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LEGGE 1 marzo 2002, n. 39

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.

note: Entrata in vigore della legge: 10-4-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  10-4-2002

Art. 50

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
Note all'art. 50:
- Il regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso è pubblicato nella G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 159.