stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 dicembre 2008, n. 215

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/2/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 10-2-2009
al: 18-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 777, come  modificato  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e  gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.  104
del  20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato  da
ultimo con il decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
politiche sociali del 24 settembre 2008, n. 174; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 12 dicembre 2007, n.
269 recante aggiornamento del decreto  ministeriale  21  marzo  1973,
concernente la  disciplina  igienica  degli  imballaggi,  recipienti,
utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari  o
con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili; 
  Visto  il  decreto  23  maggio  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 145  del  23  giugno  2008,  concernente  la  delega  di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche
sociali, per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione,  al
Sottosegretario di Stato On. le Francesca Martini; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'  aggiornamento   del   decreto
ministeriale 21 marzo 1973 sulla base delle richieste avanzate  dalle
aziende interessate; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso  nelle
sedute del 23 ottobre 2007 e 13 dicembre 2007; 
  Viste  le  comunicazioni  alla  Commissione   dell'Unione   europea
effettuate in data 13 novembre 2007 e 21 dicembre 2007 ai sensi della
direttiva 98/34/CE; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2008; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 25 novembre 2008; 
 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. All'allegato II, sezione 6 - Acciai inossidabili -  del  decreto
ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dal decreto del  Ministro
della salute 12 dicembre 2007, n. 269, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  voci  corrispondenti  alle   denominazioni   degli   acciai
inossidabili secondo la norma europea EN 10088-1: 
 
    

----------------------------------------------
EN        |       1.4509        | X2CrTiNb18
----------------------------------------------
EN        |       1.4510        | X3CrTi17
----------------------------------------------
EN        |       1.4521        | X2CrMoTi18-2
----------------------------------------------

    
          Avvertenza:

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
             Per  i  provvedimenti  comunitari  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).

          Note alle premesse:
             -  Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
          e  gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
          alimentari   e   che   abroga  le  direttive  80/590/CEE  e
          89/109/CEE  e'  stato  pubblicato nella GUUE serie L n. 338
          del 13 novembre 2004.
             -  Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica   23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione  della
          direttiva  CEE  n.  76/893  relativa  ai  materiali ed agli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari),  cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
          legislativo  25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione della
          direttiva  89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
          destinati  a  venire a contatto con i prodotti alimentari),
          e' il seguente:
             «Art.  3.  -  1. Con decreti del Ministro della sanita',
          sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
             2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di
          gomma,  di  cellulosa  rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro,  di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata, di
          ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
          contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
          1974,  13  settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243.
             3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il Consiglio
          superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
             4.   Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1  e  2,  e'  punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
          mesi   o   con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni  a  lire
          quindicimilioni».
             -  Il  decreto  ministeriale  12  dicembre  2007, n. 269
          (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale
          21  marzo  1973,  concernente  la disciplina igienica degli
          imballaggi,  recipienti,  utensili  destinati  a  venire  a
          contatto  con  le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso
          personale,  limitatamente agli acciai inossidabili e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 32 del 7 febbraio
          2008.
             -  Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

          Nota all'art. 1:
             -  L'allegato  II, sezione 6 - Acciai inossidabili - del
          decreto  ministeriale  21  marzo  1973, come sostituito dal
          decreto  del Ministro della Salute 12 dicembre 2007, n. 269
          e  recante  i  «Tipi  di  acciai  inossidabili  autorizzati
          all'impiego»,  e'  ulteriormente modificato dal decreto qui
          pubblicato.