LEGGE 22 dicembre 2008, n. 203

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/10/2013)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-11-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura  e  per  l'autotrasporto,
gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi  contrattuali  e
ai miglioramenti retributivi per il personale statale  in  regime  di
diritto  pubblico,  ammortizzatori  sociali  e  patto  di  stabilita'
                              interno) 
 
  1. All'articolo 45, comma 1, del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, e successive  modificazioni,  le  parole  da:  "per  il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998"  fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota e' stabilita  nella
misura dell' 1,9 per  cento".  Resta  ferma  l'applicazione  di  tale
aliquota anche per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008. 
  2. Per la salvaguardia dell'occupazione  della  gente  di  mare,  i
benefici di cui agli articoli 4 e 6  del  decreto-legge  30  dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1998, n. 30, e successive modificazioni,  sono  estesi,  a  decorrere
dall'anno 2009 e nel limite  dell'80  per  cento,  alle  imprese  che
esercitano la pesca costiera, nonche' alle imprese che esercitano  la
pesca nelle acque interne e lagunari. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre 2005, n. 266,  nei  limiti  di  spesa  ivi  indicati,  si
applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini
della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009  al
31 dicembre 2009. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti  di  spesa  ivi  indicati,  sono
prorogate al periodo d'imposta in corso alla  data  del  31  dicembre
2008. 
  5. Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale,  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche,  spetta  una  detrazione  dall'imposta
lorda e fino a capienza della stessa nella misura del  19  per  cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico,
fino  ad  un  importo  massimo  delle  stesse  di   500   euro,   per
l'autoaggiornamento e per la formazione. 
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi. 
  7.  Il  termine  del  31  dicembre  2008,  di  cui  al  comma   309
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente  la
detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti  ai  servizi  di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale,  e'  prorogato
al 31 dicembre 2009. 
  8.  Il  termine  del  31  dicembre  2008,  di  cui  al  comma   173
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente  le
agevolazioni tributarie per la formazione  e  l'arrotondamento  della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2009. 
  9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3,  della  legge  1°
agosto 2002, n. 166,  prorogato,  da  ultimo,  al  31  dicembre  2008
dall'articolo 19-bis del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,
e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009. 
  10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in  aziende  di
servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al  decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati  nell'anno  2009,  sono
esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali. 
  11. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in
materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per  uso
industriale, di cui all'articolo 4  del  decreto-legge  1  °  ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre
2001, n. 418. 
  12. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si  applicano  le  disposizioni
fiscali sul gasolio e sul gas di  petrolio  liquefatto  impiegati  in
zone  montane  e  in  altri  specifici  territori  nazionali  di  cui
all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,  nonche'  le
disposizioni  in   materia   di   agevolazione   per   le   reti   di
teleriscaldamento  alimentate  con  biomassa   ovvero   con   energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge. 
  13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre  2009  si
applicano  le  disposizioni  in  materia  di  accisa  concernenti  le
agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio  liquefatto  impiegati
nelle frazioni parzialmente  non  metanizzate  dei  comuni  ricadenti
nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della  legge
28 dicembre 2001, n. 448. 
  14. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre  2009  si
applicano  le  disposizioni  in  materia  di  accisa  concernenti  le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni  sotto  serra,
di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati
nelle medesime coltivazioni. 
  15. Ai commi 17, alinea,  e  18  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, le parole:  "e  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ", 2010 e 2011"; nella lettera a) e nella lettera b)  dello
stesso comma 17, le parole: "dicembre  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dicembre 2011" e, nella medesima lettera  b),  le  parole:
"giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "giugno 2012". 
  16.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   delle   disposizioni
contenute nei commi da 1 a 15, pari  a  897,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2009, a 562,8 milioni di  euro  per  l'anno  2010  e  a  438,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto
a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni  di  euro  per
l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2011,  mediante   corrispondente   riduzione   del   fondo   previsto
dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
nonche', quanto a 62,8 milioni di  euro  per  l'anno  2010,  mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui  all'ultimo
periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n.  112
del 2008. 
  17. Nel limite di spesa di complessivi 30  milioni  di  euro,  sono
rideterminati: 
    a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2009 dai prestatori
di lavoro addetti alla guida  dipendenti  delle  imprese  autorizzate
all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni  fuori  del
territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al  comma  5
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, che non concorre a formare  il  reddito  di
lavoro dipendente,  ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni  del
medesimo comma 5; 
    b) l'importo della  deduzione  forfetaria  relativa  a  trasferte
effettuate fuori del territorio comunale  nel  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95,  comma  4,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. 
  18. Nel limite di spesa di  30  milioni  di  euro,  e'  fissata  la
percentuale  delle  somme  percepite  nell'anno  2009  relative  alle
prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto  legislativo  8
aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno  dai  prestatori  di
lavoro  addetti  alla  guida  dipendenti  delle  imprese  autorizzate
all'autotrasporto di merci, che  non  concorre  alla  formazione  del
reddito  imponibile  ai  fini  fiscali  e   contributivi.   Ai   fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n.  126,  le  somme  di  cui  al  periodo
precedente rilevano nella loro interezza. 
  19. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro,  e'
riconosciuto  un  credito  d'imposta  corrispondente  a  quota  parte
dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno  2009  per
ciascun veicolo, di massa massima complessiva  non  inferiore  a  7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato  per  la  predetta  attivita'.  La
misura del credito d'imposta deve essere  determinata  in  modo  tale
che, per i veicoli di massa  massima  complessiva  superiore  a  11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per
i veicoli di massa  massima  complessiva  compresa  tra  7,5  e  11,5
tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, non e' rimborsabile,  non  concorre  alla
formazione del valore  della  produzione  netta  di  cui  al  decreto
legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  ne'  dell'imponibile  agli
effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini  del  rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e  dei  limiti  di
spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate e, limitatatamente a quanto  previsto  dal
comma 18, di concerto con il Ministero del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali, sono stabiliti la quota  di  indennita'  non
imponibile, gli importi della deduzione  forfetaria,  la  percentuale
delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la  misura  del
credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le  eventuali
disposizioni applicative necessarie per assicurare  il  rispetto  dei
limiti di spesa. 
  21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da  17  a
20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti  fuori  della
tesoreria  statale,  che  a  tale  scopo,  nei  limiti  della   spesa
autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nell'anno 2009  e
di 9,5 milioni di euro nell'anno 2010. 
  22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo  Stato,  ai  sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  e  dell'articolo  59,
comma 34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2009: 
    a) in 750,95  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,  della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale  di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e  dello
sport professionistico (ENPALS); 
    b) in 185,55  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui  alla
lettera a), della gestione esercenti attivita'  commerciali  e  della
gestione artigiani. 
  23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma  22,  gli  importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno  2009
in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni  di  cui  al  comma  22,
lettera a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di  cui  al
medesimo comma 22, lettera b). 
  24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi  22  e  23  sono
ripartiti tra le gestioni interessate  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento  di  cui
al comma 22, lettera a),  della  somma  di  880,93  milioni  di  euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al  netto  delle  somme  di
2,67 milioni di euro e  di  62,01  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 
  25. In considerazione degli incrementi delle aliquote  contributive
di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei  lavoratori
dipendenti e autonomi, stabilite dalla legge  27  dicembre  2006,  n.
296, e dalia legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico  della
gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,  n.  88,  e
successive  modificazioni,  gli  oneri   derivanti   dalle   seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 1, comma 11, lettera  a),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
    b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
    d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24  dicembre  2007,
n. 247; 
    e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
    f) articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    g)  articolo  19  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  26. Nell'ambito del  procedimento  di  riordino  dei  trasferimenti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  previsto  dal
presente articolo, ai fini  della  rideterminazione  del  livello  di
finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni
e  indennita'  agli  invalidi  civili,  ciechi  e  sordomuti  di  cui
all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: 
    a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un  importo  complessivo
pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate: 
      1) le somme che risultano, sulla base del  bilancio  consuntivo
dell'INPS  per  l'anno  2007,  trasferite  alla   gestione   di   cui
all'articolo 37 della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  e  successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli  oneri  per  prestazioni  e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di
euro; 
      2) le risorse  trasferite  all'INPS  e  accantonate  presso  la
gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo
del predetto Istituto per l'anno 2007, per un  ammontare  complessivo
di 155 milioni di euro, in quanto non  utilizzate  per  i  rispettivi
scopi; 
      3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS
di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni  di
euro; 
    b) per l'anno 2008, in relazione ad  un  importo  complessivo  di
2.146 milioni  di  euro,  sono  parzialmente  utilizzate  le  risorse
derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25; 
    c) a  decorrere  dall'anno  2009,  in  relazione  ad  un  importo
complessivo  di  1.800  milioni  di  euro  annui,  sono  parzialmente
utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS  di
cui al comma 25. 
  27. Per il biennio 2008-2009,  in  applicazione  dell'articolo  48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  gli  oneri
posti a carico del bilancio statale per la contrattazione  collettiva
nazionale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma  143,
della  legge  24   dicembre   2007,   n.   244,   sono   quantificati
complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 
  28. Per il  biennio  2008-2009,  le  risorse  per  i  miglioramenti
economici del  rimanente  personale  statale  in  regime  di  diritto
pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3,  comma  144,
della  legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   sono   determinate
complessivamente in 680 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2009
con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni  di  euro
per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui  al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
  29. Le somme di cui ai commi  27  e  28,  comprensive  degli  oneri
contributivi e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
(IRAP) di cui al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
concorrono  a  costituire  l'importo  complessivo  massimo   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto  1978,  n.
468, e successive modificazioni. 
  30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni  ed
enti  pubblici  diversi  dall'amministrazione  statale,   gli   oneri
derivanti dai rinnovi  contrattuali  per  il  biennio  2008-2009,  in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonche' quelli derivanti dalla  corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico
dei rispettivi bilanci  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  2,  del
medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti  di
indirizzo previsti dall'articolo 47,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001, i comitati di  settore  provvedono  alla
quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed  ai
parametri,  anche  metodologici,  di  determinazione   degli   oneri,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 27 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore  si
avvalgono dei dati  disponibili  presso  il  Ministero  dell'economia
comunicati dalle rispettive amministrazioni in  sede  di  rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente. 
  31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e  29  si
provvede a valere sulle risorse di cui  all'articolo  63,  comma  10,
primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  32. A decorrere dall'anno 2009 il tratta-mento economico accessorio
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e' corrisposto in base
alla qualita', produttivita' e capacita' innovativa della prestazione
lavorativa  utilizzando  anche  le   risorse   finanziarie   di   cui
all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  33. La Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della
funzione pubblica  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
verificano  periodicamente,  con  cadenza  semestrale,  il   processo
attuativo delle misure di  riorganizzazione  e  di  razionalizzazione
delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, allo scopo di riscontrare l'effettivita' della realizzazione dei
relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato
il conseguimento  di  economie  aggiuntive  rispetto  a  quelle  gia'
considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o
comunque  destinate  a  tale  scopo  in  forza   di   una   specifica
prescrizione normativa, con decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti  percentuali  e
le modalita' di destinazione delle  predette  risorse  aggiuntive  al
finanziamento della contrattazione integrativa delle  amministrazioni
indicate nel comma 5, o interessate  all'applicazione  del  comma  2,
dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. 
  La presente disposizione non si applica agli  enti  territoriali  e
agli enti, di competenza  regionale  o  delle  province  autonome  di
Trenta e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. 
  34. Ai sensi e con le modalita' di cui  al  comma  33,  nel  quadro
delle generali  compatibilita'  economico-finanziarie,  puo'  essere,
altresi', devoluta al finanziamento della contrattazione  integrativa
delle amministrazioni ivi indicate  una  quota  parte  delle  risorse
eventualmente derivanti dai risparmi  aggiuntivi  rispetto  a  quelli
gia' considerati ai fini  del  miglioramento  dei  saldi  di  finanza
pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una  specifica
disposizione  normativa,   realizzati   per   effetto   di   processi
amministrativi di razionalizzazione  e  di  riduzione  dei  costi  di
funzionamento  dell'amministrazione,  attivati  in  applicazione  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  35. Dalla data di presentazione del disegno  di  legge  finanziaria
decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di
cui agli articoli 1, comma 2, e  3,  commi  1,  1-bis  e  1-ter,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa
vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge  finanziaria  le
somme previste possono  essere  erogate,  sentite  le  organizzazioni
sindacali maggiormente  rappresentative,  salvo  conguaglio  all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di  lavoro.  In
ogni caso a decorrere dal mese di aprile e' erogata  l'indennita'  di
vacanza  contrattuale.  Per  i  rinnovi  contrattuali   del   biennio
economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la  presente
disposizione si applica con riferimento  al  solo  anno  2009,  ferma
restando l'erogazione dell'indennita'  di  vacanza  contrattuale  per
l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni,  istituzioni  ed
enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48,
comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. ((5)) 
  36. In attesa della riforma  degli  ammortizzatori  sociali  e  nel
limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009  a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo  1,  comma  7,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  di  seguito
denominato "Fondo per l'occupazione" il Ministro  del  lavoro,  della
salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori  a  dodici  mesi,  in
deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza  soluzione
di continuita', di trattamenti di  cassa  integrazione  guadagni,  di
mobilita' e di  disoccupazione  speciale,  anche  con  riferimento  a
settori  produttivi  e  ad  aree  regionali.  La  dotazione  di   cui
all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999,  n.
144,  e  successive  modificazioni,  come  da  ultimo   rideterminata
dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 6  marzo  2006,  n.  68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127,  e'
ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25  della  legge
21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo  9,  comma
5,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' destinata,  per
l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalita' di  cui
all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 
226. Conseguentemente, per l'anno 2009  l'ammontare  complessivo  dei
pagamenti a carico del predetto Fondo non puo' eccedere l'importo  di
420 milioni di euro. 
  37. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 
  38. All'onere derivante dall'attuazione del comma  37,  pari  a  20
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. 
  39. Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, le parole: ", a condizione  che  lo  scostamento  venga
recuperato nell'anno 2008" sono soppresse. 
  40. All'articolo 1, comma 703, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) alla  lettera  a),  le  parole:  "55  milioni  di  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "45 milioni di euro", le parole:  "40  per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento" ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "In caso di insufficienza del  predetto
importo, il contributo e' proporzionalmente ridotto"; 
    b) alla  lettera  b),  le  parole:  "71  milioni  di  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "81 milioni di euro", le  parole:  "5  per
cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "4,5  per  cento"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di insufficienza del
predetto importo, il contributo e' proporzionalmente ridotto". 
  41. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5,  dopo  le  parole:  "Il  saldo  finanziario"  sono
inserite le seguenti: "tra entrate finali e spese finali"; 
    b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
"7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono  considerate
le risorse provenienti dallo Stato  e  le  relative  spese  di  parte
corrente e in conto capitale sostenute dalle province  e  dai  comuni
per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio
dei ministri a seguito di dichiarazione  dello  stato  di  emergenza.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in  piu'
anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse. 
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di  cui
al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal  patto
di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e  nella  parte
in conto capitale."; 
    c) il  comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:  "8.  Le  risorse
originate dalla cessione di azioni o quote di societa'  operanti  nel
settore dei servizi pubblici locali nonche'  quelle  derivanti  dalla
distribuzione dei dividendi determinati da  operazioni  straordinarie
poste in essere dalle predette societa', qualora quotate  in  mercati
regolamentati, e le risorse  relative  alla  vendita  del  patrimonio
immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel
2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi  utili  per  il
rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,  se   destinate   alla
realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito."; 
    d) al comma 19, dopo le parole: "sono messe a disposizione"  sono
inserite le seguenti: "della Camera dei deputati e del  Senato  della
Repubblica, nonche'"; 
    e) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole:  "sono  ridotti
del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotti per un
importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico
e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore  al  5  per
cento,"; 
    f) dopo il comma 21 e' inserito il seguente: 
"21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno
per l'anno 2008 relativamente  ai  pagamenti  concernenti  spese  per
investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita'  di  cassa  a
fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni, entro la data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi  20
e 21 del presente articolo non si  applicano  agli  enti  locali  che
hanno  rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno  nel   triennio
2005-2007 e che hanno registrato nell'anno  2008  impegni  per  spesa
corrente, al netto  delle  spese  per  adeguamenti  contrattuali  del
personale  dipendente,  compreso  il  segretario  comunale,  per   un
ammontare non superiore a quello medio  corrispondente  del  triennio
2005-2007". 
  42. Dopo il comma  5  dell'articolo  77-ter  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, m 133, sono inseriti i seguenti: 
"5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in  conto  capitale  per
interventi  cofinanziati  correlati  ai   finanziamenti   dell'Unione
europea, con  esclusione  delle  quote  di  finanziamento  statale  e
regionale, non sono computate nella base di calcolo e  nei  risultati
del patto di  stabilita'  interno  delle  regioni  e  delle  province
autonome. 
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a
quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto  previsto  dal
comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute  e'
incluso tra  le  spese  del  batto  di  stabilita'  interno  relativo
all'anno in cui e'  comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il  recupero
puo' essere conseguito anche nell'anno successivo". 
  43. Con  apposita  relazione  annuale  trasmessa  alle  Commissioni
parlamentari  permanenti  competenti  per  i  profili  di   carattere
finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla  base
del costante monitoraggio delle modalita' di utilizzo delle  relative
risorse finanziarie a cura  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare  delle
risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate  in  forza  di
apposite delibere del CIPE  ovvero  di  provvedimenti  normativi  che
recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per  le  aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni,  specificando  l'incidenza  delle
citate  utilizzazioni   rispetto   al   principio   di   ripartizione
territoriale delle stesse secondo la seguente  ripartizione:  85  per
cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e  15  per
cento in favore delle aree del Centro-Nord. In caso  di  adozione  di
disposizioni normative di iniziativa  governativa  con  carattere  di
urgenza,  le  predette  indicazioni  sono  rese  in  occasione  della
presentazione del relativo  disegno  di  legge  di  conversione  alle
Camere. A tal fine, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, su proposta del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri,  sono  adottate   le   disposizioni   occorrenti   per
l'attuazione dei presente comma. 
  44. L'obbligo del Governo di trasmettere la  relazione  annuale  di
cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all'anno 2008. 
  45. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2  luglio  2007,  n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
dopo le  parole:  "regioni  a  statuto  speciale"  sono  inserite  le
seguenti: "e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano",  e  le
parole da: "Le modalita' di erogazione" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "Le modalita' di erogazione  del  predetto
Fondo sono stabilite con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e le  competenti  Commissioni  parlamentari.  Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali  provvede
a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti  con
il predetto decreto, i comuni interessati". 
  46. Il Fondo per la  valorizzazione  e  la  promozione  delle  aree
territoriali  svantaggiate  confinanti  con  le  regioni  a   statuto
speciale, di cui al comma  7  dell'articolo  6  del  decreto-legge  2
luglio 2007, n. 81, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e'  ulteriormente  integrato  di  22
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di  27  milioni
di euro per l'anno 2011. 
  47. Fermo il rispetto delle prerogative  regionali  in  materia  di
istruzione scolastica,  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro  per  i
rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, i criteri per la  distribuzione  alle  regioni  delle
risorse  finanziarie  occorrenti  alla  realizzazione  delle   misure
relative al programma di interventi in materia di istruzione. 
  48. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33. 
  49. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n.  184,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: "stabilita" fino a:  "n.  101"  sono
soppresse; 
    b) al comma  2,  la  parola:  "contestualmente",  le  parole:  "e
sportiva", le parole: "all'articolo 1, comma 287, lettera  a),  della
legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e"
nonche' le parole: "nei riguardi di soggetti" sono soppresse; 
    c) al comma  3,  le  parole:  "su  base  ippica  ovvero  su  base
sportiva" sono sostituite dalle seguenti: "o  di  prodotti  di  gioco
pubblici"; 
    d) al comma  6,  dopo  le  parole:  "n.  101"  sono  inserite  le
seguenti:  ",  l'articolo  6  degli   schemi   di   convenzione   per
l'affidamento in concessione  approvati  con  decreti  del  direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  del  28
agosto 2006"; 
    e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole: "elevata  al  12,70"
sono sostituite dalle seguenti: "elevata al 13,40", dopo  le  parole:
"sono assegnate all'UNIRE" sono inserite le seguenti: ", nella misura
del 50 per cento," e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "e
per il restante 50 per cento  sono  assegnate  al  Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI)". 
  50. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8  aprile  2008,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2008,  n.
101, le parole: "e comunque  non  oltre  il  31  gennaio  2009"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "previo  esperimento  delle  necessarie
procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque  non  oltre  il  31
marzo 2009". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art.1,  comma
1, lettera d)) che "in deroga alle  previsioni  di  cui  all'articolo
47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22
dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014  non  si  da'  luogo,
senza possibilita' di recupero, al  riconoscimento  di  incrementi  a
titolo di indennita' di vacanza contrattuale che continua  ad  essere
corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui  all'articolo  9,
comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78.
L'indennita'   di   vacanza   contrattuale   relativa   al   triennio
contrattuale  2015-2017  e'  calcolata  secondo  le  modalita'  ed  i
parametri individuati dai protocolli e  dalla  normativa  vigenti  in
materia e si aggiunge a quella corrisposta ai  sensi  del  precedente
periodo".