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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2010, n. 185

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009). (10G0206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-11-2010
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto  di  impiego  del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; 
  Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7  del  citato  decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure  negoziali
e  di  concertazione -  da  avviare,  sviluppare  e  concludere   con
carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti  del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il  personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,  nonche'  il
personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti
civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva; 
  Viste le disposizioni degli articoli 2 e  7  del  predetto  decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di  costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle  delegazioni  sindacali  e
dei rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza  che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e  di  concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e  Corpo  forestale
dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento  militare  (Arma
dei carabinieri e Corpo della guardia di  finanza)  e  per  le  Forze
armate (Esercito, Marina ed Aeronautica); 
  Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
1, lettere a) e b) e comma 2, ed all'articolo 7  del  citato  decreto
legislativo  n.  195  del  1995,  riguardanti  le  delegazioni  e  le
procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare, nonche'  delle  Forze  armate  in
precedenza indicate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle  Forze  armate  (quadriennio  normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
52, recante recepimento del provvedimento  di  concertazione  per  le
Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo  2006  -
2009 e al biennio economico 2006 - 2007; 
  Visto lo schema  di  provvedimento  riguardante  il  personale  non
dirigente delle  Forze  armate  (Esercito,  Marina  ed  Aeronautica),
concertato - ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 16 settembre 2010  dalla
delegazione di parte pubblica e dallo Stato  maggiore  della  Difesa,
dalla Sezione COCER Esercito e dalla Sezione COCER Marina; 
  Visti l'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008), l'articolo 2,  comma  28,  della  legge  22
dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), l'articolo  2,  comma
43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010); 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995; 
  Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze  armate  e'
stato concertato con le  Sezioni  Esercito  e  Marina  del  Consiglio
centrale di rappresentanza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 2010, con la quale e' stato  approvato,  ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del  1995,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie   ed
esaminate le osservazioni presentate dalla sezione COCER  Aeronautica
ai  sensi  del  comma  8  del  medesimo  articolo  7,  lo  schema  di
provvedimento riguardante il  personale  non  dirigente  delle  Forze
armate; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
difesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Ambito di applicazione e durata 
 
  1. Il presente decreto si applica al personale delle  Forze  armate
(Esercito, Marina compreso il Corpo delle  Capitanerie  di  Porto  ed
Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
di leva. 
  2. Le disposizioni del presente decreto sono  relative  al  periodo
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  2  e  7  del
          decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  195,  «Attuazione
          dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          procedure per disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di
          impiego del personale delle Forze di polizia e delle  Forze
          armate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27  maggio
          1995, n. 122, S.O.: 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale delle  Forze  di  polizia  anche  ad  ordinamento
          militare  e  delle  Forze  armate,  esclusi  i   rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello ausiliario di  leva,  sono  stabilite  dal  presente
          decreto legislativo. Il rapporto di impiego  del  personale
          civile  e  militare  con   qualifica   dirigenziale   resta
          disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi  dell'art.
          2,  comma  4,  e  delle  altre  disposizioni  del   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi  secondo
          le modalita' e  per  le  materie  indicate  negli  articoli
          seguenti,  si  concludono  con  l'emanazione  di   separati
          decreti  del  Presidente   della   Repubblica   concernenti
          rispettivamente il personale delle Forze di  polizia  anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.». 
              «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato: 
                a) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito  di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica, composta dal Ministro per la  funzione  pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   della
          difesa, delle finanze, della giustizia  e  delle  politiche
          agricole  e  forestali  o  dai  Sottosegretari   di   Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo della polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello Stato,  individuate  con  decreto
          del Ministro per la funzione pubblica in  conformita'  alle
          disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia  di
          accertamento della rappresentativita'  sindacale,  misurata
          tenendo conto del dato associativo e del  dato  elettorale;
          le modalita' di espressione di  quest'ultimo,  le  relative
          forme  di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni   sono
          definite, tra le suddette delegazioni di parte  pubblica  e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
          della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore  il
          predetto decreto del  Ministro  per  la  funzione  pubblica
          tiene conto del solo dato associativo; 
                b) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia di finanza),  a  seguito  di  concertazione  fra  i
          Ministri indicati nella lettera a) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 
              2. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per la funzione pubblica, del  tesoro  e  della  difesa,  o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro della difesa, il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa o suoi delegati ed i  rappresentanti  del  Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica). 
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti  di
          ciascuna organizzazione sindacale.  Nelle  delegazioni  dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER),  in  modo  da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate.». 
              «Art.  7  (Procedimento).  -  1.   Le   procedure   per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro  per  la  funzione
          pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di  scadenza
          previsti dai precedenti decreti. Entro lo  stesso  termine,
          le organizzazioni sindacali del personale  delle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
          richieste relative alle  materie  oggetto  delle  procedure
          stesse. Il COCER Interforze  puo'  presentare  nel  termine
          predetto,  anche  separatamente  per  sezioni  Carabinieri,
          Guardia di finanza e Forze armate, le relative  proposte  e
          richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
          della difesa e, per il Corpo della Guardia di  finanza,  al
          Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
          della Difesa o del Comando generale corrispondente. 
              1-bis. Le procedure di  cui  all'art.  2  hanno  inizio
          contemporaneamente  e  si  sviluppano  con   carattere   di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,   per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e   della   sottoscrizione   dei   relativi    schemi    di
          provvedimento, per quanto attiene le Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 
              2. Al fine  di  assicurare  condizioni  di  sostanziale
          omogeneita', il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7,  puo'
          convocare, anche congiuntamente, le  delegazioni  di  parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia
          di finanza e dei COCER di cui  all'art.  2,  nonche'  delle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative   sul    piano
          nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento  civile  di
          cui al medesimo art. 2. 
              3.  Le  trattative  per  la  definizione   dell'accordo
          sindacale riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento
          civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si  svolgono
          in  riunioni  cui  partecipano   i   rappresentanti   delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi della citata disposizione  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
              4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti
          dall'ipotesi  di  accordo  di  cui  al  comma   3   possono
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed  ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'accordo. 
              5.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento  riguardante   le   Forze   di   polizia   ad
          ordinamento militare di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera
          b), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati  dei
          Comandi generali dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo
          della Guardia di finanza e rappresentanti delle  rispettive
          sezioni COCER e si concludono con la  sottoscrizione  dello
          schema di provvedimento concordato. 
              6. Le Sezioni Carabinieri  e  Guardia  di  finanza  del
          Consiglio centrale di rappresentanza, entro il  termine  di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di cui al comma 5, possono trasmettere,  ove  dissenzienti,
          al Presidente del Consiglio dei  Ministri  ed  ai  Ministri
          competenti, le loro  osservazioni  in  ordine  al  predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 
              7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento riguardante le Forze armate  si  svolgono  in
          riunioni cui partecipano i delegati  dello  stato  maggiore
          della  Difesa  e  i  rappresentanti  del   COCER   (sezioni
          Esercito, Marina e Aeronautica)  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 
              8. Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica  del
          Consiglio centrale di rappresentanza, entro il  termine  di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di cui al comma 7, possono trasmettere,  ove  dissenzienti,
          al Presidente del Consiglio dei  Ministri  ed  ai  Ministri
          competenti le  loro  osservazioni  in  ordine  al  predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 
              9.  Per  la  formulazione  di  pareri,   richieste   ed
          osservazioni  sui  provvedimenti   in   concertazione,   il
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola  e
          delibera nei comparti. I comparti interessati  sono  due  e
          sono formati  rispettivamente  dai  delegati  con  rapporto
          d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica,  e
          dai  delegati  con   rapporto   d'impiego   delle   Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza. 
              10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3  e
          gli schemi di provvedimento di cui ai  commi  5  e  7  sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del personale interessato, i  costi  unitari  e  gli  oneri
          riflessi   del   trattamento    economico,    nonche'    la
          quantificazione  complessiva  della   spesa,   diretta   ed
          indiretta, ivi compresa quella eventualmente  rimessa  alla
          contrattazione   decentrata,   con   l'indicazione    della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere l'esecuzione parziale,  o  totale,  in  caso  di
          accertata esorbitanza dai limiti  di  spesa.  Essi  possono
          prevedere la richiesta -  da  parte  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  o  delle  organizzazioni  sindacali
          firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il  tramite  dei
          rispettivi Comandi generali o dello  Stato  maggiore  della
          difesa - al Nucleo di valutazione della spesa  relativa  al
          pubblico impiego (istituito presso il  Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro  dall'art.  10  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 412) di controllo  e  certificazione  dei
          costi esorbitanti sulla base delle  rilevazioni  effettuate
          dalla Ragioneria generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale   di
          statistica. Il nucleo si pronuncia  entro  quindici  giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti schemi di provvedimento non possono in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria e  nel  provvedimento  collegato,  nonche'  nel
          bilancio. In nessun  caso  possono  essere  previsti  oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita' dei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui  al  comma  11,  in  particolare  per   effetto   della
          decorrenza dei benefici a regime. 
              11. Il Consiglio dei Ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla   sottoscrizione,   verificate   le    compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
          6 e 8, approva l'ipotesi di accordo  sindacale  riguardante
          le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli  schemi  di
          provvedimento  riguardanti  rispettivamente  le  Forze   di
          polizia ad ordinamento militare e le Forze  armate,  i  cui
          contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente  della
          Repubblica di cui all'art. 1,  comma  2,  per  i  quali  si
          prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 
              11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede  di
          esercizio del  controllo  preventivo  di  legittimita'  sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge  14
          gennaio 1994,  n.  20,  le  controdeduzioni  devono  essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 
              12. La disciplina emanata con i decreti del  Presidente
          della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
          per  gli  aspetti   normativi   e   biennali   per   quelli
          retributivi, a decorrere dai termini di  scadenza  previsti
          dai  precedenti  decreti,   e   conserva   efficacia   fino
          all'entrata in vigore dei decreti successivi. 
              13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al   presente   decreto   non   vengano   definiti    entro
          centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
          il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al  Senato
          della Repubblica nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dai
          rispettivi regolamenti.». 
              -  Il  decreto  del  Ministro  per  le  riforme  e   le
          innovazioni nella pubblica amministrazione 6  agosto  2010,
          recante «Individuazione  della  delegazione  sindacale  che
          partecipa alle trattative per la  definizione  dell'Accordo
          sindacale,  per  il   triennio   normativo   ed   economico
          2010-2012, riguardante il personale delle forze di  polizia
          ad  ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato,  Corpo  della
          Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello  Stato)»,  e'
          stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14  settembre
          2010, n. 215. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          settembre  2007,   n.   171,   recante   «Recepimento   del
          provvedimento  di  concertazione  per  il   personale   non
          dirigente  delle  Forze   armate   (quadriennio   normativo
          2006-2009  e  biennio  economico  2006-2007)»,   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  ottobre  2007,  n.
          243, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
          2009, n. 52,  recante  «Recepimento  del  provvedimento  di
          concertazione per le Forze armate, integrativo del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.  171,
          relativo al quadriennio normativo 2006-2009  e  al  biennio
          economico 2006-2007», e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art.  3,  comma  144,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              «144. Per  il  biennio  2008-2009,  le  risorse  per  i
          miglioramenti economici del rimanente personale statale  in
          regime    di    diritto    pubblico    sono     determinate
          complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno  2008  e
          in 229 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009  con
          specifica destinazione, rispettivamente, di 78  milioni  di
          euro e 116 milioni di euro per  il  personale  delle  Forze
          armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  28,  della
          legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2009)», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303, S.O.: 
              «28.  Per  il  biennio  2008-2009,  le  risorse  per  i
          miglioramenti economici del rimanente personale statale  in
          regime di diritto pubblico, in aggiunta a  quanto  previsto
          dall'art. 3, comma 144, della legge 24  dicembre  2007,  n.
          244, sono determinate complessivamente in  680  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione,
          rispettivamente, di 586 milioni di euro  per  il  personale
          delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  43,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2010)», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.: 
              «43. Al  fine  di  riconoscere  la  specificita'  della
          funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto
          sicurezza-difesa di cui al decreto  legislativo  12  maggio
          1995, n. 195, per  il  biennio  2008-2009,  in  aggiunta  a
          quanto previsto dall'art.  2,  comma  28,  della  legge  22
          dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2010.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.».