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DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 66

Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/4/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal:  13-5-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

(( (Combustibile diesel). ))
((
1. È vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'Allegato II. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128.
2. A seguito dell'adozione di una specifica norma tecnica del Comitato europeo di normazione (CEN) relativa al combustibile diesel avente un tenore massimo di estere metilico di acidi grassi (FAME) pari al 10 per cento, può essere prevista, alle condizioni stabilite con decreto adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la commercializzazione del combustibile diesel avente tale tenore massimo di FAME e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato II.
3. Nel caso in cui, alla luce delle specifiche tecniche della norma CEN prevista dal comma 2 e della compatibilità dei veicoli del parco circolante, risulti necessario mantenere una adeguata e diffusa commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore massimo di FAME indicato nell'Allegato II, il decreto ministeriale previsto dal comma 2 disciplina le modalità necessarie ad assicurare la continuità di tale commercializzazione, nonché appositi obblighi di etichettatura e di informazione per il combustibile diesel avente un tenore massimo di FAME pari al 10 per cento, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4.
4. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza combustibile diesel contenente additivi metallici si applica quanto previsto dall'articolo 3, commi 5, 6 e 7.
5. È vietato, sulle imbarcazioni da diporto e sulle altre navi della navigazione interna, l'utilizzo di combustibili liquidi diversi dal combustibile diesel, aventi un tenore di zolfo superiore a 1.000 mg/kg e, dal 1° gennaio 2011, superiore a 10 mg/kg.
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