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DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n. 255

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-7-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 agosto 2001, n. 333 (in G.U. 21/08/2001, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal: 22-8-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Vista  la  legge  3  maggio  1999,  n.  124,  ed in particolare gli
articoli 1, 2 e 4;
  Visto  il  decreto  del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo
2000,  n.  123,  recante  norme  sulle  modalita'  di  integrazione e
aggiornamento  delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1
e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
  Considerato  lo  stato  di  incertezza  determinato dal contenzioso
aperto  in relazione all'attuazione delle disposizioni della predetta
legge  n.  124  del  1999,  concernenti l'integrazione delle predette
graduatorie permanenti;
  Considerato che tale stato di incertezza compromette l'espletamento
delle procedure e delle operazioni preordinate all'assunzione a tempo
indeterminato  del  personale  docente  sulle  cattedre  e i posti di
insegnamento   per  gli  anni  scolastici  2000/200l  e  2001/2002  e
all'assunzione  a tempo determinato del predetto personale per l'anno
scolastico 2001/2002;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
specifiche  disposizioni  per  assicurare  le  predette  assunzioni e
quindi garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 28 giugno 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
il seguente decreto-legge

                               Art. 1
              (( Norme di interpretazione autentica ))

  1.  Le  disposizioni  contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della
legge  3  maggio  1999,  n.  124, si interpretano nel senso che nelle
operazioni  di  prima integrazione delle (( graduatorie permanenti ))
previste   dall'articolo  401  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   in   materia  di  istruzione,  ((  di  cui  al  decreto
legislativo  )) 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo
1,  comma  6,  della  stessa  legge, (( hanno titolo all'inserimento,
oltre  ai  docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente
graduatoria   di  altra  provincia,  le  sottoelencate  categorie  di
personale  docente  ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e
nel seguente ordine di priorita': ))
    a)  primo  scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti
richiesti  dalle  norme previgenti per la partecipazione ai soppressi
concorsi  per  soli  titoli  alla  data  di  entrata  in vigore della
predetta legge n. 124 del 1999;
    b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un
precedente   concorso   per  titoli  ed  esami  anche  ai  soli  fini
abilitativi  in  relazione  alla  medesima  classe  di  concorso o al
medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della
predetta  legge  n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione
del  personale  non  di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito
per  il  personale  che  abbia  superato  le prove del corrispondente
concorso  per  titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo
1995.  In  tale  scaglione  sono  compresi  anche  i  docenti  di cui
all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.
  2.  Le  disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto
del  Ministro  della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, (( di
seguito  denominato  "regolamento"  )),  si  intendono modificate nel
senso che i docenti per cui e' previsto, separatamente, l'inserimento
nei  distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e
b), confluiscono in un unico scaglione.
  ((  2-bis.  Ai  fini  dell'accesso  alle  graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del
regolamento,   i   docenti   privi   del  requisito  di  servizio  di
insegnamento,  in  possesso  dell'abilitazione in educazione musicale
che,  alla  data  di  entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124,  erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un
secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale
di  cui  all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente
attribuito  potra'  essere  aggiornato  con la valutazione dei titoli
eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a
suo  tempo  previsti per la presentazione delle domande di inclusione
negli elenchi stessi. ))
  3.  Nella  fase  di  prima  integrazione  di  cui  al  comma 1, gli
aspiranti  sono  graduati,  all'interno  dei  due  scaglioni,  con il
punteggio  loro  spettante  in  base  ai  titoli  posseduti, valutati
secondo la tabella (( di cui all'allegato A annesso al regolamento.))
  4.  La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di
cui  al  comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative
agli  anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di
supplenze  annuali  e  fino al termine delle attivita' didattiche per
l'anno  scolastico 2001/2002. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 20 AGOSTO
2001, N. 333.
  4-bis.  I  contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti
territorialmente   competenti   dopo  il  31  agosto,  comportano  il
differimento  delle  assunzioni in servizio al 1o settembre dell'anno
successivo,   fermi   restando   gli  effetti  giuridici  dall'inizio
dell'anno scolastico di conferimento della nomina. ))
  5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di
supplenza  annuale e (( fino al termine )) delle attivita' didattiche
attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.
  6.  Decorso  il  termine  del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici
provvedono  alle nomine dei supplenti annuali a fino al termine delle
attivita'  didattiche  attingendo  prioritariamente  alle graduatorie
permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.
  7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle
previsioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in
ruolo  gia'  conferite  che  sono  fatte  salve  nei  casi in cui gli
interessati  non  siano  piu' in posizione utile ai fini delle nomine
stesse.  Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio
dei   Ministri   autorizzera'  per  l'anno  scolastico  2001/2002  e'
scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni
salvaguardate.