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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 195

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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Testo in vigore dal: 14-12-2008
al: 3-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle norme in materia valutaria,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
norme sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica; 
  Visto il decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed  in  particolare
l'articolo 3, relativo all'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti
al seguito, da  e  verso  l'estero,  da  parte  di  residenti  e  non
residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari; 
  Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del  10  giugno  1991,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante  norme
in  materia  di  circolazione  transfrontaliera   di   capitali,   in
attuazione della direttiva 91/308/CEE; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  153,  recante
integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di
riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; 
  Vista  la  direttiva  2001/97/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 4 dicembre  2001,  recante  modifica  della  direttiva
91/308/CEE del  Consiglio  relativa  alla  prevenzione  dell'uso  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di  attivita'
illecite; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005,  relativo  ai  controlli  sul  denaro
contante in entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa; 
  Vista  la  direttiva  2005/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa  alla  prevenzione  dell'uso
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
per  prevenire,  contrastare  e  reprimere   il   finanziamento   del
terrorismo e l'attivita' dei  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e di  finanziamento  del  terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2007),  ed  in  particolare
l'articolo 15; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 settembre 2008; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 novembre 2008; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della giustizia; 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Definizioni 
 
 
  1. Nel presente decreto si intendono per: 
   a) autorita' competenti:  l'Agenzia  delle  dogane,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, la Unita' di informazione  finanziaria
e la Guardia di finanza, ciascuna per le competenze  individuate  nel
presente decreto; 
   b) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e  la  data
di nascita, la cittadinanza, lo  Stato  e  il  comune  di  residenza,
nonche' il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da  persona
fisica, la denominazione, la sede legale,  il  codice  fiscale  o  la
partita IVA; 
   c) denaro contante: 
    1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; 
    2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti
monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli  strumenti
negoziabili,  compresi  assegni,  effetti  all'ordine  e  mandati  di
pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di
un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in  forma  tale  che  il
relativo  titolo  passi  alla  consegna;  gli  strumenti  incompleti,
compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento,  firmati
ma privi del nome del beneficiario; 
   d)   finanziamento   del   terrorismo:   le   attivita'   definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  22
giugno 2007, n. 109; 
   e) riciclaggio: le attivita' definite dall'articolo 2, commi 1,  2
e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio  decreto,
puo' modificare o integrare la lettera c) del comma 1. 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 marzo
          1988,  n.  148, e' pubblicato nel supplemento ordinari alla
          Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1988, n. 108.
             -  Il  decreto  legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
          222.
             -  L'art.  3  del  decreto-legge  28 giugno1990, n. 167,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 15,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 4
          agosto 1990, n. 227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
          agosto  1990,  n.  186, e abrogato dall'art. 13, lettera a)
          del presente decreto, recava:
             «Trasferimenti  al  seguito  di  denaro, titoli e valori
          mobiliari».
             -  La  direttiva 91/308/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          28 giugno 1991, n. L 166.
             -  Il  decreto  legislativo  30  aprile  1997, n. 125 e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  15 maggio 1997, n.
          111.
             -  Il  decreto  legislativo  26  maggio1997,  n.  153 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136.
             -  La  direttiva 2001/97/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          28 dicembre 2001, n. L 344.
             -  Il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          supplemento ordinario.
             -  Il  regolamento (CE) n. 1889/2005 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309.
             -  La  direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          25 novembre 2005, n. L 309.
             -  Il  decreto  legislativo  22  giugno  2007, n. 109 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2007, n. 172.
             -  Il  decreto  legislativo  21 novembre 2007, n. 231 e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 dicembre 2007, n.
          290, supplemento ordinario.
             -  L'art.  15  della  legge  25  febbraio  2008,  n. 34,
          pubblicata   Gazzetta   Ufficiale  6  marzo  2008,  n.  56,
          supplemento ordinario, cosi' recita:
             Art.  15 (Disposizioni occorrenti per modifiche di norme
          in  materia  valutaria  per effetto del regolamento (CE) n.
          1889/2005  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 26
          ottobre  2005, relativo ai controlli sul denaro contante in
          entrata  nella Comunita' o in uscita dalla stessa). - 1. Il
          Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine di sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          nel  rispetto  dei principi e criteri direttivi generali di
          cui  all'art. 2 nonche' di quelli specifici di cui al comma
          2  del  presente  articolo  e  secondo  le procedure di cui
          all'art.  1, commi 2, 3 e 4, uno o piu' decreti legislativi
          recanti  norme  integrative,  correttive,  modificative  ed
          abrogative  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
          marzo  1988,  n.  148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
          167,  convertito  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto
          1990,  n.  227,  del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
          125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e di
          tutte  le  disposizioni  normative  relative  alla  materia
          valutaria  alla luce delle norme introdotte dal regolamento
          (CE)  n.  1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  26  ottobre  2005,  relativo  ai  controlli sul denaro
          contante  in  entrata  nella  Comunita'  o  in uscita dalla
          stessa,  salva  la  possibilita'  di  emanare  disposizioni
          integrative  e correttive entro diciotto mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  di ciascuno dei decreti legislativi di
          cui  al presente comma, nel rispetto dei principi e criteri
          direttivi generali di cui all'art. 2 e secondo le procedure
          di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.
             2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
              a) coordinare le disposizioni normative del regolamento
          (CE) n. 1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento
          delle   direttive  comunitarie  relative  alla  prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
          proventi  di  attivita'  criminose  e  di finanziamento del
          terrorismo;
              b)   mantenere   l'obbligo  di  dichiarazione  previsto
          dall'art.  1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e
          dall'art.  3  del  decreto-legge  28  giugno  1990, n. 167,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
          n.  227,  e  coordinarlo  ed  armonizzarlo con l'obbligo di
          dichiarazione disciplinato dall'art. 3 del regolamento (CE)
          n. 1889/2005;
              c)  prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio
          di  informazioni,  tramite  supporti  informatici,  tra  le
          autorita'  competenti  ai  sensi  del  regolamento  (CE) n.
          1089/2005 e le autorita' di cui all'art. 22 della direttiva
          2005/60/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
          ottobre  2005,  nonche'  le  autorita'  competenti di altri
          Stati membri e di un Paese terzo e la Commissione;
              d)  garantire  la  semplificazione,  la trasparenza, la
          celerita',   l'economicita'   e   l'efficacia   dell'azione
          amministrativa  e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo
          anche  procedimenti  distinti  a  seconda  delle violazioni
          commesse   e  delle  sanzioni  applicabili,  apportando  le
          conseguenti  modifiche  alla  fase dell'accertamento e agli
          adempimenti oblatori;
              e)   riordinare  il  regime  sanzionatorio,  garantendo
          l'effettivita'  dell'obbligo  di dichiarazione e prevedendo
          sanzioni     amministrative    efficaci,    dissuasive    e
          proporzionate,  entro  i  limiti  minimi e massimi previsti
          dalla normativa vigente.
             3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non devono
          derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza
          pubblica.».
             - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   25   giugno  2008,  n.  147,
          supplemento  ordinario, convertito con legge 6 agosto 2008,
          n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008,
          n. 19.».
          Nota all'art. 1:
             -  L'art.  1,  comma  1,  lettera  a) del citato decreto
          legislativo 22 giugno 2007, n. 109, cosi' recita:
             «Art  1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
          valgono le seguenti definizioni:
              a)  per  «finanziamento  del  terrorismo»  si  intende:
          «qualsiasi  attivita'  diretta,  con  qualsiasi mezzo, alla
          raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito,
          alla  custodia  o  all'erogazione  di  fondi  o  di risorse
          economiche,  in  qualunque  modo  realizzati,  destinati ad
          essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere
          uno  o  piu'  delitti con finalita' di terrorismo o in ogni
          caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti
          con  finalita'  di terrorismo previsti dal codice penale, e
          cio'  indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e
          delle  risorse  economiche  per  la commissione dei delitti
          anzidetti; ».
             -   L'art.  2,  commi  1,  2  e  3  del  citato  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cosi' recita:
             «Art.  2  (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento
          del  terrorismo e finalita' del decreto). - 1. Ai soli fini
          del  presente  decreto  le  seguenti  azioni,  se  commesse
          intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
              a)   la   conversione   o  il  trasferimento  di  beni,
          effettuati  essendo  a  conoscenza  che  essi provengono da
          un'attivita'  criminosa  o  da  una  partecipazione  a tale
          attivita',  allo scopo di occultare o dissimulare l'origine
          illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare  chiunque sia
          coinvolto  in  tale  attivita' a sottrarsi alle conseguenze
          giuridiche delle proprie azioni;
              b)  l'occultamento  o  la  dissimulazione  della  reale
          natura,  provenienza,  ubicazione, disposizione, movimento,
          proprieta'  dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati
          essendo   a   conoscenza   che   tali  beni  provengono  da
          un'attivita'  criminosa  o  da  una  partecipazione  a tale
          attivita';
              c)  l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni
          essendo  a conoscenza, al momento della loro ricezione, che
          tali  beni  provengono  da  un'attivita' criminosa o da una
          partecipazione a tale attivita';
              d)  la  partecipazione  ad  uno  degli atti di cui alle
          lettere  precedenti,  l'associazione  per  commettere  tale
          atto,  il  tentativo  di  perpetrarlo, il fatto di aiutare,
          istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di
          agevolarne l'esecuzione.
             2.  Il  riciclaggio  e'  considerato  tale  anche  se le
          attivita'  che  hanno  generato i beni da riciclare si sono
          svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un
          Paese terzo.
             3.  La  conoscenza,  l'intenzione  o  la  finalita', che
          debbono  costituire  un elemento degli atti di cui al comma
          1,   possono   essere   dedotte  da  circostanze  di  fatto
          obiettive.».