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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 119

Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/8/2009
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-8-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  64  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
che,  ai commi 2, 3 e 4, lettera e), prevede la predisposizione di un
piano  programmatico  di  interventi  e misure finalizzati ad un piu'
razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad
una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonche',
nel  quadro  dei  predetti  obiettivi, la revisione dei criteri e dei
parametri  per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo,   tecnico   ed  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni
scolastiche,  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio  2009-2011, la
riduzione  complessiva  del  17  per cento della consistenza numerica
delle   dotazioni   organiche   determinate   per  l'anno  scolastico
2007/2008,  fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411
e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visto l'articolo 64, comma 4, del predetto decreto-legge n. 112 del
2008  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che
prevede,  per l'attuazione del piano programmatico, l'adozione di uno
o  piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  con  i  quali
procedere,  anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad
una  revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale, organizzativo e
didattico del sistema scolastico;
  Visto    il    piano   programmatico   predisposto   dal   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato articolo
64,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
  Visto  l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale
e'  stata  disciplinata  l'attribuzione  della  autonomia didattica e
amministrativa alle istituzioni scolastiche;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
  Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
ed  in  particolare  l'articolo  2,  commi 411 e 412, per effetto dei
quali  la  consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche
del  personale  amministrativo,  tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle
istituzioni  scolastiche ed educative deve essere ridotta, rispetto a
quella  determinata  per  l'anno  scolastico 2007/2008 con il decreto
interministeriale  8 gennaio 2008, n. 3, in attuazione della legge 27
dicembre  2006,  n.  296 (legge finanziaria 2007), in ragione di 1000
posti  per  ciascuno  degli  anni  scolastici  2008-2009, 2009-2010 e
2010-2011;
  Visto l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  prevede  che  le  istituzioni scolastiche, anche consorziate fra
loro,  possano  deliberare  l'affidamento  in  appalto dei servizi di
pulizia  dei  locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione
che  si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in
misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  agosto  2000, n. 201, recante
disposizioni  concernenti  i  criteri e i parametri di determinazione
degli  organici del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed
educative e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  interministeriale  8  gennaio  2008 relativo ai
criteri   e  parametri  per  la  determinazione  degli  organici  del
personale  ATA  delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno
scolastico 2007-2008;
  Visto il decreto interministeriale 21 novembre 2008, n. 97 relativo
alla  determinazione  degli  organici  del personale ATA del comparto
scuola   e   la  consistenza  della  dotazione  organica  per  l'anno
scolastico 2008-2009;
  Visti   il  contratto  collettivo  nazionale  del  comparto  scuola
sottoscritto  il  29 novembre 2007 e la sequenza contrattuale siglata
il 25 luglio 2008;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;
  Sentita  la  Conferenza  unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 aprile 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 maggio 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  i  Ministri dell'economia e delle
finanze e per i rapporti con le regioni;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

          Oggetto del regolamento e consistenza complessiva
                      delle dotazioni organiche

  1.  Il  presente  regolamento disciplina la revisione dei criteri e
dei  parametri  per  la  definizione  degli  organici  del  personale
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  (A.T.A.)  delle istituzioni
scolastiche  ed  educative, ed e' finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi   di   razionalizzazione  stabiliti  dall'articolo  64  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  2008,  n.  133  e dal piano programmatico di
interventi adottato ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo.
  2.  La  consistenza  numerica complessiva delle dotazioni organiche
del  personale  di  cui al comma 1 e' definita a livello nazionale in
base  ai  criteri  previsti  dal  presente  regolamento  e  secondo i
parametri  di calcolo previsti dalle annesse tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e
3/C.
  3.  Per  ciascuno  degli  anni  scolastici  2009-2010,  2010-2011 e
2011-2012  le  dotazioni  regionali  sono  definite  con  decreto del
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da
realizzare complessivamente le riduzioni di cui all'articolo 2, commi
411  e  412,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria
2008)  e dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n.
133.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -   Il   testo   dell'art.  64,  commi  2,  3  e  4  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito dalla
          legge  6  agosto  2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la   perequazione  tributaria,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, supplemento ordinario, e'
          il seguente:
             «Art.  64  (Disposizioni  in  materia  di organizzazione
          scolastica). - (Omissis).
             2.  Si  procede,  altresi', alla revisione dei criteri e
          dei  parametri  previsti per la definizione delle dotazioni
          organiche   del   personale   amministrativo,   tecnico  ed
          ausiliario  (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel triennio
          2009-2011  una riduzione complessiva del 17 per cento della
          consistenza  numerica  della dotazione organica determinata
          per  l'anno  scolastico  2007/2008. Per ciascuno degli anni
          considerati,  detto decremento non deve essere inferiore ad
          un  terzo  della riduzione complessiva da conseguire, fermo
          restando  quanto  disposto  dall'art.  2,  commi 411 e 412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
             3.  Per  la  realizzazione  delle finalita' previste dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentita  la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281 e previo parere delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per materia e per le
          conseguenze  di  carattere  finanziario,  predispone, entro
          quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  un  piano  programmatico  di interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse  umane  e strumentali disponibili, che conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
             4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno
          o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  del presente decreto ed in modo da
          assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui
          al  comma  3,  in  relazione  agli  interventi  annuali ivi
          previsti,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sentita  la  Conferenza  unificata di cui al citato decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281, anche modificando le
          disposizioni   legislative  vigenti,  si  provvede  ad  una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri:
              a)  razionalizzazione  ed  accorpamento delle classi di
          concorso,  per  una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
          docenti;
              b)  ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei diversi
          ordini  di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
          piani   di   studio   e  dei  relativi  quadri  orari,  con
          particolare    riferimento    agli   istituti   tecnici   e
          professionali;
              c)   revisione   dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi;
              d)  rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
          della   scuola   primaria   ivi   compresa   la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
              e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del   personale   docente   ed   ATA,  finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi;
              f)  ridefinizione  dell'assetto organizzativo-didattico
          dei  centri  di  istruzione  per gli adulti, ivi compresi i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
              f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione     e     articolazione    dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito   delle   risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente,   l'attivazione  di  servizi  qualificati  per  la
          migliore fruizione dell'offerta formativa;
              f-ter)  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti  scolastici  aventi  sede  nei  piccoli comuni, lo
          Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali possono prevedere
          specifiche  misure  finalizzate  alla riduzione del disagio
          degli utenti.
             (omissis).».
          Note alle premesse:
             L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e' il
          seguente:
             «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  Regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
             Lo   Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
              a)  politica  estera  e  rapporti  internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
              b) immigrazione;
              c)   rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
              d)  difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
          munizioni ed esplosivi;
              e)  moneta,  tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
              f)  organi  dello  Stato  e  relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
              g)  ordinamento  e  organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
              h)  ordine  pubblico  e  sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
              l)   giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
              m)   determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
              n) norme generali sull'istruzione;
              o) previdenza sociale;
              p)   legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
              q)   dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
              s)  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e dei beni
          culturali.
             Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
          a:  rapporti  internazionali  e  con l'Unione europea delle
          regioni;  commercio  con  l'estero;  tutela e sicurezza del
          lavoro;  istruzione,  salva  l'autonomia  delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
             Spetta   alle   regioni   la   potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
             Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
             La   potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
             Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
          la  piena  parita'  degli  uomini  e delle donne nella vita
          sociale,  culturale ed economica e promuovono la parita' di
          accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
             La  legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
             Nelle   materie   di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
             -  Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
             «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
             -  Per  il  testo  dell'art.  64,  commi  2, 3, e 4, del
          decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, si veda la nota al
          titolo.
             -  Il  testo dei commi 411 e 412 dell'art. 2 della legge
          24  dicembre  2007,  n.  244,  recante  Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2008), e' il seguente:
             «Art. 2. - (Omissis).
             411.   Per   una  maggiore  qualificazione  dei  servizi
          scolastici,   da  realizzare  anche  attraverso  misure  di
          carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:
              a)   a  partire  dall'anno  scolastico  2008/2009,  per
          l'istruzione  liceale, l'attivazione delle classi prime dei
          corsi  sperimentali  passati  ad  ordinamento, ai sensi del
          regolamento  di  cui al decreto del Ministro della pubblica
          istruzione  26  giugno  2000,  n.  234, e' subordinata alla
          valutazione  della  congruenza dei quadri orari e dei piani
          di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
              b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di
          ciclo   dell'istruzione  secondaria  di  secondo  grado  si
          determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni
          iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di
          studio  e  sperimentazioni  passate  ad  ordinamento. Negli
          istituti  in  cui sono presenti ordini o sezioni di diverso
          tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni
          ordine e tipo di sezione;
              c)  il  secondo  periodo  del  comma  1 dell'art. 3 del
          decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  agosto  2001,  n. 333, e'
          sostituito  dal  seguente:  «Incrementi  del  numero  delle
          classi,   ove   necessario,  sono  disposti  dal  dirigente
          scolastico interessato previa autorizzazione del competente
          direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al
          decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione 24 luglio
          1998,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998»;
              d)  l'assorbimento  del  personale  di  cui all'art. 1,
          comma  609,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, e'
          completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010,
          e  la riconversione del suddetto personale e' attuata anche
          prescindendo  dal possesso dello specifico titolo di studio
          richiesto  per il reclutamento del personale, tramite corsi
          di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno,
          cui e' obbligatorio partecipare.
             412.  Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, da conseguire ai
          sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonche'
          quelle  derivanti  dagli  interventi  di  cui al comma 411,
          lettere  a), b), c) e d), sono complessivamente determinate
          come  segue:  euro  535  milioni  per l'anno 2008, euro 897
          milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010
          ed  euro  1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine
          di  garantire  l'effettivo conseguimento degli obiettivi di
          risparmio  relativi  agli  interventi  di cui al comma 411,
          lettere  da  a)  a  d),  si  applica  la procedura prevista
          dall'art. 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre
          2006, n. 296.».
             - Il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
          recante  «Delega al Governo per il conferimento di funzioni
          e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
          Pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa», cosi' recita:
             «Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
          e  degli  istituti  educativi  si inserisce nel processo di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero  sistema formativo. Ai fini della realizzazione
          della  autonomia  delle istituzioni scolastiche le funzioni
          dell'Amministrazione  centrale  e periferica della pubblica
          istruzione   in   materia   di  gestione  del  servizio  di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione  del  diritto  allo  studio  nonche' gli elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione   e  programmazione  definiti  dallo  Stato,  sono
          progressivamente  attribuite  alle istituzioni scolastiche,
          attuando   a   tal   fine  anche  l'estensione  ai  circoli
          didattici,  alle  scuole medie, alle scuole e agli istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli  istituti  tecnici  e  professionali e degli istituti
          d'arte  ed  ampliando  l'autonomia  per  tutte le tipologie
          degli  istituti  di  istruzione, anche in deroga alle norme
          vigenti   in   materia  di  contabilita'  dello  Stato.  Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche agli
          istituti  educativi,  tenuto  conto delle loro specificita'
          ordinamentali.
             2.  Ai  fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di   Stato,   il   parere   delle   competenti  Commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
             3.  I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
             4.   La   personalita'   giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al  comma  3 attraverso piani di dimensionamento della rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre 2000
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
             5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
          scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di
          quelle  che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita
          dall'assegnazione   dello   Stato   per   il  funzionamento
          amministrativo   e   didattico,   che   si   suddivide   in
          assegnazione  ordinaria  e  assegnazione  perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli
          di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro
          della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito    il   parere   delle   commissioni   parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della  dotazione  finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
          dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da
          consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni
          scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a
          garantire       l'efficacia       del      processo      di
          insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa
          obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del
          tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di
          bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del
          tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri
          socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti.
             6.   Sono   abrogate   le   disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
             7.  Le  istituzioni  scolastiche  che abbiano conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
             8.   L'autonomia   organizzativa   e'  finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
             9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento
          degli   obiettivi   generali   del   sistema  nazionale  di
          istruzione,  nel  rispetto  della liberta' di insegnamento,
          della  liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie
          e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
          libera    e    programmata   di   metodologie,   strumenti,
          organizzazione  e  tempi  di  insegnamento, da adottare nel
          rispetto    della    possibile    pluralita'   di   opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
             10.   Nell'esercizio   dell'autonomia   organizzativa  e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  Biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
             11.  Con  regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle  Accademie  di belle arti, agli Istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
          Accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
          adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
          tali istituzioni.
             12.  Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
             13.  Con  effetto  dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
             14.  Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma  2.  E' abrogato il comma 9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
             15.  Entro  il  30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
              a)       armonizzazione       della       composizione,
          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
              b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
          comma 1, lettera p);
              c)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
          lettera g);
              d)  valorizzazione  del  collegamento  con le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
              e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del
          decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
          modificazioni,   nella  salvaguardia  del  principio  della
          liberta' di insegnamento.
             16.   Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
              a)  l'affidamento,  nel rispetto delle competenze degli
          organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
              b)  il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a)
          e  l'organizzazione  e le attribuzioni dell'amministrazione
          scolastica  periferica,  come ridefinite ai sensi dell'art.
          13, comma 1;
              c)  la revisione del sistema di reclutamento, riservato
          al  personale  docente con adeguata anzianita' di servizio,
          in  armonia  con  le  modalita'  previste  dall'art. 28 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
              d)  l'attribuzione  della  dirigenza ai capi d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
             17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara'
          disciplinato  in  sede  di  contrattazione  collettiva  del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
             18.  Nell'emanazione  del regolamento di cui all'art. 13
          la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
          scolastica.
             19.  Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
             20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di Bolzano disciplinano con propria legge la
          materia  di  cui  al  presente  articolo nel rispetto e nei
          limiti  dei  propri  statuti  e  delle  relative  norme  di
          attuazione.
             20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20
          la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di
          svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta
          di  lingua  francese,  in aggiunta alle altre prove scritte
          previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita'
          e  i  criteri  di  valutazione  delle  prove  d'esame  sono
          definiti  nell'ambito  dell'apposito regolamento attuativo,
          d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma
          5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.».
             - Il «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti
          in  materia  di  istruzione,  relative  alle scuole di ogni
          ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994,  n.  297,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
          maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
             -   La   legge   27   dicembre   2006,  n.  296  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)»  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
          299, supplemento ordinario.
             -  Per  i  riferimenti  al  decreto  del  Ministro della
          pubblica istruzione n. 201 del 10 agosto 2000, si vedano le
          note all'art. 7.
             -  Il  decreto  interministeriale  8  gennaio 2008, n. 3
          recante  «Criteri  e  parametri per la determinazione degli
          organici   del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario  delle istituzioni scolastiche ed educative, per
          l'anno  scolastico  2007/2008» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 17 aprile 2008, n. 91 - serie generale.
             -  Si  riporta il testo del comma 5, dell'art. 40, della
          legge  27  dicembre 1997, n. 449 concernente «Misure per la
          stabilizzazione della finanza pubblica»:
             «Art. 40 (Personale della scuola). - (Omissis).
             5.  In  coerenza  con  i  poteri  di organizzazione e di
          gestione  attribuiti  sono rimesse alle singole istituzioni
          scolastiche  le  decisioni  organizzative, amministrative e
          gestionali  che  assicurano  efficacia e funzionalita' alla
          prestazione  dei  servizi,  consentendo,  tra l'altro, alle
          stesse   istituzioni,   anche   consorziate  fra  loro,  di
          deliberare  l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia
          dei  locali  scolastici  e  delle  loro  pertinenze, previa
          riduzione  della  dotazione organica di istituto, approvata
          dal   provveditore   agli   studi  sulla  base  di  criteri
          predeterminati   idonei  anche  ad  evitare  situazioni  di
          soprannumero  del  personale,  in misura tale da consentire
          economie  nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, su proposta
          del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento
          delle  economie  realizzate,  sono effettuate le occorrenti
          variazioni   di   bilancio.   In   sede  di  contrattazione
          decentrata   a   livello  provinciale  sono  ridefinite  le
          modalita'   di  organizzazione  del  lavoro  del  personale
          ausiliario che non svolga attivita' di pulizia.
             (Omissis)».
             -  Il  decreto del Ministro della pubblica istruzione n.
          201  del  10  agosto  2000  reca:  «Definizione  organici e
          consistenza dotazioni provinciali personale comparto scuola
          - anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001».
             -  Il  testo  del  decreto interministeriale 21 novembre
          2008,  n.  97,  concernente  «Disposizioni  concernenti  la
          determinazione  degli organici del personale amministrativo
          tecnico  ed ausiliario del comparto scuola e la consistenza
          della  dotazione  organica per l'anno scolastico 2008-2009»
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
          n. 33 del 10 febbraio 2009.
             -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante
          «Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 64, del citato decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, si veda la nota al titolo.
             -  Per  il  testo  dei commi 411 e 412 dell'art. 2 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244, si vedano le note alle
          premesse.