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DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 131

Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/2010
Testo in vigore dal: 2-9-2010
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99,  recante  disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, ed in  particolare,  l'articolo  19,  comma  15,  recante
delega al Governo per  l'adozione  delle  disposizioni  correttive  o
integrative,  anche  con  riferimento  all'aspetto  processuale,  del
citato codice della proprieta' industriale; 
VISTA  la  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante  Codice
della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273; 
VISTO il  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  febbraio  2006,  n.   78,   recante
attuazione  della  direttiva  98/44/CE  in  materia   di   protezione
giuridica  delle  invenzioni  biotecnologiche,  ed   in   particolare
l'articolo 5 relativo al procedimento; 
VISTO l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre  2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31; 
VISTA la  legge  29  novembre  2007,  n.  224,  recante  ratifica  ed
esecuzione dell'Atto  recante  la  revisione  della  Convenzione  sul
rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n.
197, recante regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
VISTO il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  in  data  2
aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del  6  aprile
2007, recante la  determinazione  dei  diritti  sui  brevetti  e  sui
modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27
dicembre 2006, n. 296; 
VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010; 
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 14
giugno 2010; 
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
dell'8 luglio 2010; 
ACQUISITI i pareri delle  competenti  Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati rilasciati rispettivamente  in
data 27 luglio 2010 e 28 luglio 2010; 
VISTA la deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  adottata  nella
riunione del 30 luglio 2010; 
SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e  del  Ministro
per la semplificazione normativa, di concerto con  i  Ministri  della
giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri,  delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   della    difesa,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, della salute e per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale; 
 
 
                                EMANA 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
 
                               Art. 1 
 
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 10  febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, e successive modificazioni, recante il codice della proprieta'
industriale, di seguito denominato: 'Codice',  le  parole:  "ai  fini
dei" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del". 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  19,  comma  15  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99, recante  disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia: 
              «Art. 19 (Proprieta' industriale). - (omissis) 
              Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni   correttive   o   integrative,   anche    con
          riferimento all'aspetto processuale, del citato  codice  di
          cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, b. n. 30, come
          modificato dalla presente legge, secondo le modalita'  e  i
          principi e criteri direttivi di  cui  all'  art.  20  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  e
          previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari,
          nonche'  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                correggere  gli  errori  materiali  e  i  difetti  di
          coordinamento presenti nel codice; 
                armonizzare   la   normativa   con   la    disciplina
          comunitaria e internazionale,  in  particolare  con  quella
          intervenuta  successivamente  all'emanazione  del  medesimo
          codice di cui al decreto legislativo  n.  30  del  2005,  e
          definire le sanzioni da applicare  in  caso  di  violazione
          delle  disposizioni  recate  in   materia   di   protezione
          giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall' art. 5 del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78; 
                introdurre  strumenti   di   semplificazione   e   di
          riduzione degli adempimenti amministrativi; 
                prevedere che, nel caso di invenzioni  realizzate  da
          ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche  di
          ricerca,  l'universita'  o   l'amministrazione   attui   la
          procedura di brevettazione, acquisendo il relativo  diritto
          sull'invenzione; 
                riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere  il
          riconoscimento  di  un  marchio  e  utilizzarlo  per   fini
          commerciali   per   identificare   con   elementi   grafici
          distintivi    il     patrimonio     culturale,     storico,
          architettonico,  ambientale  del  relativo  territorio;  lo
          sfruttamento del marchio a  fini  commerciali  puo'  essere
          esercitato direttamente  dal  comune  anche  attraverso  lo
          svolgimento di attivita' di  merchandising,  vincolando  in
          ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi  al
          finanziamento  delle   attivita'   istituzionali   o   alla
          copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.» 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante  disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,
          recante Codice della proprieta' industriale  e'  Pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  15  della  legge  12
          dicembre  2002,  n.  273  che  reca  Misure  per   favorire
          l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. 
              «Art. 15 (Delega al  Governo  per  il  riassetto  delle
          disposizioni in materia di proprieta' industriale). - 1. Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o  piu'
          decreti legislativi per  il  riassetto  delle  disposizioni
          vigenti in materia di proprieta' industriale, nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) ripartizione della materia per settori omogenei  e
          coordinamento, formale e  sostanziale,  delle  disposizioni
          vigenti  per  garantire  coerenza   giuridica,   logica   e
          sistematica; 
                b)  adeguamento  della  normativa   alla   disciplina
          internazionale e comunitaria intervenuta; 
                c) revisione e armonizzazione  della  protezione  del
          diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela  della
          proprieta' industriale, con  particolare  riferimento  alle
          condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione
          e alle procedure per il  riconoscimento  della  sussistenza
          dei requisiti; 
                d)  adeguamento   della   disciplina   alle   moderne
          tecnologie informatiche; 
                e)   riordino   e   potenziamento   della   struttura
          istituzionale preposta alla gestione della  normativa,  con
          previsione  dell'estensione  della  competenza  anche  alla
          tutela del diritto d'autore sui disegni  e  modelli,  anche
          con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e
          gestionale; 
                f)   introduzione   di    appositi    strumenti    di
          semplificazione    e    riduzione     degli     adempimenti
          amministrativi; 
                g)   delegificazione   e   rinvio   alla   normazione
          regolamentare    della    disciplina    dei    procedimenti
          amministrativi secondo i criteri di cui all'art.  20  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59. 
                h) previsione  che  la  rivelazione  o  l'impiego  di
          conoscenze ed esperienze tecnico-industriali,  generalmente
          note e facilmente accessibili agli esperti e operatori  del
          settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta   del   Ministro   delle   attivita'
          produttive, di concerto con  i  Ministri  della  giustizia,
          dell'economia e delle finanze e  degli  affari  esteri.  In
          deroga all'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  a
          seguito della deliberazione preliminare del  Consiglio  dei
          ministri, sugli schemi di decreto legislativo e'  acquisito
          il parere del Consiglio di Stato. 
              3. Dall'attuazione della delega di cui al presente art.
          non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              3-bis. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
          principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di
          cui al presente articolo, il Governo puo' adottare,  previo
          parere   delle   competenti    Commissioni    parlamentari,
          disposizioni   correttive   o   integrative   dei   decreti
          legislativi medesimi.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 3, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 febbraio 2006, n.  78,  recante  attuazione  della
          direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
          invenzioni biotecnologiche. 
              «Art.  5  (Procedimento).  -  1.   L'Ufficio   italiano
          brevetti  e  marchi,   in   sede   di   valutazione   della
          brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al  fine  di
          garantire quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c),
          puo' richiedere il parere del  Comitato  nazionale  per  la
          biosicurezza e le biotecnologie. 
              2. La provenienza del materiale  biologico  di  origine
          animale o vegetale, che sta alla base  dell'invenzione,  e'
          dichiarata all'atto della  richiesta  di  brevetto  sia  in
          riferimento al Paese di origine, consentendo  di  accertare
          il rispetto della legislazione in materia di importazione e
          di esportazione, sia in relazione  all'organismo  biologico
          dal quale e' stato isolato. 
              3. La domanda di brevetto relativa  ad  una  invenzione
          che ha  per  oggetto  o  utilizza  materiale  biologico  di
          origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso,
          libero e informato a tale prelievo e  utilizzazione,  della
          persona da cui e' stato prelevato tale materiale,  in  base
          alla normativa vigente. 
              4. La domanda di brevetto relativa ad  una  invenzione,
          che  ha  per  oggetto  o   utilizza   materiale   biologico
          contenente   microrganismi   o   organismi    geneticamente
          modificati, deve essere corredata da una dichiarazione  che
          garantisca l'avvenuto rispetto degli  obblighi  riguardanti
          tali modificazioni, derivanti dalle normative  nazionali  o
          comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al
          comma 6 e di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001,  n.
          206, e al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
              5. L'utilizzazione da parte  dell'agricoltore,  per  la
          riproduzione o la  moltiplicazione  in  proprio  nella  sua
          azienda,  di  materiale  brevettato  di  origine  vegetale,
          avviene nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  14  del
          regolamento  (CE)  n.  2100/94  del  27  luglio  1994   del
          Consiglio, e secondo le modalita' stabilite con decreto del
          Ministro delle politiche agricole e forestali, di  concerto
          con il Ministro delle attivita' produttive. 
              6. Nel caso in cui la richiesta  di  brevetto  riguardi
          l'utilizzo o  la  modifica  delle  identita'  genetiche  di
          varieta' italiane autoctone e da  conservazione,  ai  sensi
          della  direttiva  98/95/CE  del  14   dicembre   1998   del
          Consiglio, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.  212,
          e del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, o di materiali  biologici
          vegetali o animali cui facciano riferimento i  disciplinari
          adottati in Italia, in conformita' alle disposizioni  sulla
          denominazione  di  origine  protetta  e  sulla  indicazione
          geografica protetta di cui al regolamento (CEE) n.  2081/92
          del 14 luglio 1992 e al regolamento (CEE) n. 2082/92 del 14
          luglio  1992,  entrambi  del  Consiglio,  e   alla   citata
          direttiva 98/95/CE, e si riferisca a fini diversi da quelli
          diagnostici o terapeutici, e' acquisito preventivamente  il
          parere del Ministero delle politiche agricole e  forestali;
          il  Ministero  si  esprime,  previa   consultazione   della
          commissione consultiva di cui all'art. 18 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sentite
          le associazioni di produttori di cui all'art. 5 del  citato
          regolamento (CEE) n. 2081/92, entro  novanta  giorni  dalla
          data nella quale sia pervenuta  al  Ministero  medesimo  la
          relativa  richiesta.   Decorso   inutilmente   il   termine
          anzidetto, il brevetto puo' essere rilasciato. 
              7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e
          forestali, di concerto con i Ministri della salute e  delle
          attivita' produttive, da adottarsi  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente  decreto,  sono  disciplinati  l'ambito  e  le
          modalita' per l'esercizio della deroga di cui al  paragrafo
          2 dell'art. 11 della direttiva 98/44/CE del 6  luglio  1998
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  riguardante  la
          vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di
          allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine
          animale, da parte del titolare del brevetto o  con  il  suo
          consenso. In particolare, il  decreto  prevede  il  divieto
          della  ulteriore  vendita  del  bestiame  in  funzione   di
          un'attivita' di riproduzione commerciale, a  meno  che  gli
          animali dotati delle stesse proprieta' siano stati ottenuti
          mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la
          possibilita' di vendita diretta  da  parte  dell'allevatore
          per soggetti da vita  rientranti  nella  normale  attivita'
          agricola.» 
              -  La  direttiva  98/44/CE  in  materia  di  protezione
          giuridica delle invenzioni  biotecnologiche  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 30 luglio 1998, n. L 213. 
              - Si riporta il testo dell'art.  9,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  3  recante
          Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative  e
          disposizioni urgenti in materia finanziaria: 
              «2-bis.  Al  fine  di  agevolare  l'applicazione  della
          disciplina  prevista  dall'art.  5  del  decreto-legge   1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello  sviluppo
          economico, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          individua la data di scadenza dei diritti di  brevetto  dei
          medicinali in commercio alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  pubblica
          la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione
          complementare, nella misura  di  sei  mesi  per  ogni  anno
          solare, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del citato d.  lgs.
          n.30 del  2005  della  proprieta'  industriale  di  cui  al
          decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30,  la  durata
          residua di protezione inferiore a sei  mesi  e'  annullata,
          con conseguente scadenza del certificato complementare alle
          ore 24 del 31 dicembre  dell'anno  che  precede  quello  di
          riferimento,  mentre  la  durata  residua   di   protezione
          superiore a sei mesi e' ridotta di sei mesi.  Nel  mese  di
          dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo  economico
          aggiorna la lista di cui  al  primo  periodo  del  presente
          comma.» 
              - La legge 29 novembre 2007, n. 224,  recante  ratifica
          ed  esecuzione  dell'Atto  recante   la   revisione   della
          Convenzione sul rilascio  dei  brevetti  europei,  fatto  a
          Monaco il 29 novembre 2000  e'  Pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 dicembre 2007, n. 281, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          novembre   2008,   n.   197,   recante    regolamento    di
          riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  dicembre  2008,  n.
          294, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dello  Sviluppo  Economico  2
          aprile 2007, recante  la  determinazione  dei  diritti  sui
          brevetti e  sui  modelli,  in  attuazione  del  comma  851,
          dell'art. 1, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81. 
              - Si riporta il testo del comma 851, dell'art. 1, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): 
              «851.  Con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare  entro  un  mese  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  istituiti  i
          diritti sui brevetti per invenzione  industriale  e  per  i
          modelli di utilita' e  sulla  registrazione  di  disegni  e
          modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
          dei marchi d'impresa.  Sono  esonerate  dal  pagamento  dei
          diritti di deposito e  di  trascrizione,  relativamente  ai
          brevetti per  invenzione  e  ai  modelli  di  utilita',  le
          universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
          scopi   istituzionali   finalita'   di   ricerca    e    le
          amministrazioni della difesa  e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali. I diritti per  il  mantenimento  in
          vita dei  brevetti  per  invenzione  industriale  e  per  i
          modelli di utilita' e per la  registrazione  di  disegni  e
          modelli, previsti dall'art. 227 del citato d. lgs. n.30 del
          2005  della  proprieta'  industriale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo  i
          seguenti  criteri:  a)  dalla  quinta  annualita'  per   il
          brevetto  per  invenzione  industriale;  b)   dal   secondo
          quinquennio per il brevetto per modello di utilita'; c) dal
          secondo quinquennio  per  la  registrazione  di  disegni  e
          modelli. Le somme derivanti dal pagamento  dei  diritti  di
          cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio
          dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione
          del Ministero dello sviluppo economico, anche  al  fine  di
          potenziare  le  attivita'   del   medesimo   Ministero   di
          promozione,  di  regolazione  e  di  tutela   del   sistema
          produttivo nazionale, di permettere alle  piccole  e  medie
          imprese la piena partecipazione al  sistema  di  proprieta'
          industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche  con
          l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande
          di brevetto per invenzione industriale» . 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata).  -  La  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'  convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,  su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.» 
          Nota all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30,   e   successive
          modificazioni,   recante   il   codice   della   proprieta'
          industriale, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1 (Diritti di proprieta' industriale).  -  1.  Ai
          fini  del   presente   codice,   l'espressione   proprieta'
          industriale comprende marchi  ed  altri  segni  distintivi,
          indicazioni geografiche, denominazioni di origine,  disegni
          e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie  dei
          prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate
          e nuove varieta' vegetali.»