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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2010, n. 231

Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata superiore a novanta giorni. (10G0250)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2011
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-1-2011
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in  particolare
l'articolo 2, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno  2009,
n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro  i  quali  devono
concludersi i procedimenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n.  233,  e  successive  modificazioni,   recante   «Regolamento   di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni,  recante  il  «Codice  dei  beni   culturali   e   del
paesaggio»; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione di concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo  per
l'attuazione dell'articolo 7 della legge 19 giugno 2009, n. 69; 
  Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e delle citate linee  di  indirizzo  sono  fatti
salvi  i  termini  dei  procedimenti   amministrativi   previsti   da
disposizioni di legge; 
  Tenuto conto altresi' che ai sensi dell'articolo 7, comma 4,  della
legge 19 giugno 2009, n.  69,  «per  i  procedimenti  di  verifica  o
autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici,  culturali,
archeologici, artistici  e  paesaggistici  restano  fermi  i  termini
stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; 
  Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o  il
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  sui  termini  non
superiori ai novanta giorni non fissano alcun termine, si  concludono
nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato  articolo
2, comma 2, della legge 7 agosto 1990; n. 241; 
  Ritenuto di dover  procedere  all'individuazione  dei  termini  dei
procedimenti di competenza del Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali; 
  Effettuata la ricognizione dei  procedimenti  di  competenza  delle
strutture del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le  quali  i  termini
per la conclusione dei  procedimenti  amministrativi  possono  essere
superiori a novanta giorni; 
  Acquisite le  relazioni  giustificative  riferite  a  ciascuno  dei
singoli procedimenti amministrativi  per  i  quali  e'  stabilito  un
termine di conclusione superiore a novanta giorni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali,
del Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  del
Ministro per la semplificazione normativa; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero per i beni  e
le attivita' culturali che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa
di parte ovvero debbano essere  promossi  d'ufficio,  i  cui  termini
siano superiori a novanta giorni. 
  2. Ciascun procedimento si conclude  nel  termine  stabilito  nella
tabella di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente
regolamento. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»,  pubblicata  nel  supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7  agosto
          1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi»,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno
          2009,  n.  69,  recante  «Disposizioni  per   lo   sviluppo
          economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
          materia di processo  civile»,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140: 
              «Art.  7  (Certezza  dei  tempi  di   conclusione   del
          procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all' art. 1: 
              1) al comma 1, dopo  le  parole:  "di  efficacia"  sono
          inserite le seguenti: ", di imparzialita'"; 
              2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il  rispetto"  sono
          inserite le seguenti: "dei criteri e"; 
                b) l' art. 2 e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 2. (Conclusione del procedimento). -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i  termini
          per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso  il
          silenzio  dell'amministrazione,  ai  sensi  dell'  articolo
          21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.  1034,  puo'  essere
          proposto    anche    senza    necessita'     di     diffida
          all'amministrazione  inadempiente,  fintanto  che   perdura
          l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza
          dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il
          giudice  amministrativo  puo'  conoscere  della  fondatezza
          dell'istanza.   E'   fatta   salva   la    riproponibilita'
          dell'istanza di avvio del procedimento ove ne  ricorrano  i
          presupposti. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale"; 
                c) dopo l' art. 2 e' inserito il seguente: 
              "Art.    2-bis.    (Conseguenze    per    il    ritardo
          dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
          1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  soggetti  di  cui
          all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti  al  risarcimento  del
          danno ingiusto cagionato in  conseguenza  dell'inosservanza
          dolosa  o  colposa   del   termine   di   conclusione   del
          procedimento. 
              2.  Le  controversie  relative   all'applicazione   del
          presente  articolo  sono  attribuite   alla   giurisdizione
          esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il   diritto   al
          risarcimento del danno si prescrive in cinque anni"; 
                d) il  comma  5  dell'  art.  20  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis". 
              2. Il rispetto  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti rappresenta un  elemento  di  valutazione  dei
          dirigenti;  di  esso  si  tiene   conto   al   fine   della
          corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   di
          concerto con il Ministro per la semplificazione  normativa,
          adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del  presente
          articolo e per i casi  di  grave  e  ripetuta  inosservanza
          dell'obbligo di provvedere  entro  i  termini  fissati  per
          ciascun procedimento. 
              3. In sede di prima attuazione  della  presente  legge,
          gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  dell'
          art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  come  da  ultimo
          sostituito dal comma 1, lettera b), del presente  articolo,
          sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore
          della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti
          alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  che
          prevedono  termini  superiori  a  novanta  giorni  per   la
          conclusione dei procedimenti, cessano di  avere  effetto  a
          decorrere dalla scadenza  del  termine  indicato  al  primo
          periodo.   Continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni
          regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della
          presente legge,  che  prevedono  termini  non  superiori  a
          novanta giorni per  la  conclusione  dei  procedimenti.  La
          disposizione di cui al comma 2  del  citato  art.  2  della
          legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del  termine
          di un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai  termini
          di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2 della legge n.  241
          del 1990 entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi
          concernenti  i  beni  storici,  architettonici,  culturali,
          archeologici, artistici e  paesaggistici  restano  fermi  i
          termini stabiliti dal  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n.  42.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  legge  e  di
          regolamento vigenti in  materia  ambientale  che  prevedono
          termini diversi da quelli di cui agli articoli  2  e  2-bis
          della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  come  rispettivamente
          sostituito e introdotto dal presente articolo.». 
              - Il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,
          recante  «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e   le
          attivita' culturali, a norma dell'art. 11  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          26 ottobre 1998, n. 250. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   26
          novembre   2007,   n.   233,   recante   «Regolamento    di
          riorganizzazione del Ministero per i beni  e  le  attivita'
          culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della  legge  27
          dicembre 2006,  n.  296»,  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291. 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante «Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137»,  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
          per la semplificazione normativa 12 gennaio  2010,  recante
          «Approvazione delle linee  di  indirizzo  per  l'attuazione
          dell'art. 7  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69»",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76.