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DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2009, n. 64

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. (09G0076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2018)
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Testo in vigore dal:  2-7-2009 al: 31-1-2018
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, concernente attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l'articolo 26 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie elencati nel regolamento (CE) n. 423/2007 relativo a misure restrittive nei confronti dell'Iran;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione ed Autorità nazionale
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, di seguito denominato: «regolamento», relativo a misure restrittive nei confronti dell'Iran.
2. Relativamente ai beni ed alle tecnologie a duplice uso, l'Autorità competente incaricata dell'applicazione del regolamento di cui al comma 1 è il Ministero dello sviluppo economico, quale Autorità nazionale competente all'applicazione del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.
3. L'Autorità competente, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in osservanza del regolamento (CE) n. 423/2007, emette il provvedimento di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art.14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ''decreto legislativò' e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Il regolamento (CE) 1334/2000 è pubblicato nella G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 159.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2003, n. 102.
- Si riporta il testo dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002, n. 72, S.O.:
«Art.50 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 26, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O.:
«Art. 26 (Delega al Governo per introdurre disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran). - 1. Nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 3, 4, 6 e 8 della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'Iran, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.
2. L'esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e g), nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 423/2007 ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;
c) previsione di procedure di autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e all'esportazione ed importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell'Iran;
d) previsione della pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento;
e) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste;
f) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1.
4. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Il regolamento (CE) n. 423/2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 20 aprile 2007, n. L 103.
- Il regolamento (CE) n. 441/2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 21 aprile 2007, n. L 104.
- Il regolamento (CE) n. 618/2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 6 giugno 2007, n. L 143.
- Il regolamento (CE) n. 116/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 10 febbraio 2009, n. L 39.
- Il regolamento (CE) n. 219/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 12 marzo 2008, n. L 68.
- Il regolamento (CE) n. 1110/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 11 novembre 2008, n. L 300.
Nota all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 423/2007, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, citato nelle premesse:
«Art. 11 (Comitato consultivo). - 1. Presso l'Autorità competente è istituito un Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.
2. Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Il termine predetto è prorogato di ulteriori novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attività istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta dell'Autorità competente ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni di carattere particolare e/o generale relative all'attività di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa.
3. Il Comitato consultivo è composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri che svolge le funzioni di presidente, da un direttore generale del Ministero delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dei quali uno dell'Agenzia delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive -Dipartimento per l'internazionalizzazione, della difesa, dell'interno, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute. I rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, possono esercitare il diritto di voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente dell'Autorità competente.
Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, quattro esperti tecnici estranei all'Amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso.
4. I componenti del Comitato consultivo, i loro supplenti e gli esperti tecnici sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle attività produttive. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni.
5. Alle riunioni del Comitato consultivo possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta dell'Autorità competente o del Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutano, nonché altri esperti anche estranei all'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti.
6. Il Comitato consultivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
7. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le altre Amministrazioni di cui al comma 3, le modalità di funzionamento del Comitato.».