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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1991, n. 138

Regolamento recante i nuovi limiti di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-4-1991
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Testo in vigore dal: 30-4-1991
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149, ed in particolare  l'art.  1,
comma  4,  il  quale prevede che, mediante decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  sono  adottate  norme  regolamentari   per
stabilire  i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati
con l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411;
  Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, e in particolare l'art. 2;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la nota n. 1083 Ris. in data 3 ottobre 1990, con la quale  il
Ministero   dell'agricoltura   e   delle   foreste   ha  invitato  le
organizzazioni sindacali piu' rappresentative ad esprimere, ai  sensi
dell'art.  2  della legge 13 dicembre 1986, n. 874, il proprio parere
nella riunione convocata il 5 del  predetto  mese  presso  lo  stesso
Ministero,  con  l'avvertenza  che  l'eventuale assenza sarebbe stata
ritenuta  come  tacita  rinuncia   al   diritto   dell'organizzazione
sindacale ad essere sentita;
  Visto il verbale relativo alle risultanze della consultazione delle
organizzazioni sindacali invitate alla riunione del 5 ottobre 1990;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 6 dicembre 1990;
  Ritenuto  di  non  poter  condividere  il  parere  espresso   dalla
Commissione  nazionale  per la realizzazione della parita' tra uomo e
donna, con nota in data 17 gennaio 1991, riguardo alla determinazione
in m 1,58 anziche' in m 1,60 del limite minimo di  statura  richiesto
per  l'ammissione  delle  donne  ai concorsi per la nomina ad allievo
guardia e ad ufficiale del  Corpo  forestale  dello  Stato,  cio'  in
quanto  il  limite  stabilito in m 1,60 e' indispensabile perche' sia
garantito  un  efficiente  disimpegno  del   servizio   nell'ambiente
naturale montano in cui lo stesso deve essere espletato;
  Sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 5 (Ministero dell'agricoltura e delle  foreste:  Corpo  fore-
stale  dello  Stato). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina
ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato  e'
richiesta  una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a
metri 1,60 per le donne.".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  comma  4  dell'art.  1  della  legge  n. 149/1990
          (Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo  forestale
          dello  Stato)  e'  cosi'  formulato:  "4.  Con  decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge con le modalita'  di  cui  all'art  2  della
          legge  13  dicembre 1986, n. 874, saranno stabiliti i nuovi
          limiti minimi di statura  rispetto  a  quelli  fissati  con
          l'art.  5  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri 22 luglio 1987, n. 411".
             - L'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti  i
          limiti   di  altezza  per  la  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici), che di seguito viene riprodotto,  stabilisce  le
          modalita'  di  emanazione  del  decreto  del Presidente del
          Consiglio dei Ministri relativo ai  limiti  di  altezza  ed
          alla misura di detti limiti in base a mansioni e qualifiche
          speciali:
             "Art.  2.  -  1. Entro i successivi novanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   il
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con
          proprio  decreto,  sentiti  i  Ministri   interessati,   le
          organizzazioni   sindacali   piu'   rappresentative   e  la
          Commissione nazionale per la  realizzazione  della  parita'
          tra  uomo  e  donna  istituita  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, le mansioni e  qualifiche  speciali
          per  le quali e' necessario definire un limite di altezza e
          la misura di detto limite.
             2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi
          gia' banditi alla data di entrata in vigore della  presente
          legge".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilische che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il D.P.C.M. n. 411/1987 regola gli specifici limiti di
          altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.