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DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 66

Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/4/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal:  12-5-2017
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Art. 10

Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, e l'articolo 1 della legge 4 novembre 1997, n. 413, e non trovano applicazione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, 7 ottobre 1997, n. 397 e 30 gennaio 2002, n. 29, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente in data 10 febbraio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 2000, relativo alle metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine.
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2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 4 che disciplinano la trasmissione di dati e informazioni all'ISPRA, ed è abrogato per le restanti disposizioni.
))
3. Con appositi regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla modifica degli Allegati III, IV e V, relativamente alle modalità esecutive delle procedure ivi disciplinate.
4. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a successive norme comunitarie non autonomamente applicabili per le parti in cui le stesse modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico contenute nelle direttive comunitarie recepite con il presente decreto.
5. Dall'attuazione del presente decreto non devono scaturire nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica e, relativamente alle attività di cui agli articoli 7, 8, commi 1 e 5, e 10, comma 2, i soggetti ivi indicati provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze

Marzano, Ministro delle attività produttive

Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli