione   e   la   ricerca
ambientale che assume  le  funzioni  dell'Agenzia  nazionale  per  la
protezione  dell'ambiente,  dell'Istituto  nazionale  per  la   fauna
selvatica,  dell'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica applicata al mare; 
  Visto il decreto  legislativo  29  giugno  2010,  n.  128,  recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, recante norme in materia ambientale, a  norma  dell'articolo  12
della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare la parte seconda
recante procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per
la valutazione di impatto ambientale  (VIA)  e  per  l'autorizzazione
integrata ambientale (AIA); 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 2009; 
  Visto il parere della Conferenza Unificata, espresso nella riunione
del 29 aprile 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 marzo 2011; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le  modalita'  di  attuazione
del regolamento  (CE)  n.  166/2006  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 gennaio 2006, con riferimento a: 
    a) l'individuazione delle autorita' competenti; 
    b) gli obblighi dei gestori; 
    c) i contenuti della comunicazione; 
    d) la pubblicita' dei dati e la sensibilizzazione del pubblico. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988,  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e).». 
              -   Il   Regolamento   (CE)   n.   166/2006    relativo
          all'istituzione di un Registro europeo  delle  emissioni  e
          dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive
          91/689/CEE e 96/61/CE del  Consiglio  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  n.  L  33  del  4
          febbraio 2006. 
              - Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  21  gennaio  1994,  n.  61
          (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei  controlli
          ambientali e istituzione della  Agenzia  nazionale  per  la
          protezione dell'ambiente),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  38,  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
              «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i servizi tecnici). - 1.  E'  istituita  l'agenzia  per  la
          protezione dell'ambiente e  per  i  servizi  tecnici  nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 
              2.  L'agenzia  svolge  i   compiti   e   le   attivita'
          tecnico-scientifiche  di   interesse   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche  e   della   difesa   del   suolo,   ivi   compresi
          l'individuazione e  delimitazione  dei  bacini  idrografici
          nazionali e interregionali. 
              3.  All'agenzia   sono   trasferite   le   attribuzioni
          dell'agenzia nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,
          quelle dei servizi tecnici nazionali  istituiti  presso  la
          presidenza del consiglio  dei  ministri,  ad  eccezione  di
          quelle del servizio sismico nazionale. 
              4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi  dell'art.
          8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio  federale
          rappresentativo delle agenzie regionali per  la  protezione
          dell'ambiente, con funzioni consultive  nei  confronti  del
          direttore generale e del  comitato  direttivo.  Lo  statuto
          prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto  di
          quattro  membri,  di  cui  due  designati   dal   Ministero
          dell'ambiente e due designati dalla  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano.  Lo  statuto  disciplina
          inoltre le funzioni e le competenze degli  organismi  sopra
          indicati e la  loro  durata,  nell'ambito  delle  finalita'
          indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1,  lettera
          b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
              5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il  relativo
          personale   e   le   relative   risorse   sono    assegnate
          all'agenzia.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  giugno
          2008, n. 147, S.O.: 
              «Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali). - 1. E'  istituito,  sotto  la
          vigilanza del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti  risorse
          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
          protezione dell'ambiente e per i  servizi  tecnici  di  cui
          all'art. 38 del decreto legislativo n. 300  del  30  luglio
          1999 e successive  modificazioni,  dell'Istituto  nazionale
          per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio  1992,
          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale
          per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al  mare
          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio
          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di
          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente
          articolo, sono soppressi. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale
          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche. 
              4.  La  denominazione  «Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici
          (APAT)», «Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
          e  «Istituto  centrale  per  la   ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM)». 
              5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari. 
              6. Dall'attuazione dei commi da  1  a  5  del  presente
          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al
          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
          rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi  e
          passivi  avanti  le  Autorita'   giudiziarie,   i   collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 
              7.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui
          all'art.  10  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'
          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure
          tecnico-scientifica. 
              8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
          con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 
              9.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla
          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma
          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi
          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'
          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              10. La Commissione di valutazione degli investimenti  e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali di cui all'art. 2  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90, e' composta da ventitre membri di  cui  dieci  tecnici,
          scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici   e
          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
          di comprovata esperienza, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
              11. I componenti sono nominati ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge. 
              12. La Commissione  continua  ad  esercitare  tutte  le
          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
          n. 90, provvedendovi,  sino  all'adozione  del  decreto  di
          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              13. Dall'attuazione dei commi da 7 a  12  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              -  Il  decreto  legislativo  29  giugno  2010,  n.  128
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a  norma
          dell'art. 12  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2010, n. 186,
          S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
          Note all'art. 1: 
              -   Il   Regolamento   (CE)   n.   166/2006    relativo
          all'istituzione di un Registro europeo  delle  emissioni  e
          dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive
          91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio e' riportato nelle note
          alle premesse.