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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2009, n. 37

Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (09G0045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/5/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2010)
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Testo in vigore dal:  7-5-2009 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l'articolo 2, commi 78 e 79;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l'articolo 82;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 gennaio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per missioni militari all'estero: le missioni, quali che ne siano gli scopi, svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro di conflitto: l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;
c) per nano-particelle di metalli pesanti: un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, tra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m3), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), ed anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le Direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
«Art. 2 (Comma 78). - Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.».
«Art. 2 (Comma 79). - Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.».
- La legge 13 agosto 1980, n. 466, recante «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1980, n. 230.
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1990, n. 250.
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1998, n. 277.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2000, n. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 82, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302:
«Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata). - 1. Al personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.
5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.
7. All'art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: «l'eventuale involontario concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura colposa,».
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;
b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: «nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata».».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», è pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974, n. 120.
- Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2003, n. 29, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2003, n. 80.
- Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante «Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2003, n. 277, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2004, n. 8.
- La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2004, n. 187.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private» è pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n. 239.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell' 8 agosto 2006, n. 183.
- Il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del ottobre 2007, n. 229, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279.
- Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni fmanziarie urgenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008, n. 304, è in corso di conversione.