stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 66

Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/4/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal:  12-5-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

(Sanzioni).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, si applica una sanzione amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione amministrativa si applica ai gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6.
In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono triplicate.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli impianti di distribuzione e ai gestori di depositi commerciali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, o non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6 si applicano le sanzioni previste dal comma 1, ridotte a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte a un quinto nel caso degli impianti di distribuzione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti ad assicurare le percentuali di distribuzione provinciale previste dall'articolo 3, comma 2, se le stesse non sono rispettate. Se gli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 2, non sono trasmessi nei termini prescritti si applica l'articolo 650 del codice penale.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, commercializzano combustibile diesel avente un tenore massimo di FAME superiore a quello previsto da tale decreto.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, non rispettano le modalità introdotte da tale decreto per assicurare la commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore massimo di FAME indicato nell'allegato II.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti agli obblighi di informazione degli utenti o di etichettatura previsti dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi. La stessa sanzione si applica ai soggetti tenuti agli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 3, commi 4 o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi. A seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, la stessa sanzione si applica anche in caso di violazione degli obblighi di trasmissione, informazione o di etichettatura introdotti da tale decreto.
7. In caso di violazione del divieto previsto dall'articolo 4, comma 5, si applica la sanzione prevista dall'articolo 296, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla cui irrogazione provvedono le regioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non trasmettano nei termini i dati da inviare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina al gestore di provvedere.
((
9. Salvo che il fatto costituisca reato, al fornitore che non rispetta l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
1) da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori all'obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori al 4 per cento;
2) da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano comprese tra il 2 e il 4 per cento;
3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori al 2 per cento.
))
((
10. Salvo che il fatto costituisca reato quando il contenuto della relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, risulta incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 del predetto articolo, al fornitore si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 euro.
))
((
11. Al fornitore che, nell'anno di riferimento, omette di presentare o presenta tardivamente la relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al fornitore che presenta la relazione tardivamente, purché entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, è applicata la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro.
))
12. Il fornitore che non mantiene a disposizione la documentazione di cui all'articolo 7 bis, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro.
13. Il fornitore che omette di presentare la relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.
14. L'operatore economico che produce la autocertificazione, di cui all'articolo 7-bis, comma 5, in forma incompleta, inesatta o difforme dalla metodologia di cui all'articolo 7-quinquies è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.
15. L'operatore economico che non mantiene a disposizione la documentazione di cui all'articolo 7-bis, comma 8, è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro.
16. L'operatore economico che non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 7-quater è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.
17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste ai commi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il Prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
18. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.