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DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 213

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. (10G0237)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2014)
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Testo in vigore dal: 16-12-2010
al: 29-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  recante
delega al Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica  Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione  e
riassetto normativo per l'anno 2005, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  179,  recante
disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui
si  ritiene  indispensabile  la  permanenza  in   vigore,   a   norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 settembre 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 7 ottobre 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2010; 
  Vista la proposta di parere della Commissione parlamentare  per  la
semplificazione in data 24 novembre 2010,  nonche'  la  comunicazione
della medesima Commissione in data 7 dicembre 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione normativa; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14,  14-ter  e
18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni,
al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179,  sono  apportate  le
seguenti  modificazioni:  a)  l'Allegato   1   e'   integrato   dalle
disposizioni legislative  statali,  pubblicate  anteriormente  al  1°
gennaio 1970,  inserite  nell'Allegato  A  al  presente  decreto;  b)
dall'Allegato 1 sono  espunte  le  disposizioni  legislative  statali
indicate nell'Allegato B al presente  decreto;  c)  le  voci  di  cui
all'Allegato C al presente decreto  sostituiscono  le  corrispondenti
voci dell'Allegato 1. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  (Semplificazione
          della legislazione), commi da  12  a  24,  della  legge  28
          novembre  2005,  n.  246   (Semplificazione   e   riassetto
          normativo  per  l'anno  2005),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° dicembre 2005 n. 280, supplemento ordinario: 
              «12. Al fine di  procedere  all'attivita'  di  riordino
          normativo prevista dalla legislazione vigente, il  Governo,
          avvalendosi dei risultati dell'attivita'  di  cui  all'art.
          107  della  legge  23  dicembre   2000,   n.   388,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  individua  le  disposizioni   legislative
          statali  vigenti,  evidenziando  le   incongruenze   e   le
          antinomie   normative   relative   ai    diversi    settori
          legislativi,  e  trasmette  al  Parlamento  una   relazione
          finale. 
              13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005  del
          fondo destinato al  finanziamento  di  iniziative  volte  a
          promuovere l'informatizzazione e la  classificazione  della
          normativa vigente, di  cui  all'art.  107  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, possono essere  versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato,  per  essere   successivamente
          riassegnate alle pertinenti  unita'  previsionali  di  base
          dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
          fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
          costituito con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  24  gennaio  2003,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003. 
              14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del  termine
          di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
          le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi  che
          individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
          anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se  modificate  con
          provvedimenti   successivi,   delle   quali   si    ritiene
          indispensabile la permanenza in vigore, secondo i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
          tacita o implicita; 
              b) esclusione delle disposizioni che  abbiano  esaurito
          la loro funzione  o  siano  prive  di  effettivo  contenuto
          normativo o siano comunque obsolete; 
              c)   identificazione   delle   disposizioni   la    cui
          abrogazione    comporterebbe    lesione     dei     diritti
          costituzionali; 
              d) identificazione  delle  disposizioni  indispensabili
          per  la  regolamentazione   di   ciascun   settore,   anche
          utilizzando a tal fine le procedure di analisi  e  verifica
          dell'impatto della regolazione; 
              e) organizzazione delle disposizioni  da  mantenere  in
          vigore per settori  omogenei  o  per  materie,  secondo  il
          contenuto precettivo di ciascuna di esse; 
              f)  garanzia  della  coerenza   giuridica,   logica   e
          sistematica della normativa; 
              g)   identificazione   delle   disposizioni   la    cui
          abrogazione comporterebbe  effetti  anche  indiretti  sulla
          finanza pubblica; 
              h) identificazione  delle  disposizioni  contenute  nei
          decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131,  aventi  per  oggetto  i
          principi fondamentali della legislazione dello Stato  nelle
          materie  previste  dall'art.  117,   terzo   comma,   della
          Costituzione. 
              14-bis. Nelle materie  appartenenti  alla  legislazione
          regionale, le disposizioni normative statali,  che  restano
          in vigore ai sensi dell'art. 1,  comma  2,  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in  ciascuna
          regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
          disposizioni regionali. 
              14-ter. Fatto salvo  quanto  stabilito  dal  comma  17,
          decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al  comma
          14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
          del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
          comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14,  anche
          se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. 
              14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare,
          entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti
          legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima
          decorrenza  prevista  dal  comma  14-ter,  di  disposizioni
          legislative  statali  ricadenti  fra  quelle  di  cui  alle
          lettere  a)  e  b)  del  comma  14,  anche  se   pubblicate
          successivamente al 1° gennaio 1970. 
              15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
          altresi' alla semplificazione o al riassetto della  materia
          che ne e' oggetto, nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,  e  successive  modificazioni,   anche   al   fine   di
          armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con  quelle
          pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. 
              16. 
              17. Rimangono in vigore: 
              a) le disposizioni contenute  nel  codice  civile,  nel
          codice penale, nel codice di procedura civile,  nel  codice
          di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
          le disposizioni preliminari e  di  attuazione,  e  in  ogni
          altro  testo   normativo   che   rechi   nell'epigrafe   la
          denominazione codice ovvero testo unico; 
              b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli
          organi  costituzionali  e  degli  organi  aventi  rilevanza
          costituzionale,   nonche'    le    disposizioni    relative
          all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura  dello
          Stato e al riparto della giurisdizione; 
              c) le disposizioni tributarie e di  bilancio  e  quelle
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal gioco; 
              d)  le  disposizioni  che   costituiscono   adempimenti
          imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
          la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali; 
              e)  le  disposizioni   in   materia   previdenziale   e
          assistenziale. 
              18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  dei
          decreti legislativi di cui  al  comma  14,  possono  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni
          integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui  al  comma
          15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19. 
              18-bis. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di riassetto di cui  al  comma  18,
          nel rispetto degli stessi  principi  e  criteri  direttivi,
          possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
          disposizioni integrative o correttive dei medesimi  decreti
          legislativi. 
              19. E' istituita la "Commissione  parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. 
              20. Alle spese necessarie per  il  funzionamento  della
          Commissione si provvede, in  parti  uguali,  a  carico  dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 
              21. La Commissione: 
              a)  esprime  il  parere  sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis; 
              b) verifica periodicamente lo stato di  attuazione  del
          procedimento per l'abrogazione generalizzata  di  norme  di
          cui al comma 14-ter e  ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere; 
              c) esercita i compiti di cui all'art. 5, comma 4, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              22. Per  l'acquisizione  del  parere,  gli  schemi  dei
          decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
          18-bis sono trasmessi alla Commissione,  che  si  pronuncia
          entro  trenta  giorni.  Il  Governo,  ove  ritenga  di  non
          accogliere, in tutto o in parte,  le  eventuali  condizioni
          poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni  e
          con le eventuali modificazioni,  alla  Commissione  per  il
          parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
          Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
          nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  di  uno  dei
          termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e  18-bis,
          la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. 
              23. La Commissione puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti delle Camere una proroga  di  venti  giorni  per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la complessita' della materia o per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
          Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
          Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi
          possono essere comunque emanati. Nel  computo  dei  termini
          non viene considerato il periodo di  sospensione  estiva  e
          quello di fine anno dei lavori parlamentari . 
              24. La Commissione esercita i compiti di cui  al  comma
          21, lettera c), a decorrere dall'inizio  della  legislatura
          successiva alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge. Dallo stesso termine cessano gli  effetti  dell'art.
          5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».