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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89

Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2011)
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vigente al 09/05/2024
Testo in vigore dal: 16-7-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
che  ha,  tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione
di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro  ore  settimanali,  superando in tale modo la precedente
organizzazione modulare;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per
la  definizione  delle  norme  generali dell'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale»;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  febbraio  2004, n. 59, recante
«Definizione  delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e al primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53»;
  Visto  l'articolo  25  del  decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226,  recante  «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo di istruzione e
formazione,  a  norma  dell'articolo  2 della legge 28 marzo 2003, n.
53»;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», ed in particolare l'articolo 1, comma 622;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  25  ottobre  2007,  n.  176,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico 2007-2008»;
  Visto  l'articolo  64  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
prevede,  al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di
interventi  e  misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle
risorse  umane  e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano  e  in  relazione  agli  interventi  e  alle misure annuali ivi
individuati,   l'adozione   di   uno  o  piu'  regolamenti  ai  sensi
dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i
quali  si  provvede,  anche  modificando  le disposizioni legislative
vigenti,   ad   una   revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale
organizzativo e didattico del sistema scolastico;
  Visto  il  piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008
dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del
citato articolo 64, comma 3;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,   concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia  di
autonomia delle istituzioni scolastiche»;
  Visto  il  decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione»;
  Visto  il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31
luglio  2007,  recante «Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del
primo   ciclo   dell'istruzione.   Indicazioni   per  il  curricolo»,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 1° ottobre 2007;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
  Sentito   il   Consiglio   nazionale   della  pubblica  istruzione,
nell'adunanza del 12 febbraio 2009;
  Sentita  la  Conferenza  unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 gennaio 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  i  Ministri dell'economia e delle
finanze e per i rapporti con le regioni;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                         Previsioni generali


  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53;
dal  decreto  legislativo  19  febbraio  2004, n. 59; dal capo IV del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall'articolo 1, commi 1
e  7  del  decreto-legge  7  settembre  2007, n. 147, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.  176,  la scuola
dell'infanzia  e  il  primo ciclo di istruzione sono disciplinati dal
presente regolamento.
  2.  Il  presente  regolamento  provvede, anche attraverso modifiche
delle    disposizioni    legislative    vigenti,    ad    introdurre,
nell'organizzazione  e nel funzionamento della scuola dell'infanzia e
del   primo   ciclo  di  istruzione,  misure  di  riorganizzazione  e
qualificazione,  al  fine  di  assicurare  migliori  opportunita'  di
apprendimento   e   di   crescita   educativa,   e  dell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione.
  3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque
per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni  scolastici decorrenti
dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali
di  cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio
2004,  n.  59,  come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di
cui  al  decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione in data 31
luglio  2007.  Con  atto  di  indirizzo del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca sono individuati i criteri generali
necessari   ad  armonizzare  gli  assetti  pedagogici,  didattici  ed
organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento.
  4.   Nel   corso   del   triennio  scolastico  2009/2010-2011/2012,
l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3,
da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e' effettuata, sulla base degli
esiti  di apposito monitoraggio sulle attivita' poste in essere dalle
istituzioni   scolastiche,  affidato  all'Agenzia  nazionale  per  lo
sviluppo  dell'autonomia  scolastica (ANSAS) e all'Istituto nazionale
per   la  valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
formazione (INVALSI).
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
che  ha,  tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione
di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro  ore  settimanali,  superando in tale modo la precedente
organizzazione modulare;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per
la  definizione  delle  norme  generali dell'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale»;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  febbraio  2004, n. 59, recante
«Definizione  delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e al primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53»;
  Visto  l'articolo  25  del  decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226,  recante  «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo di istruzione e
formazione,  a  norma  dell'articolo  2 della legge 28 marzo 2003, n.
53»;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», ed in particolare l'articolo 1, comma 622;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  25  ottobre  2007,  n.  176,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico 2007-2008»;
  Visto  l'articolo  64  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
prevede,  al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di
interventi  e  misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle
risorse  umane  e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano  e  in  relazione  agli  interventi  e  alle misure annuali ivi
individuati,   l'adozione   di   uno  o  piu'  regolamenti  ai  sensi
dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i
quali  si  provvede,  anche  modificando  le disposizioni legislative
vigenti,   ad   una   revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale
organizzativo e didattico del sistema scolastico;
  Visto  il  piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008
dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del
citato articolo 64, comma 3;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,   concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia  di
autonomia delle istituzioni scolastiche»;
  Visto  il  decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione»;
  Visto  il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31
luglio  2007,  recante «Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del
primo   ciclo   dell'istruzione.   Indicazioni   per  il  curricolo»,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 1° ottobre 2007;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
  Sentito   il   Consiglio   nazionale   della  pubblica  istruzione,
nell'adunanza del 12 febbraio 2009;
  Sentita  la  Conferenza  unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 gennaio 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  i  Ministri dell'economia e delle
finanze e per i rapporti con le regioni;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                         Previsioni generali


  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53;
dal  decreto  legislativo  19  febbraio  2004, n. 59; dal capo IV del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall'articolo 1, commi 1
e  7  del  decreto-legge  7  settembre  2007, n. 147, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.  176,  la scuola
dell'infanzia  e  il  primo ciclo di istruzione sono disciplinati dal
presente regolamento.
  2.  Il  presente  regolamento  provvede, anche attraverso modifiche
delle    disposizioni    legislative    vigenti,    ad    introdurre,
nell'organizzazione  e nel funzionamento della scuola dell'infanzia e
del   primo   ciclo  di  istruzione,  misure  di  riorganizzazione  e
qualificazione,  al  fine  di  assicurare  migliori  opportunita'  di
apprendimento   e   di   crescita   educativa,   e  dell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione.
  3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque
per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni  scolastici decorrenti
dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali
di  cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio
2004,  n.  59,  come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di
cui  al  decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione in data 31
luglio  2007.  Con  atto  di  indirizzo del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca sono individuati i criteri generali
necessari   ad  armonizzare  gli  assetti  pedagogici,  didattici  ed
organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento.
  4.   Nel   corso   del   triennio  scolastico  2009/2010-2011/2012,
l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3,
da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e' effettuata, sulla base degli
esiti  di apposito monitoraggio sulle attivita' poste in essere dalle
istituzioni   scolastiche,  affidato  all'Agenzia  nazionale  per  lo
sviluppo  dell'autonomia  scolastica (ANSAS) e all'Istituto nazionale
per   la  valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
formazione (INVALSI).