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DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2009, n. 64

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. (09G0076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2018)
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Testo in vigore dal: 2-7-2009
al: 31-1-2018
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno
2000,  che  istituisce  un  regime  comunitario  di  controllo  delle
esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso; 
  Visto il decreto legislativo 9  aprile  2003,  n.  96,  concernente
attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE)  n.  1334/2000
che istituisce un regime comunitario di controllo delle  esportazioni
di prodotti e  tecnologie  a  duplice  uso,  nonche'  dell'assistenza
tecnica destinata a fini militari, a  norma  dell'articolo  50  della
legge 1° marzo 2002, n. 39; 
  Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, legge comunitaria 2007, ed,
in particolare, l'articolo  26  recante  delega  al  Governo  per  la
disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie  e
norme penali concernenti operazioni di  esportazione  di  prodotti  e
tecnologie elencati nel  regolamento  (CE)  n.  423/2007  relativo  a
misure restrittive nei confronti dell'Iran; 
  Visto il regolamento (CE) 19 aprile 2007, n. 423/2007,  concernente
misure restrittive  nei  confronti  dell'Iran,  come  modificato  dal
regolamento (CE) 20 aprile 2007, n. 441/2007, dal regolamento (CE)  5
giugno 2007, n. 618/2007, dal regolamento (CE) 28  gennaio  2008,  n.
116/2008, dal regolamento (CE) 11  marzo  2008,  n.  219/2008  e  dal
regolamento (CE) 10 novembre 2008, n. 1110/2008; 
  Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni intese a  consentire
la completa attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 2008; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 aprile 2009; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del  Ministro
della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
            Ambito di applicazione ed Autorita' nazionale 
 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  le
violazioni delle  disposizioni  contenute  nel  regolamento  (CE)  n.
423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007,  di  seguito  denominato:
«regolamento», relativo a misure restrittive nei confronti dell'Iran. 
  2.  Relativamente  ai  beni  ed  alle  tecnologie  a  duplice  uso,
l'Autorita' competente incaricata dell'applicazione  del  regolamento
di cui al comma 1 e' il Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale
Autorita'   nazionale   competente   all'applicazione   del    regime
comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e  tecnologie
a duplice uso ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96. 
  3. L'Autorita' competente, sentito il parere  obbligatorio  ma  non
vincolante del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in osservanza del regolamento  (CE)
n. 423/2007, emette  il  provvedimento  di  autorizzazione,  diniego,
revoca, modifica o sospensione. 
          Avvertenza
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192».
             - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
          settembre 1988, n. 214, S.O.:
              «Art.14   (Decreti   legislativi).   -   1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di ''decreto legislativo''
          e   con   l'indicazione,  nel  preambolo,  della  legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
             2.  L'emanazione  del  decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
             3.   Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
             -  Il  regolamento  (CE)  1334/2000  e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 159.
             -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n. 96, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2003, n. 102.
             -  Si riporta il testo dell'art. 50 della legge 1° marzo
          2002,  n.  39,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 26
          marzo 2002, n. 72, S.O.:
             «Art.50  (Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa  nazionale  alle  disposizioni comunitarie e agli
          accordi  internazionali in materia di prodotti e tecnologie
          a  duplice  uso).  -  1. Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro per le politiche
          comunitarie, e del Ministro delle attivita' produttive, con
          le  modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto
          legislativo  ai  fini  del riordino e della semplificazione
          delle   procedure  di  autorizzazione  all'esportazione  di
          prodotti  e  tecnologie  a  duplice  uso,  nel rispetto dei
          principi  e  delle  disposizioni  comunitarie  in  materia,
          nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
              a)  adeguamento  al  regolamento  (CE) n. 1334/2000 del
          Consiglio,  del  22  giugno 2000, e alle altre disposizioni
          comunitarie,   nonche'  agli  accordi  internazionali  gia'
          adottati  o  che  saranno  adottati  entro  il  termine  di
          esercizio della delega stessa;
              b)  disciplina  unitaria  della  materia dei prodotti a
          duplice  uso,  coordinando  le  norme legislative vigenti e
          apportando  le  integrazioni,  modificazioni ed abrogazioni
          necessarie  a  garantire  la  semplificazione e la coerenza
          logica, sistematica e lessicale della normativa;
              c)  razionalizzazione e semplificazione delle procedure
          autorizzative;
              d)  previsione delle procedure eventualmente adottabili
          nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza
          pubblica  o  di  rispetto  per  i  diritti  dell'uomo,  dei
          prodotti  a  duplice  uso  non  compresi nell'elenco di cui
          all'allegato  I del citato regolamento (CE) n. 1334/2000, e
          successive modificazioni;
              e)   previsione   di  misure  sanzionatorie  effettive,
          proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.
             2.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma 1, il Governo, nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1
          e  con  la  stessa  procedura,  puo'  emanare  disposizioni
          correttive    e    integrative    del    medesimo   decreto
          legislativo.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26, della legge 25
          febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
          marzo 2008, n. 56, S.O.:
             «Art.  26 (Delega al Governo per introdurre disposizioni
          per   l'attuazione   del   regolamento  (CE)  n.  423/2007,
          concernente  misure restrittive nei confronti dell'Iran). -
          1. Nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  il  Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  su proposta del Ministro per le politiche
          europee,  del  Ministro  della giustizia e del Ministro del
          commercio  internazionale, di concerto con i Ministri degli
          affari  esteri, dell'economia e delle finanze e degli altri
          Ministri  competenti,  nel rispetto del regolamento (CE) n.
          423/2007  del  Consiglio,  del 19 aprile 2007, e secondo le
          procedure  di  cui  all'art.  1,  commi  3,  4, 6 e 8 della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi recanti
          disposizioni   dirette   a   regolamentare  le  transazioni
          connesse  con  i  beni  e  tecnologie  a  duplice  uso,  le
          forniture  di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi
          di  intermediazione  o di investimento, pertinenti a beni e
          tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'Iran, nonche'
          a  stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative
          per le violazioni delle medesime disposizioni.
             2.  L'esercizio  della delega deve avvenire nel rispetto
          dei  principi  e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma
          1,  lettere  a),  b),  e),  f)  e  g), nonche' dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
              a)  adeguamento al regolamento (CE) n. 423/2007 ed alle
          altre   disposizioni   comunitarie   che  dovessero  essere
          adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;
              b)   coordinamento  delle  nuove  disposizioni  con  la
          normativa  vigente  in  tema  di  disciplina dei prodotti e
          tecnologie a duplice uso;
              c)  previsione  di  procedure  di  autorizzazione  alla
          fornitura  di  assistenza  tecnica e in materia finanziaria
          pertinenti   ai   beni   e   tecnologie  a  duplice  uso  e
          all'esportazione  ed  importazione  di  beni e tecnologie a
          duplice uso nei confronti dell'Iran;
              d) previsione della pena della reclusione da tre a otto
          anni  per  i  soggetti  che  violino  i divieti di cui agli
          articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento;
              e)  previsione della pena della reclusione da due a sei
          anni  per  i  soggetti  che effettuino le operazioni di cui
          agli  articoli  3,  5,  paragrafo 2, e 6 del regolamento in
          assenza o in difformita' delle autorizzazioni ivi previste;
              f)  previsione della pena della reclusione da due a sei
          anni  per  i soggetti che violino i divieti di cui all'art.
          7, paragrafo 4, del regolamento.
             3.  Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2
          e  secondo  le procedure di cui al comma 1, il Governo puo'
          emanare  disposizioni correttive ed integrative dei decreti
          legislativi di cui al comma 1.
             4.  Dall'esercizio  della  delega  di  cui  al  presente
          articolo  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica.».
             -  Il  regolamento  (CE) n. 423/2007 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 20 aprile 2007, n. L 103.
             -  Il  regolamento  (CE) n. 441/2007 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 21 aprile 2007, n. L 104.
             -  Il  regolamento  (CE) n. 618/2007 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 6 giugno 2007, n. L 143.
             -  Il  regolamento  (CE) n. 116/2008 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 10 febbraio 2009, n. L 39.
             -  Il  regolamento  (CE) n. 219/2008 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 12 marzo 2008, n. L 68.
             -  Il  regolamento (CE) n. 1110/2008 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 11 novembre 2008, n. L 300.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  regolamento  (CE) n. 423/2007, si veda nelle
          note alle premesse.
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2003, n. 96, citato nelle premesse:
             «Art.  11 (Comitato consultivo). - 1. Presso l'Autorita'
          competente   e'   istituito   un  Comitato  consultivo  per
          l'esportazione dei beni a duplice uso.
             2.  Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a
          duplice  uso,  entro  sessanta giorni dalla ricezione della
          richiesta  formulata  dall'Autorita' competente, esprime un
          parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio,
          diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle
          autorizzazioni  nei  casi  previsti  dal  presente  decreto
          legislativo.  Il termine predetto e' prorogato di ulteriori
          novanta  giorni  qualora  il  Comitato  ritenga  necessario
          esperire   ulteriore  attivita'  istruttoria.  Il  Comitato
          esprime,  inoltre,  su  richiesta dell'Autorita' competente
          ovvero  di altri Ministeri interessati, pareri su questioni
          di    carattere    particolare    e/o   generale   relative
          all'attivita'   di  autorizzazione  e  di  controllo  delle
          esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse
          all'aggiornamento della relativa normativa.
             3.  Il  Comitato  consultivo e' composto da un direttore
          generale  del  Ministero  degli affari esteri che svolge le
          funzioni  di  presidente,  da  un  direttore  generale  del
          Ministero  delle  attivita'  produttive  - Dipartimento per
          l'internazionalizzazione  che  svolge  le  funzioni di vice
          presidente,    da    due   rappresentanti   del   Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, dei quali uno dell'Agenzia
          delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri
          degli    affari    esteri,   delle   attivita'   produttive
          -Dipartimento  per  l'internazionalizzazione, della difesa,
          dell'interno,    delle    comunicazioni,   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della  ricerca  e  della  salute.  I
          rappresentanti  dei  Ministeri  degli affari esteri e delle
          attivita'      produttive      -      Dipartimento      per
          l'internazionalizzazione,  possono esercitare il diritto di
          voto  in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e
          del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario
          sono  esercitate  dal  dirigente dell'Autorita' competente.
          Alle  riunioni  del  Comitato partecipano, senza diritto di
          voto, quattro esperti tecnici estranei all'Amministrazione,
          competenti  per  ciascuno  degli  esercizi di controllo dei
          beni a duplice uso.
             4.   I   componenti  del  Comitato  consultivo,  i  loro
          supplenti  e  gli esperti tecnici sono nominati con decreto
          del   Ministro   delle   attivita'  produttive;  essi  sono
          designati,  rispettivamente,  dai Ministeri o dagli enti di
          appartenenza  entro  trenta giorni dalla richiesta da parte
          del Ministero delle attivita' produttive. Il Comitato viene
          rinnovato ogni cinque anni.
             5. Alle riunioni del Comitato consultivo possono inoltre
          partecipare,   senza   diritto  di  voto,  per  particolari
          esigenze  e  su  richiesta  dell'Autorita' competente o del
          Presidente  del Comitato stesso, anche rappresentanti degli
          organi  preposti  alla tutela dell'ordine e della sicurezza
          pubblica  ed  al  controllo  doganale,  fiscale e valutano,
          nonche'  altri  esperti anche estranei all'Amministrazione,
          nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti.
             6.  Il Comitato consultivo e' validamente costituito con
          la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera
          a maggioranza dei presenti.
             7.  Il  Ministro  delle attivita' produttive disciplina,
          con  proprio  decreto,  sentite le altre Amministrazioni di
          cui   al   comma  3,  le  modalita'  di  funzionamento  del
          Comitato.».