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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 322

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli.

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Testo in vigore dal:  24-8-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 40, comma quinto, che prevede l'emanazione di apposite norme regolamentari esecutive e integrative;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo recante attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE, concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli;
Vista la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi e successive modificazioni;
Vista la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;
Vista la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e successive modificazioni;
Vista la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanità, della giustizia, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per gli affari regionali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo l del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Per "commercializzazione s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:
a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;
c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.
Il fornitore delle sementi di cui alla lettera c) del secondo comma trasmette all'ente delegato ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.
Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, l'Ente delegato informa la commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, la quale può acquisire, su richiesta, la documentazione relativa.
Il soggetto fornitore delle sementi deve, comunque, essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale, ed essere un soggetto autorizzato ad operare nel settore delle sementi ai sensi delle disposizioni vigenti.
A tale scopo sono considerati produttori sementieri le imprese legalmente costituite in possesso della prevista licenza sementiera ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971, che svolgono, in proprio o mediante appositi contratti di coltivazione, l'attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi.
I prestatori di servizi, qualora svolgano attività di lavorazione delle sementi, devono essere in possesso della licenza sementiera prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971.
Sono considerati Agricoltori moltiplicatori sementieri (AMS) le aziende o imprese agricole, registrate negli specifici elenchi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono, anche in forma non esclusiva, attività di coltivazione finalizzata alla moltiplicazione di sementi per conto di imprese sementiere, sulla base di specifici contratti di coltivazione stabiliti direttamente o tramite le rispettive organizzazioni di produttori.
Nella fornitura di prodotti sementieri di cui alla lettera c) del secondo comma devono essere tenuti distinti quelli di varietà geneticamente modificate, che devono essere facilmente identificabili. Deve essere comunque garantita la conoscibilità dell'origine di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura.
Ogni riferimento al concetto di "vendita contenuto nel presente regolamento si intende fatto al concetto di commercializzazione, come definito nel secondo comma.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità di applicazione di quanto previsto al secondo comma.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive e i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- L'art. 17, comma 1, della suddetta legge così recita:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096, reca: "Disciplina dell'attività sementiera". L'art. 40, comma quinto, della suddetta legge così recita:
"Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonché per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, reca: "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi".
- La legge 20 aprile 1976, n. 195, reca: "Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera.
- La direttiva 98/95/CE è pubblicata in CUCE L 25 del 1o febbraio 1999.
- La direttiva 98/96/CE è pubblicata in GUCE L 25 del 1o febbraio 1999.
- La direttiva 66/400/CEE è pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.
- La direttiva 66/401/CEE è pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.
- La direttiva 66/402/CEE è pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.
- La direttiva 66/403/CEE è pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.
- La direttiva 69/208/CEE è pubblicata in GUCE L 169 del 10 luglio 1969.
- La direttiva 70/457/CEE è pubblicata in GUCE L 225 del 12 ottobre 1970.
- La direttiva 70/458/CEE è pubblicata in GUCE L 225 del 12 ottobre 1970.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 1. - È considerata produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. È altresì considerata produzione a scopo di vendita quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie ed altri enti anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, compartecipanti coloni, mezzadri e dipendenti. È inoltre considerata produzione a scopo di vendita la lavorazione dei prodotti sementieri effettuata per conto di terzi o comunque per la distribuzione.
Per "commercializzazione s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:
a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;
c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.
Il fornitore delle sementi di cui alla lettera c) del secondo comma trasmette all'Ente delegato ai sensi dell'art. 21, secondo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.
Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, l'Ente delegato informa la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, la quale può acquisire, su richiesta, la documentazione relativa.
Il soggetto fornitore delle sementi deve, comunque, essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale, ed essere un soggetto autorizzato ad operare nel settore delle sementi ai sensi delle disposizioni vigenti.
A tale scopo sono considerati produttori sementieri le imprese legalmente costituite in possesso della prevista licenza sementiera ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1096 del 1971, che svolgono, in proprio o mediante appositi contratti di coltivazione, l'attivita di produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi.
I prestatori di servizi, qualora svolgano attività di lavorazione delle sementi, devono essere in possesso della licenza sementiera prevista dall'art. 2 della legge n. 1096 del 1971.
Sono considerati Agricoltori moltiplicatori sementieri (AMS) le aziende o imprese agricole, registrate negli specifici elenchi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono, anche in forma non esclusiva, attività di coltivazione finalizzata alla moltiplicazione di sementi per conto di imprese sementiere, sulla base di specifici contratti di coltivazione stabiliti direttamente o tramite le rispettive organizzazioni di produttori.
Nella fornitura di prodotti sementieri di cui alla lettera c) del secondo comma devono essere tenuti distinti quelli di varietà geneticamente modificate, che devono essere facilmente identificabili. Deve essere comunque garantita la conoscibilità dell'origine di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura.
Ogni riferimento al concetto di "vendita contenuto nel presente regolamento si intende fatto al concetto di commercializzazione, come definito nel secondo comma.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità di applicazione di quanto previsto al secondo comma.".
- L'art. 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, così recita:
"Art. 21. - Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali.
Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.
Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di tali compiti.
Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.".
- L'art. 2 della legge n. 1096 del 1971, così recita:
"Art. 2. - La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio.
La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed è formata:
a) da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede;
b) da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato;
c) da due componenti scelti fra i direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione;
d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.
La commissione viene integrata di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.
I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.
La commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.
Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati, nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.
Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione.
L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.".