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DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n. 255

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-7-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 agosto 2001, n. 333 (in G.U. 21/08/2001, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Formazione delle classi
1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente.
((Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell' 11 novembre 1998))
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2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come deteminate nell'organico di ciascun anno.
3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 268 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il comma 1, primo periodo, del presente articolo, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.