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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 novembre 2008, n. 213

Regolamento recante norme per la nomina ad allievo agente ed allievo operatore del Corpo forestale dello Stato di congiunti superstiti degli appartenenti alle forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi per fatti di servizio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/1/2009
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Testo in vigore dal: 23-1-2009
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni,  nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'articolo
16  concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello
Stato tra le forze di polizia;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
  Vista  la  legge  1°  febbraio  1989,  n.  53,  ed  in  particolare
l'articolo  26  sulle  qualita'  morali  e di condotta prescritte per
l'accesso ai ruoli delle forze di polizia, nella parte non dichiarata
illegittima  dalla  Corte  Costituzionale  con  sentenza 13-28 luglio
2000, n. 391;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n.  132,  concernente  il  regolamento  dei requisiti psico-fisici ed
attitudinali  di  cui  devono  essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli  del  Corpo  forestale  dello  Stato  che espletano funzioni di
polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1991,  n.  138,  che  stabilisce  i  limiti  minimi  di  statura  per
l'ammissione  ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo
forestale dello Stato;
  Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di
riordino  delle  carriere del personale non direttivo e non dirigente
del  Corpo  forestale  dello Stato, ed in particolare gli articoli 4,
commi  4-ter  e  4-quater,  e  32,  commi 7-bis e 7-ter, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999,  n.  295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per
la  partecipazione  ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente le
modalita' di trattamento dei dati personali;
  Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  del  Corpo  forestale dello
Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;
  Vista  la  comunicazione del presente regolamento al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi del citato articolo 17, comma 3,
della legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 2175 del 30 settembre
2008;
                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                         Procedure riservate

  1.  Le  disposizioni del presente decreto disciplinano le procedure
per  la  nomina  ad  allievo  agente o ad allievo operatore del Corpo
forestale  dello  Stato,  ai  sensi  degli  articoli 4, commi 4-ter e
4-quater,  e  32,  commi  7-bis  e  7-ter, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operante  il  rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile
          1981, n. 121:
             «Art.  16  (Forze  di  polizia).  - Ai fini della tutela
          dell'ordine  e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze:
              a)  l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza;
              b)  il  Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
             Fatte  salve  le  rispettive attribuzioni e le normative
          dei  vigenti  ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
          possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
          servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  il Corpo degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
             Le  forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.».
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sotto  ordinate  al  Ministro,  quando  la legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  della legge 1°
          febbraio 1989, n. 53:
             «Art.  26.  -  1.  Per  l'accesso ai ruoli del personale
          della  polizia  di  Stato  e  delle  altre forze di polizia
          indicate  dall'art.  16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
          e' richiesto il possesso delle qualita-morali e di condotta
          stabilite  per  l'ammissione ai concorsi della magistratura
          ordinaria.».
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
          1991, n. 132, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22
          aprile 1991, n. 94.
             - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
          marzo  1991, n. 138, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 29 aprile 1991, n. 99.
             -  Il  decreto  del Ministro per le politiche agricole 2
          giugno 1999, n. 295, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 24 agosto 1999, n. 198.
             -  La  legge 6 febbraio 2004, n. 36, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2004, n. 37.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  commi  4-ter e
          4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201:
             «4-ter.  Nell'ambito  delle vacanze disponibili e con le
          modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a
          frequentare  il  primo  di  corso  di  formazione  utile il
          coniuge  ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
          unici  superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero   per   effetto   di   ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento   di  servizi  di  polizia,  di  soccorso
          pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e
          forestale,  i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal  comma  1  e non si
          trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
             4-quater  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4-ter si
          applicano,  altresi',  al  coniuge  ed ai figli superstiti,
          nonche'   ai  fratelli,  qualora  unici  superstiti,  degli
          appartenenti   alle   Forze  di  Polizia  deceduti  o  resi
          permanentemente  invalidi  al servizio, con invalidita' non
          inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          di missioni internazionali di pace.».
             - Si riporta il testo dell'art. 32, commi 7-bis e 7-ter,
          del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 201, e' il
          seguente:
             «7-bis.  Nell'ambito  delle vacanze disponibili e con le
          modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
          dell'art.  17,comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          possono   essere  inoltre  nominati  allievi  operatori  ed
          ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il
          coniuge  e  i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
          unici  superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero   per   effetto   di   ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento   di  servizi  di  polizia,  di  soccorso
          pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e
          forestale,  i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal  comma  1  e non si
          trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
             7-ter.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  7-bis  si
          applicano,  altresi',  al  coniuge  ed ai figli superstiti,
          nonche'   ai  fratelli,  qualora  unici  superstiti,  degli
          appartenenti   alle   Forze  di  Polizia  deceduti  o  resi
          permanentemente  invalidi  al servizio, con invalidita' non
          inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          di missioni internazionali di pace.».