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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 55

Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonchè l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. (11G0098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-5-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2009/30/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e  gasolio,  nonche'  l'introduzione  di  un  meccanismo   inteso   a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto  serra,  modifica
la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche  relative  al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla  navigazione  interna
ed abroga la direttiva 93/12/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, con il quale  e'
stata recepita la direttiva 98/70/CE, relativa  alla  qualita'  della
benzina e del combustibile diesel, come  modificata  dalla  direttiva
2003/17/CE; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  in  data  3  febbraio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, recante l'istituzione del  sistema
nazionale  di  monitoraggio  della  qualita'  dei  combustibili   per
autotrazione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  128,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/30/CE,  relativa  alla  promozione
dell'uso dei biocarburanti o  di  altri  carburanti  rinnovabili  nei
trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  concernente
norme in materia ambientale, come modificato dal decreto  legislativo
9 novembre 2007, n. 205, ed in particolare il titolo III della  parte
quinta, con il quale e' recepita la direttiva 99/32/CE, relativa alla
riduzione del tenore di  zolfo  e  di  alcuni  combustibili  liquidi,
modificata dalla direttiva 2005/33/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 
  Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione  delle  direttive  2003/87/CE   e
2004/101/CE, in materia di scambio delle quote di emissione  dei  gas
ad effetto serra nella Comunita', con riferimento  ai  meccanismi  di
progetto del Protocollo di Kyoto; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010; 
  Acquisito  il  parere  della  Conferenza   unificata   disciplinata
dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reso
nella seduta del 20 gennaio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti,  della
salute, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari
e forestali, della giustizia, degli affari  esteri,  dell'economia  e
delle finanze e per i rapporti con  le  regioni  e  per  la  coesione
territoriale; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 
 
  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  1  (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il  presente   decreto
stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i
trattori agricoli e forestali, le imbarcazioni da diporto e le  altre
navi della navigazione interna: 
  a) ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche
tecniche  dei  combustibili  destinati  all'utilizzo  nei  motori  ad
accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione; 
  b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
prodotte durante il ciclo  di  vita  dei  combustibili  di  cui  alla
lettera a). 
  2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e  dalle
altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in  mare,
sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.». 
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo  2005,
n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) Combustibile diesel: i gasoli  specificati  nel  codice  NC
2710 19 41 e utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma  di  cui
alle direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE; ricadono in  tale  definizione
anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici  NC2710  19
41 e 2710 19 45, destinati  all'uso  nei  motori  ad  accensione  per
compressione di macchine mobili non stradali di  cui  alla  direttiva
97/68/CE,  trattori  agricoli  e  forestali  di  cui  alla  direttiva
2000/25/CE, imbarcazioni da diporto di cui alla direttiva 94/25/CE  e
altre navi della navigazione interna;»; 
  b) alla lettera g) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «in
caso di distribuzione di combustibile diesel tale definizione include
anche gli impianti che riforniscono le imbarcazioni da diporto  e  le
altre navi della navigazione interna;»; 
  c) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
  «i-bis)  nave  della  navigazione  interna:  nave  destinata   alla
navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune; 
  i-ter) emissioni di gas a effetto serra prodotte durante  il  ciclo
di vita: le emissioni nette di CO2 , CH4 e N2 O  che  possono  essere
attribuite  al  combustibile,compresi   tutti   i   suoi   componenti
miscelati, o all'energia fornita. Sono incluse  tutte  le  pertinenti
fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della  destinazione
dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a
prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate; 
  i-quater) emissioni di gas a effetto serra per unita'  di  energia:
la massa totale di emissioni di gas a effetto serra  equivalente  CO2
associate al combustibile o all'energia fornita, divisa per il tenore
totale di energia del combustibile o  dell'energia  fornita  (per  il
combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore); 
  i-quinquies) combustibile: un combustibile  destinato  all'utilizzo
nei motori ad accensione comandata e nei  motori  ad  accensione  per
compressione di  veicoli  stradali,  macchine  mobili  non  stradali,
trattori agricoli e forestali, imbarcazioni da diporto ed altre  navi
della navigazione interna; 
  i-sexies) fornitore: il  soggetto  responsabile  del  passaggio  di
combustile attraverso un punto di riscossione delle accise nonche'  i
fornitori di energia elettrica utilizzata nei veicoli  stradali  alle
condizioni previste all'articolo 7-bis, comma 6; 
  i-septies) operatore economico: ogni  persona  fisica  o  giuridica
stabilita nella Comunita' o in uno Paese terzo che offre  o  mette  a
disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente  biocarburanti
destinati  al  mercato  comunitario  ovvero  che  offre  o  mette   a
disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime,
prodotti  intermedi,  miscele  o  rifiuti  per   la   produzione   di
biocarburanti destinati al mercato comunitario; 
  i-octies) biocarburanti: i combustibili liquidi o gassosi  ricavati
dalla biomassa; 
  i-nonies) biomassa: la frazione biodegradabile  dei  prodotti,  dei
rifiuti   e   dei   residui   di   origine   biologica    provenienti
dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali  e  animali),  dalla
silvicoltura  e  dalle  industrie  connesse,  comprese  la  pesca   e
l'acquacoltura,  nonche'  la   parte   biodegradabile   dei   rifiuti
industriali e urbani; 
  i-decies) valore reale: la  riduzione  delle  emissioni  di  gas  a
effetto serra per alcune  o  per  tutte  le  fasi  di  uno  specifico
processo  di  produzione  di  biocarburanti  calcolata   secondo   la
metodologia definita nell'allegato V-bis, parte C; 
  i-undecies)   valore   tipico:   una    stima    della    riduzione
rappresentativa delle emissioni  di  gas  a  effetto  serra  per  una
particolare filiera di produzione del biocarburante; 
  i-duodecies) valore standard: un valore stabilito a partire  da  un
valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze
definite dalla presente direttiva, puo' essere utilizzato al posto di
un valore reale; 
  i-terdecies) risparmio di emissioni di gas ad effetto serra  grazie
all'uso di biocarburanti: emissioni di  gas  risparmiate  rispetto  a
quelle del combustibile fossile  che  il  biocarburante  sostituisce,
calcolate come indicato nell'allegato V- bis, parte C, punto 4.». 
  3. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Benzina).  -  1.  E'  vietata  la  commercializzazione  di
benzina non conforme alle specifiche di cui all'Allegato I. 
  2. Fino al 31 dicembre 2015, fatte  salve  proroghe  stabilite  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  imprese   di
produzione  o  importazione  di  combustibili  che,  direttamente   o
indirettamente,  riforniscono  di  combustibili   gli   impianti   di
distribuzione assicurano la commercializzazione  di  benzina  con  un
tenore massimo di ossigeno del 2,7 per cento ed un tenore massimo  di
etanolo del 5 per cento e  conforme  alle  altre  specifiche  di  cui
all'Allegato I, senza l'etichetta prevista dal comma 3, presso almeno
il 30 per cento degli impianti di distribuzione di cui sono  titolari
e degli impianti di titolarita' di terzi  che  espongono  il  proprio
marchio e  con  i  quali  hanno  un  rapporto  di  fornitura  in  via
esclusiva, presenti in ciascuna provincia. A fini di controllo,  tali
imprese forniscono agli organi di cui all'articolo 8, comma 5,  entro
cinque giorni dalla relativa richiesta, l'elenco degli  indirizzi  di
tutti i predetti impianti di distribuzione, evidenziando  quelli  che
commercializzano la benzina prevista  dal  presente  comma,  presenti
nelle province a cui la richiesta si riferisce. Le eventuali proroghe
previste dal presente articolo, da adottare almeno sei mesi prima del
termine da prorogare, sono concesse sulla base di un'istruttoria  che
considera la compatibilita' dei veicoli del parco circolante  con  la
benzina di cui al comma 3  ed  il  processo  di  perseguimento  degli
obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE.  Tale  istruttoria  e'
condotta dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, dello sviluppo  economico  e  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  sulla  base  delle  stime  sulla  consistenza  del   parco
circolante dei veicoli incompatibili con la benzina di cui  al  comma
3, risultanti dalle informazioni fornite dai costruttori ai sensi del
comma 4. 
  3. Nei depositi commerciali  e  negli  impianti  di  distribuzione,
diversi da quelli previsti dal comma  2,  in  cui  si  commercializza
benzina con un tenore di etanolo fino al 10 per cento e conforme alle
specifiche di cui all'Allegato I, deve essere affissa, sulle pompe di
distribuzione che la erogano  e  presso  i  punti  che  riportano  le
informazioni  circa  il  tipo   di   combustibile   commercializzato,
un'etichetta avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e  di
facile lettura, contenente le parole : «E 10. Etanolo fino al 10  per
cento. Solo per veicoli compatibili». La benzina  che  e'  consegnata
presso un impianto di distribuzione sulla base  di  contratti  o  con
l'accompagnamento di documenti da cui risulti un  tenore  massimo  di
etanolo del  5  per  cento,  non  puo'  essere  commercializzata  con
l'etichetta prevista dal presente comma. 
  4. Nei depositi commerciali e negli impianti  di  distribuzione  in
cui si commercializza la benzina prevista dal  comma  3  deve  essere
accessibile agli utenti un  elenco,  avente  dimensioni  e  caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura,  in  cui  sono  indicati  i
veicoli  omologati  prima  del  1°  gennaio  2011   compatibili   con
l'utilizzo di tale benzina ed i veicoli omologati dal 1° gennaio 2011
incompatibili con l'utilizzo di tale benzina. Tale elenco deve essere
conforme  all'elenco  pubblicato  sul  sito  internet  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e deve  essere
aggiornato entro trenta giorni da  ciascun  aggiornamento  di  quello
ministeriale. Nel caso in cui sul sito del Ministero  sia  pubblicata
l'indicazione che nessun veicolo ricade nell'elenco, tale indicazione
deve essere  accessibile  agli  utenti  con  dimensioni  e  caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura. Le societa'  di  produzione
di veicoli stradali trasmettono al Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, in via  informatica,  la  lista  di
tali veicoli che hanno messo in commercio o che intendono mettere  in
commercio  sul  territorio  nazionale.  Per  i   nuovi   modelli   la
trasmissione deve avvenire prima dell'avvio della messa in commercio.
Sul sito internet del Ministero sono indicati le modalita'  di  invio
in via informatica, nonche' gli  specifici  dati  identificativi  dei
veicoli da trasmettere. Le societa' di produzione di veicoli stradali
trasmettono altresi' al Ministero le informazioni utili a stimare  la
consistenza del parco circolante nel 2014 dei  veicoli  incompatibili
con la benzina di cui al comma 3. A tale fine trasmettono,  entro  il
31 marzo 2015, le informazioni individuate in un apposito decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da
adottare di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e previa consultazione delle societa' stesse, nel quale  si
disciplinano anche il formato e  le  modalita'  di  trasmissione.  Se
entro il 1° gennaio 2015, non si  e'  provveduto  alla  adozione  del
predetto decreto, le  societa'  di  produzione  di  veicoli  stradali
trasmettono,  entro  il  1°  febbraio  2015,  una   stima   di   tale
consistenza. La trasmissione dei dati previsti dal presente articolo,
da parte  delle  societa'  di  produzione  di  veicoli  stradali,  e'
facoltativa in caso di veicoli che sono messi in  commercio  solo  in
altri Stati. 
  5. Nei depositi commerciali e negli impianti  di  distribuzione  in
cui si commercializza benzina  contenente  additivi  metallici,  deve
essere affissa, sulle pompe di distribuzione che la erogano e  presso
i punti che riportano le informazioni circa il tipo  di  combustibile
commercializzato,  un'etichetta   avente   dimensioni   e   caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura,  con  le  parole  «Contiene
additivi metallici. Solo per i veicoli compatibili». 
  6. Nei depositi commerciali e negli impianti  di  distribuzione  in
cui si commercializza la benzina prevista dal  comma  5  deve  essere
accessibile agli utenti un  elenco,  avente  dimensioni  e  caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura,  in  cui  sono  indicati  i
veicoli compatibili con l'utilizzo di tale benzina. Per la  procedura
di  formazione  e  di  aggiornamento  dell'elenco  si  applicano   le
disposizioni previste dal comma 4. 
  7. Sono tenuti agli obblighi  di  informazione  agli  utenti  e  di
etichettatura  previsti  dal  presente  articolo  i  soggetti  a  cui
compete, secondo il vigente ordinamento di settore, la  scelta  e  la
sistemazione  di  segnalazioni,  etichette  ed  altri  strumenti   di
informazione  presso  i  depositi  commerciali  e  gli  impianti   di
distribuzione. 
  8. E' consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto
di piombo non superiore a 0,15 g/l e conforme alle  altre  specifiche
di cui all'Allegato I per un quantitativo massimo annuale  pari  allo
0,03 per cento delle vendite totali di benzina dell'anno  precedente,
destinato ad essere  utilizzato  dalle  auto  storiche  e  ad  essere
distribuito dalle associazioni riconosciute  di  possessori  di  auto
storiche. I gestori dei depositi fiscali che  producono  o  importano
combustibili,  i  quali  intendano  commercializzare  tale   benzina,
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare,  entro  il  31  marzo  dell'anno  in  cui  si  effettua  la
commercializzazione, il quantitativo da produrre o da  importare.  In
tale comunicazione i gestori dimostrano di  osservare  la  prescritta
quota percentuale, calcolata rispetto  alla  quantita'  dagli  stessi
commercializzata  nell'anno  precedente  e  rispetto  alla  quantita'
commercializzata nell'anno  precedente  da  altri  gestori  che,  con
apposito atto da allegare, abbiano devoluto la quota percentuale loro
spettante.». 
  4. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.   4   (Combustibile   diesel).   -   1.   E'    vietata    la
commercializzazione  di  combustibile  diesel   non   conforme   alle
specifiche di cui all'Allegato II. E'  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.
128. 
  2. A seguito dell'adozione  di  una  specifica  norma  tecnica  del
Comitato europeo di normazione (CEN) relativa al combustibile  diesel
avente un tenore massimo di estere metilico di  acidi  grassi  (FAME)
pari al 10 per cento, puo' essere prevista, alle condizioni stabilite
con decreto adottato dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministero  dello  sviluppo
economico e il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  la
commercializzazione  del  combustibile  diesel  avente  tale   tenore
massimo di FAME e conforme alle altre specifiche di cui  all'Allegato
II. 
  3. Nel caso in cui, alla luce delle specifiche tecniche della norma
CEN prevista dal comma 2 e della compatibilita' dei veicoli del parco
circolante, risulti  necessario  mantenere  una  adeguata  e  diffusa
commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore  massimo
di FAME indicato nell'Allegato II, il decreto  ministeriale  previsto
dal comma 2 disciplina  le  modalita'  necessarie  ad  assicurare  la
continuita' di tale commercializzazione, nonche' appositi obblighi di
etichettatura e di informazione per il combustibile diesel avente  un
tenore massimo di FAME pari al 10 per cento,  in  analogia  a  quanto
previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4. 
  4. Nei depositi commerciali e negli impianti  di  distribuzione  in
cui  si  commercializza  combustibile  diesel   contenente   additivi
metallici si applica quanto previsto dall'articolo 3, commi 5, 6 e 7. 
  5. E' vietato, sulle imbarcazioni da diporto  e  sulle  altre  navi
della navigazione interna, l'utilizzo di combustibili liquidi diversi
dal combustibile diesel, aventi un tenore di zolfo superiore a  1.000
mg/kg e, dal 1° gennaio 2011, superiore a 10 mg/kg.». 
  5. L'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati). - 1.
L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale,  di
seguito denominato:«ISPRA», pubblica  annualmente  sul  proprio  sito
internet i dati relativi alla  qualita'  di  benzina  e  combustibile
diesel commercializzati nell'anno precedente, sulla  base  di  quanto
previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2. 
  2. Entro il 30 giugno di  ogni  anno,  a  decorrere  dal  2005,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
trasmette  alla  Commissione  europea,  nel  formato  previsto  dalle
pertinenti norme tecniche comunitarie, i dati relativi alla  qualita'
ed  alla  quantita'  di  benzina  e   di   combustibile   diesel   in
distribuzione  nell'anno  civile  precedente,  sulla  base   di   una
relazione  elaborata  dall'ISPRA  ai  sensi  delle   norme   di   cui
all'articolo 10, comma 2.». 
  6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.  66,
sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 7-bis(Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra).  -
1. I fornitori devono assicurare che le emissioni di gas  ad  effetto
serra prodotte durante il ciclo di vita per  unita'  di  energia  dei
combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020 e, nel
caso di  cui  al  comma  9,  dell'energia  fornita  nel  2020,  siano
inferiori almeno del 6 per cento rispetto al  valore  di  riferimento
stabilito ai sensi dell'articolo  7-bis,  paragrafo  5,  lettera  b),
della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della  direttiva
2009/30/CE. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di  ciascun
anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per il tramite  dell'ISPRA,
una relazione, con valore di autocertificazione ai sensi del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive modificazioni, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei
combustibili per  i  quali  hanno  assolto  l'accisa  e  dell'energia
fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni: 
  a) il quantitativo totale di ciascun  tipo  di  combustibile  o  di
energia forniti con l'indicazione , ove  appropriato,  del  luogo  di
acquisto e dell'origine; 
  b) le relative emissioni di gas ad effetto serra  prodotte  durante
il ciclo di vita per unita' di energia. 
  3. La relazione di cui al comma 2  e'  accompagnata  dai  documenti
comprovanti l'avvenuto  accertamento  del  rispetto  dei  criteri  di
sostenibilita' e degli obblighi di informazione di  cui  all'articolo
7-ter, forniti dagli operatori economici ai sensi del comma 5. 
  4. Il formato e le modalita' di trasmissione della relazione di cui
al comma 2 sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  5. Nel caso in cui i combustibili  per  i  quali  il  fornitore  ha
assolto l'accisa contengano biocarburanti, le loro emissioni  di  gas
serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia possono
essere conteggiate ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo  ove  per  gli
stessi sia stato  accertato,  ai  sensi  dell'articolo  7-quater,  il
rispetto dei criteri di sostenibilita'  di  cui  all'articolo  7-ter,
commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui  all'articolo
7-quater, comma 5. A tal fine gli operatori economici  rilasciano  al
fornitore,  al  momento   della   cessione   di   ogni   partita   di
biocarburante, copia di un certificato di  sostenibilita'  rilasciato
nell'ambito   del   Sistema   nazionale   di   certificazione   della
sostenibilita' dei biocarburanti di cui all'articolo 7-quater,  comma
1, ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una  decisione  ai
sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva  98/70/CE,
introdotto dall'articolo 1 della direttiva  2009/30/CE,  nonche'  una
dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive modificazioni, relativa all'origine, al luogo di  acquisto
e alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di
vita, per unita' di energia, della stessa partita. 
  6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le  emissioni  di  gas  a
effetto serra prodotte durante il ciclo  di  vita  dei  biocarburanti
sono calcolate conformemente alla metodologia  indicata  all'articolo
7-quinquies. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il
ciclo vita degli altri  tipi  di  combustibili  e  dell'energia  sono
calcolate  conformemente  alla   metodologia   stabilita   ai   sensi
dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettere a) e  d),  della  direttiva
98/70/CE, introdotto dall'articolo1 della direttiva 2009/30/CE. 
  7. Il fornitore mantiene  a  disposizione  dell'autorita'  preposta
agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-bis,  per  i  cinque
anni  successivi  al   pagamento   dell'accisa,   la   documentazione
contenente i dati dai  quali  sono  state  ricavate  le  informazioni
comunicate ai sensi del comma 2. 
  8. L'operatore economico  mantiene  a  disposizione  dell'autorita'
preposta agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-bis , per i
cinque anni successivi alla cessione al fornitore  della  partita  di
biocarburante, la documentazione contenente i  dati  sulla  base  dei
quali ha prodotto l'autocertificazione di cui al comma 5. 
  9. I fornitori di energia  elettrica  per  veicoli  possono  essere
designati quali fornitori ai fini di cui ai commi 1 e 2 qualora siano
in  grado  di  dimostrare   che   possono   misurare   e   monitorare
adeguatamente la  elettricita'  fornita  per  essere  utilizzata  nei
veicoli. A tal fine presentano una domanda al Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   corredata   dalla
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.  Detto
Ministero provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. 
  10.  Un  gruppo  di  fornitori  puo'   scegliere   di   ottemperare
congiuntamente agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11. In  tal  caso
il gruppo viene considerato  un  fornitore  unico.  Le  modalita'  di
applicazione delle disposizioni del presente comma sono stabilite  ai
sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera c),  della  direttiva
98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE. 
  11. I fornitori trasmettono  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  entro  il  1°  gennaio  2013,  una
relazione che  illustri  la  possibilita'  di  raggiungere  riduzioni
aggiuntive rispetto a quelle  indicate  al  comma  1  entro  il  2020
attraverso uno dei seguenti metodi: 
  a) la fornitura di energia elettrica per qualsiasi tipo di  veicolo
stradale, macchina mobile non stradale, comprese le navi adibite alla
navigazione interna, trattore agricolo o forestale o imbarcazione  da
diporto; 
  b)  l'uso  di  qualsiasi  tecnologia,  compresi  la  cattura  e  lo
stoccaggio  del  carbonio,secondo  quanto   stabilito   nel   decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni; 
  c) l'utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del  meccanismo  di
sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, secondo quanto stabilito nel
decreto  legislativo  4   aprile   2006,   n.   216,   e   successive
modificazioni. 
  12. L'ISPRA trasmette  annualmente,  entro  il  trenta  maggio,  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  un
rapporto sulla esattezza, sulla completezza e sulla conformita'  alle
disposizioni di cui al comma 6 della relazione prevista al  comma  2,
nonche' sull'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti  ai
commi 7 e 8. 
  Art. 7-ter (Criteri di sostenibilita' per i biocarburanti). - 1.  I
criteri di sostenibilita' che i biocarburanti  devono  rispettare  al
fine di cui all'articolo 7-bis, comma 5, sono indicati ai commi da  2
a 6. I criteri  si  applicano  indipendentemente  dal  fatto  che  le
materie prime siano state coltivate  all'interno  o  all'esterno  del
territorio della Comunita'. I biocarburanti  prodotti  a  partire  da
rifiuti,   sottoprodotti    e    residui    diversi    dai    residui
dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura
devono soddisfare soltanto i criteri di  sostenibilita'  definiti  al
comma 2. 
  2.  I  biocarburanti  devono  assicurare  grazie  al  loro  uso  un
risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al  35  per
cento. Nel  caso  di  biocarburanti  prodotti  in  impianti  gia'  in
servizio al 23 gennaio 2008, tale valore si applica a  decorrere  dal
1° aprile 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2017  il  risparmio  delle
emissioni di gas a effetto serra deve essere pari almeno  al  50  per
cento.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  detto  risparmio  delle
emissioni di gas a effetto serra deve essere pari almeno  al  60  per
cento  per  i  biocarburanti  prodotti  negli  impianti  entrati   in
produzione il 1° gennaio 2017 o successivamente. Il  risparmio  delle
emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di  biocarburanti
e' calcolata in conformita' all'articolo 7-quinquies. 
  3. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da  materie
prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini
di  biodiversita',   ossia   terreni   che   nel   gennaio   2008   o
successivamente    possedevano    uno    degli    status    seguenti,
indipendentemente dal fatto  che  abbiano  o  meno  conservato  detto
status: 
  a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e
altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia  alcun  segno
chiaramente visibile di attivita' umana e i  processi  ecologici  non
siano perturbati in modo significativo; 
  b) aree designate per scopi di  protezione  della  natura  a  norma
delle leggi o dall'autorita' competente del paese in cui  le  materie
prime  sono  coltivate  a  meno  che  non  venga  dimostrato  che  la
produzione delle predette materie prime e  le  normali  attivita'  di
gestione non hanno interferito con  gli  scopi  di  protezione  della
natura delle aree richiamate; 
  c) nel caso di materie prime coltivate in Italia, le aree  protette
individuate ai sensi della legge del  6  dicembre  1991,  n.  394,  e
successive modificazioni, le aree marine protette di cui  alla  legge
del 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni,  e  i  siti
della rete Natura  2000  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
a meno che non venga dimostrato  che  la  produzione  delle  predette
materie  prime  e  le  normali  attivita'  di  gestione   non   hanno
interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree e dei
siti richiamati; 
  d) aree designate per la protezione di ecosistemi  o  specie  rari,
minacciati o in  pericolo  di  estinzione,  riconosciute  da  accordi
internazionali ratificati dall'Italia o incluse in elenchi  compilati
da organizzazioni intergovernative o dall'Unione  internazionale  per
la conservazione della natura, previo loro  riconoscimento  ai  sensi
dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, secondo comma,  della  direttiva
98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della  direttiva  2009/30/CE,  a
meno che non  venga  dimostrato  che  la  produzione  delle  predette
materie  prime  e  le  normali  attivita'  di  gestione   non   hanno
interferito con gli scopi di protezione della natura  delle  aree  in
questione; 
  e) terreni erbosi ad elevata biodiversita', per i quali i criteri e
i limiti  geografici  sono  fissati  ai  sensi  dell'articolo  7-ter,
paragrafo 3, secondo  comma,  della  direttiva  98/70/CE,  introdotto
dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, che siano: 
  1) terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi  che  rimarrebbero
tali in assenza di interventi umani e che mantengono la  composizione
naturale  delle  specie  nonche'  le  caratteristiche  e  i  processi
ecologici; 
  2)  terreni  erbosi  non  naturali,  ossia   terreni   erbosi   che
cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono
ricchi di specie e non degradati, a meno che non venga dimostrato che
il raccolto delle materie prime  e'  necessario  per  preservarne  lo
status di terreno erboso. 
  4. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da  materie
prime  ottenute  su  terreni  che  presentano  un  elevato  stock  di
carbonio, vale a dire terreni che nel gennaio  2008  possedevano  uno
degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso: 
  a) zone umide, (suoli con regime acquico) ossia terreni  coperti  o
saturi di acqua in modo permanente  o  per  una  parte  significativa
dell'anno; 
  b) zone  boschive  continue,  ossia  terreni  aventi  un'estensione
superiore ad un ettaro caratterizzati dalla  presenza  di  alberi  di
altezza superiore a cinque metri  e  da  una  copertura  della  volta
superiore al 30 per cento o di alberi che  possono  raggiungere  tali
soglie in situ; 
  c)  terreni   aventi   un'estensione   superiore   ad   un   ettaro
caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque
metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per  cento  e
il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere  tali  soglie  in
situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto che lo stock  di
carbonio della superficie in questione, prima e dopo la  conversione,
e'  tale  che,  quando  viene  applicata  la   metodologia   di   cui
all'allegato V-bis, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al
comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano  se,  al
momento dell'ottenimento delle materie prime, i  terreni  avevano  lo
stesso status che nel gennaio 2008. 
  5. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da  materie
prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno
che non vengano fornite prove del fatto  che  la  coltivazione  e  la
raccolta di tali materie prime non comportano  drenaggio  di  terreno
precedentemente non drenato. 
  6. Nel  caso  i  biocarburanti  siano  prodotti  da  materie  prime
agricole coltivate  nella  Comunita',  queste  ultime  devono  essere
ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle
disposizioni menzionate nella parte A, rubrica 'Ambiente', e al punto
9 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del
19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative  ai  regimi  di
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola
comune  e  istituisce  taluni  regimi  di  sostegno  a  favore  degli
agricoltori, e conformemente ai requisiti minimi per il  mantenimento
di buone  condizioni  agronomiche  e  ambientali  definite  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 1, dello stesso regolamento. 
  7. Non e' consentito rifiutare per motivi di sostenibilita' che  un
biocarburante venga considerato ai fini di  cui  all'articolo  7-bis,
commi 1 e 2, ove lo stesso rispetti i criteri  di  sostenibilita'  di
cui ai commi da 2 a 5. 
  Art. 7-quater (Verifica del rispetto dei criteri di  sostenibilita'
per i biocarburanti). - 1. Al fine della verifica  del  rispetto  dei
criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a  5,
e degli obblighi di informazione di cui al comma 5, relativamente  ad
ogni  partita  di  biocarburante  ceduta  al  fornitore,  tutti   gli
operatori economici appartenenti alla  filiera  di  produzione  della
stessa devono aderire al Sistema Nazionale  di  certificazione  della
sostenibilita' dei biocarburanti ovvero ad un accordo o ad un sistema
oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo  7-quater,  paragrafo
4,  della  direttiva  98/70/CE,  introdotto  dall'articolo  1   della
direttiva 2009/30/CE. 
  2. Ai fini del riconoscimento delle  maggiorazioni  del  contributo
energetico dei  biocarburanti  previste  nell'ambito  dei  regimi  di
sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili  nei  trasporti,  gli
operatori economici forniscono le informazioni  che  concorrono  alla
dimostrazione  del  rispetto  dei  criteri  di  sostenibilita'  e  le
informazioni di cui al comma 5, in conformita' a quanto stabilito dal
sistema nazionale di certificazione ai sensi dell'articolo  2,  comma
6, lettera a), del decreto legislativo  31  marzo  2011,  n.  55,  di
recepimento della direttiva 2009/30. 
  3. Il Sistema nazionale di cui al comma 1 deve garantire che  tutti
gli operatori economici appartenenti alla filiera di  produzione  del
biocarburante  forniscano  le  informazioni   che   concorrono   alla
dimostrazione  del  rispetto  dei  criteri  di  sostenibilita'  e  le
informazioni di cui al  comma  5,  nonche'  un  livello  adeguato  di
verifica indipendente delle informazioni presentate dagli  operatori.
Tale verifica deve accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori
economici siano precisi, affidabili e a prova di frode e valutare  la
frequenza e il metodo di campionamento usati nonche' la solidita' dei
dati. 
  4. Al fine di dimostrare  che  i  criteri  di  sostenibilita'  sono
mantenuti lungo tutta la catena di consegna, dalla materia  prima  al
biocarburante, gli operatori economici  e  i  fornitori,  per  quanto
attiene i  rispettivi  obblighi,  devono  utilizzare  un  sistema  di
equilibrio di massa che: 
  a) consenta che partite di materie prime, di prodotti intermedi, di
rifiuti o di  biocarburanti  con  caratteristiche  di  sostenibilita'
diverse siano mescolate; 
  b)  imponga  che   le   informazioni   sulle   caratteristiche   di
sostenibilita' e sul volume delle partite  di  cui  alla  lettera  a)
restino associate alla miscela; 
  c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela
sia   descritta   come   avente   le   stesse   caratteristiche    di
sostenibilita', nelle stesse  quantita',  della  somma  di  tutte  le
partite aggiunte alla miscela. 
  5.  Conformemente  a  quanto  stabilito  ai   sensi   dell'articolo
7-quater,  paragrafo  3,   della   direttiva   98/70/CE,   introdotto
dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, gli  operatori  economici
devono fornire, le seguenti informazioni relative alla materia  prima
ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti: 
  a) misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e
dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per  evitare  il
consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica; 
  b) se il Paese terzo o lo Stato membro dell'Unione europea  da  cui
proviene la  materia  prima  ha  ratificato  e  attuato  le  seguenti
convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro: 
  1) Convenzione concernente il lavoro forzato  ed  obbligatorio  (n.
29); 
  2) Convenzione concernente la liberta' sindacale  e  la  protezione
del diritto sindacale (n. 87); 
  3) Convenzione concernente l'applicazione dei principi del  diritto
di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98); 
  4) Convenzione concernente l'uguaglianza di  remunerazione  tra  la
mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per  un  lavoro  di
valore uguale (n. 100); 
  5) Convenzione concernente  l'abolizione  del  lavoro  forzato  (n.
105); 
  6) Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego
e di professione (n. 111); 
  7) Convenzione sull'eta' minima per  l'assunzione  all'impiego  (n.
138); 
  8) Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro  minorile
e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182). 
  6. Alle attivita'  di  controllo  relative  all'applicazione  delle
disposizioni   del   presente   articolo   provvedono   i   Ministeri
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico. 
  Art. 7-quinquies (Calcolo delle emissioni di gas  a  effetto  serra
prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti). - 1. Ai fini di
quanto previsto all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, le emissioni di  gas
a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita  dei  biocarburanti
sono cosi' calcolate: 
  a) se l'allegato V-bis, parte A o B, fissa un valore  standard  per
il risparmio delle emissioni di gas a effetto  serra  associate  alla
filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per  questi
biocarburanti, calcolato secondo l'allegato V-bis, parte C, punto  7,
e' uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard; 
  b) utilizzando il valore reale  calcolato  secondo  la  metodologia
definita all'allegato V-bis, parte C; 
  c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei  fattori  della
formula di cui all'allegato V-bis, parte C, punto  1,  ove  i  valori
standard disaggregati, di  cui  all'allegato  V-bis,  parte  D  o  E,
possono essere  utilizzati  per  alcuni  fattori  e  i  valori  reali
calcolati secondo la metodologia definita all'allegato  V-bis,  parte
C, per tutti gli altri fattori; 
  d)  ai  biocarburanti  non  individuati  nell'allegato   V-bis   si
applicano le disposizioni di cui alla lettera b). 
  2. I valori standard di cui all'allegato V-bis, parte A, e i valori
standard disaggregati per la coltivazione di cui all'allegato  V-bis,
parte D, possono essere usati soltanto se le materie prime sono: 
  a) coltivate fuori della Comunita'; 
  b)  coltivate  nella  Comunita'  in  aree  incluse  negli   elenchi
trasmessi alla Commissione ai sensi dell'articolo 7-quinquies,  comma
2,  della  direttiva  98/70/CE,  introdotto  dall'articolo  1   della
direttiva     2009/30/CE,     e      consultabili      sul      sito:
htpp://ec.europa.eu/enrgy/renewables/transparency_platform/emission_e
n.htm; 
  c)  rifiuti,  sottoprodotti   e   residui   diversi   dai   residui
dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca. 
  3. Per i biocarburanti non rientranti nell'ambito  di  applicazione
delle lettere a), b) o c), sono utilizzati  i  valori  reali  per  la
coltivazione.». 
  7. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66: 
  a)  al  comma  4  le  parole:  «Non  si  applica  quanto   previsto
dall'articolo  15  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689.»  sono
soppresse; 
  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      5. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi
3, 4, 5 e 6, e' effettuato dagli  uffici  dell'Agenzia  delle  dogane
competenti per territorio e  dal  Corpo  della  Guardia  di  finanza,
utilizzando,  in  caso  di  analisi,  i  metodi  di  prova  stabiliti
dall'allegato V. L'accertamento delle infrazioni di cui  all'articolo
9, comma 7, e' effettuato da tali  organi,  dagli  Ispettorati  della
navigazione interna e dai  soggetti  a  tal  fine  individuati  dalla
normativa regionale; si applica quanto  previsto  dall'articolo  296,
comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.» 
    c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. L'accertamento delle infrazioni agli obblighi  previsti
ai commi 7 e 8 dell'articolo 7-bis, e' effettuato dall'ISPRA.». 
  8. L'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  ai
gestori  dei  depositi  fiscali  che   commercializzano   benzine   o
combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo  3,
comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, si  applica  una  sanzione
amministrativa  da  15.000  a  154.000  euro.  Salvo  che  il   fatto
costituisca reato, la medesima sanzione amministrativa si applica  ai
gestori  dei  depositi  fiscali  che   commercializzano   benzine   o
combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi
degli articoli 5 o 6. In caso di recidiva le sanzioni  amministrative
di cui al presente comma sono triplicate. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli  impianti
di  distribuzione  e  ai  gestori   di   depositi   commerciali   che
commercializzano benzine o  combustibili  diesel  in  violazione  dei
divieti di cui all'articolo 3, comma 1,  o  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, o non conformi alle specifiche determinate  ai  sensi  degli
articoli 5 o 6 si applicano le sanzioni previste dal comma 1, ridotte
a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte  a  un  quinto
nel caso degli impianti di distribuzione. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, si  applica  una  sanzione
amministrativa  da  10.000  a  30.000  euro  ai  soggetti  tenuti  ad
assicurare  le  percentuali  di  distribuzione  provinciale  previste
dall'articolo 3, comma 2, se le stesse non sono  rispettate.  Se  gli
elenchi previsti dall'articolo 3, comma 2,  non  sono  trasmessi  nei
termini prescritti si applica l'articolo 650 del codice penale. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  le  sanzioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi  fiscali,  dei
depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito
dell'adozione  del  decreto  previsto  dall'articolo  4,   comma   2,
commercializzano combustibile diesel avente un tenore massimo di FAME
superiore a quello previsto da tale decreto. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato,  le  sanzioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi  fiscali,  dei
depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito
dell'adozione del decreto previsto  dall'articolo  4,  comma  2,  non
rispettano le modalita' introdotte da tale decreto per assicurare  la
commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore  massimo
di FAME indicato nell'allegato II. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, si  applica  una  sanzione
amministrativa da 10.000  a  30.000  euro  ai  soggetti  tenuti  agli
obblighi di informazione degli utenti  o  di  etichettatura  previsti
dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 o 6, e dall'articolo 4, comma  4,  che
violano tali obblighi. La stessa  sanzione  si  applica  ai  soggetti
tenuti agli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 3,  commi
4 o 6, e dall'articolo 4, comma  4,  che  violano  tali  obblighi.  A
seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma  2,
la stessa sanzione si applica  anche  in  caso  di  violazione  degli
obblighi di trasmissione, informazione o di etichettatura  introdotti
da tale decreto. 
  7. In caso di violazione  del  divieto  previsto  dall'articolo  4,
comma 5, si applica la sanzione prevista dall'articolo 296, comma  5,
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, alla  cui  irrogazione  provvedono  le  regioni  o  la
diversa autorita' indicata  dalla  legge  regionale  ai  sensi  degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  8. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali  non  trasmettano
nei termini i dati da inviare ai sensi dell'articolo 10, comma 2,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale,
ordina al gestore di provvedere. 
  9. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  i  fornitori  che  non
rispettano l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-bis,  comma
1, sono puniti con la sanzione amministrativa da 300.000 a  1.000.000
euro. 
  10. Nel caso la riduzione percentuale di  cui  all'articolo  7-bis,
comma 1, risulti pari o inferiore al 5 per cento rispetto  al  valore
di riferimento, la sanzione di cui al comma 11 e' triplicata. 
  11. Il fornitore che omette di presentare nel termine stabilito  la
relazione  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma  2,  corredata  dalla
documentazione  di  cui  al  comma  3,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. Qualora il  contenuto  della
relazione risulti  incompleto,  inesatto  o  non  conforme  a  quanto
previsto dal comma 5 dello stesso articolo, la sanzione e' duplicata. 
  12. Il fornitore che non mantiene a disposizione la  documentazione
di cui all'articolo 7  bis,  comma  7,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da 10.000 a 30.000 euro. 
  13. Il fornitore che omette  di  presentare  la  relazione  di  cui
all'articolo  7-bis,  comma   11,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. 
  14. L'operatore economico che produce la autocertificazione, di cui
all'articolo 7-bis, comma 5, in forma incompleta, inesatta o difforme
dalla metodologia di cui all'articolo 7-quinquies e'  punito  con  la
sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. 
  15. L'operatore  economico  che  non  mantiene  a  disposizione  la
documentazione di cui all'articolo 7-bis, comma 8, e' punito  con  la
sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro . 
  16. L'operatore economico che non rispetta le disposizioni  di  cui
all'articolo 7-quater e' punito con  la  sanzione  amministrativa  da
50.000 a 100.000 euro. 
  17.  Fatto  salvo   quanto   previsto   al   comma   7,   ai   fini
dell'irrogazione delle sanzioni previste ai commi, 1, 2, 3, 4, 5,  6,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il Prefetto  ai  sensi  degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  18. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si
applica il pagamento in  misura  ridotta  previsto  dall'articolo  16
della legge n. 689 del 1981.». 
  9. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66: 
  a) al comma 2, le parole: «dei combustibili» sono sostituite  dalle
seguenti: «della  benzina  e  del  combustibile  diesel»  e  l'ultimo
periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Con  lo  stesso  decreto  sono
altresi' stabilite le procedure per  la  raccolta  dei  dati  di  cui
all'articolo 7, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di  tale
decreto si applica il decreto del Ministro dell'ambiente  3  febbraio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.». 
  b) al comma 4 le parole: «ai sensi dell'articolo 20 della legge  16
aprile 1987, n.  183»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11» e le parole: «al
fine di dare attuazione  a  successive  direttive  comunitarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «al fine di dare attuazione  a  successive
norme comunitarie non autonomamente applicabili». 
  10. Gli allegati I, II e V del decreto legislativo 21  marzo  2005,
n.  66,  sono  sostituiti  dai  corrispondenti   allegati   contenuti
nell'allegato A al presente decreto. 
  11. L'allegato III del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e'
abrogato. 
  12. Al decreto legislativo  21  marzo  2005,  n.  66,  e'  aggiunto
l'allegato V-bis contenuto nell'allegato A al presente decreto. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art.  117  della  Costituzione  stabilisce  che  La
          potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta l'allegato B della legge 4 giugno 2010, n.
          96 «Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria   2009»,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O.: 
              «Allegato B 
              (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2008/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          20 febbraio 2008, che modifica la  direttiva  97/67/CE  per
          quanto riguarda il pieno completamento del mercato  interno
          dei servizi postali comunitari; 
              2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  concernente  una  procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 
              2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  sul  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
          codificata); 
              2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008,  sulla  gestione  della  sicurezza  delle
          infrastrutture stradali; 
              2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
              2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 novembre 2008, che modifica la direttiva  2003/87/CE  al
          fine di includere  le  attivita'  di  trasporto  aereo  nel
          sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
          gas a effetto serra; 
              2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  relativa  al  lavoro  tramite  agenzia
          interinale; 
              2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  dicembre  2008,  relativa  a   standard   di   qualita'
          ambientale nel settore della politica delle acque,  recante
          modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  del
          Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e
          86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008,  che  modifica  la  direttiva  2004/49/CE
          relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
              2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008, che modifica le direttive  del  Consiglio
          76/768/CEE,  88/378/CEE,  1999/13/CE  e  le  direttive  del
          Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
          2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE)  n.
          1272/2008 relativo alla classificazione,  all'etichettatura
          e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
              2008/114/CE  del  Consiglio,  dell'8   dicembre   2008,
          relativa  all'individuazione  e  alla  designazione   delle
          infrastrutture critiche europee e  alla  valutazione  della
          necessita' di migliorarne la protezione; 
              2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 gennaio 2009, sulla tutela dei  consumatori  per  quanto
          riguarda taluni aspetti dei contratti  di  multiproprieta',
          dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di  lungo
          termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 
              2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
          contromisure volte a prevenire e rilevare la  manipolazione
          delle  registrazioni  dei  tachigrafi,  che   modifica   la
          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
          n. 3820/85 e (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio  relativi  a
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su  strada  e  che  abroga  la  direttiva  88/599/CEE   del
          Consiglio; 
              2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio  2009,  che
          modifica l'allegato  III  della  direttiva  2006/22/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme  minime  per
          l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.
          3821/85 del Consiglio relativi a  disposizioni  in  materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada; 
              2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 
              2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
          attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
          della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione  europea
          dei lavoratori dei trasporti (ETF)  sulla  convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006  e  modifica  della  direttiva
          1999/63/CE; 
              2009/14/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  marzo  2009,  recante  modifica  della   direttiva
          94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei  depositi  per
          quanto riguarda il livello di copertura  e  il  termine  di
          rimborso; 
              2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello  Stato
          di approdo (rifusione); 
              2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
          relativa  all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di
          monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 
              2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che stabilisce i principi  fondamentali  in
          materia  di  inchieste  sugli  incidenti  nel  settore  del
          trasporto marittimo e che modifica la direttiva  1999/35/CE
          del Consiglio e  la  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio; 
              2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al rispetto degli  obblighi  dello
          Stato di bandiera; 
              2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso  dell'energia  da
          fonti   rinnovabili,   recante   modifica   e    successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
              2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE  al
          fine di perfezionare ed estendere  il  sistema  comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra; 
              2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva  98/70/CE  per
          quanto  riguarda  le   specifiche   relative   a   benzina,
          combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di  un
          meccanismo inteso a controllare e ridurre le  emissioni  di
          gas a effetto serra, modifica la direttiva  1999/32/CE  del
          Consiglio per quanto concerne  le  specifiche  relative  al
          combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
          interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 
              2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile  2009,  relativa  allo  stoccaggio  geologico  di
          biossido di carbonio e  recante  modifica  della  direttiva
          85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
          2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)  n.  1013/2006
          del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli  puliti
          e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
              2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6  maggio  2009,  che  modifica   la   direttiva   98/26/CE
          concernente il carattere  definitivo  del  regolamento  nei
          sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli  e
          la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti  di  garanzia
          finanziaria per quanto riguarda  i  sistemi  connessi  e  i
          crediti; 
              2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
              2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   taluni
          obblighi di comunicazione a carico delle societa' di  medie
          dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 
              2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  2001/82/CE  e
          2001/83/CE per quanto concerne  le  modifiche  dei  termini
          delle  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei
          medicinali; 
              2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
          delle acque minerali naturali; 
              2009/69/CE del  Consiglio,  del  25  giugno  2009,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   in   relazione
          all'evasione fiscale connessa all'importazione; 
              2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,  che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari; 
              2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica e che  abroga  la  direttiva
          2003/54/CE; 
              2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la   direttiva
          2003/55/CE; 
              2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa al coordinamento  delle  procedure
          per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
          forniture e di servizi nei settori  della  difesa  e  della
          sicurezza     da      parte      delle      amministrazioni
          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
          delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
              2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio  2009,  che
          stabilisce, conformemente  alla  direttiva  2000/60/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
          l'analisi chimica  e  il  monitoraggio  dello  stato  delle
          acque; 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi; 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (Versione codificata); 
              2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  recante  modifica   della   direttiva
          98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato  dei  biocidi,
          per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi  di
          tempo; 
              2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, che modifica  le  direttive  2006/48/CE,
          2006/49/CE  e  2007/64/CE  per  quanto  riguarda  gli  enti
          creditizi collegati a organismi centrali,  taluni  elementi
          dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di  vigilanza
          e la gestione delle crisi; 
              2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre  2009,  che
          stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi; 
              2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2009,  che  modifica  la  direttiva  2005/35/CE
          relativa   all'inquinamento   provocato   dalle   navi    e
          all'introduzione di sanzioni per violazioni; 
              2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro  per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          ecocompatibile   dei    prodotti    connessi    all'energia
          (rifusione); 
              2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
          modifica l'allegato  VII  della  direttiva  2008/57/CE  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativa
          all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione); 
              2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro  i
          rischi connessi con un'esposizione all'amianto  durante  il
          lavoro (Versione codificata); 
              2009/149/CE della Commissione, del  27  novembre  2009,
          che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda gli  indicatori  comuni
          di sicurezza  e  i  metodi  comuni  di  calcolo  dei  costi
          connessi agli incidenti; 
              2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
          modifica delle direttive 92/79/CEE,  92/80/CEE  e  95/59/CE
          per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
          che  gravano  sui  tabacchi  lavorati  e  della   direttiva
          2008/118/CE. 
              - La direttiva 2009/30/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          5 giugno 2009, n. L 140. 
              -  Il  decreto  legislativo  21  marzo  2005,   n.   66
          (attuazione  della  direttiva  2003/17/CE   relativa   alla
          qualita' della  benzina  e  del  combustibile  diesel),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n.  96,
          S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  128,
          (Attuazione  della  direttiva  2003/30/CE   relativa   alla
          promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti
          rinnovabili nei trasporti), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 luglio 2005, n. 160. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  205
          (Attuazione della  direttiva  2005/33/CE  che  modifica  la
          direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore  di  zolfo  dei
          combustibili  per  uso  marittimo)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  aprile  2006,  n.   216
          (Attuazione  delle  direttive  2003/87  e  2004/101/CE   in
          materia di scambio di quote di emissioni dei gas a  effetto
          serra nella Comunita', con  riferimento  ai  meccanismi  di
          progetto del Protocollo  di  Kyoto.)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, S.O.