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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1991, n. 138

Regolamento recante i nuovi limiti di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-4-1991
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Testo in vigore dal:  30-4-1991

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149, ed in particolare l'art. 1, comma 4, il quale prevede che, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono adottate norme regolamentari per stabilire i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, e in particolare l'art. 2;
Vista la nota n. 1083 Ris. in data 3 ottobre 1990, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha invitato le organizzazioni sindacali più rappresentative ad esprimere, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, il proprio parere nella riunione convocata il 5 del predetto mese presso lo stesso Ministero, con l'avvertenza che l'eventuale assenza sarebbe stata ritenuta come tacita rinuncia al diritto dell'organizzazione sindacale ad essere sentita;
Visto il verbale relativo alle risultanze della consultazione delle organizzazioni sindacali invitate alla riunione del 5 ottobre 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;
Ritenuto di non poter condividere il parere espresso dalla Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, con nota in data 17 gennaio 1991, riguardo alla determinazione in m 1,58 anziché in m 1,60 del limite minimo di statura richiesto per l'ammissione delle donne ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato, ciò in quanto il limite stabilito in m 1,60 è indispensabile perché sia garantito un efficiente disimpegno del servizio nell'ambiente naturale montano in cui lo stesso deve essere espletato;
Sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Corpo fore- stale dello Stato). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 149/1990 (Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato) è così formulato: "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'art 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411".
- L'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), che di seguito viene riprodotto, stabilisce le modalità di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai limiti di altezza ed alla misura di detti limiti in base a mansioni e qualifiche speciali:
"Art. 2. - 1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.
2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilische che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il D.P.C.M. n. 411/1987 regola gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.