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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 settembre 2008, n. 174

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/2008
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  22-11-2008

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la direttiva 2007/19/CE della Commissione del 6 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Visto il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000, n. 210 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;
Visto il decreto 4 maggio 2006, n. 227 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE;
Visto il decreto 23 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2008, concernente la delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato, On.le Francesca Martini;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 5 giugno 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 28 agosto 2008;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'articolo 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e modificato da ultimo dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, è sostituito come segue:
«1. Le disposizioni di cui al presente Capo I si applicano ai seguenti materiali e oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a essere messi a contatto con i prodotti alimentari o sono già a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione (di seguito «materiali e oggetti di materia plastica»):
a) ai materiali e agli oggetti, nonché alle parti di essi, costituiti esclusivamente di materia plastica;
b) ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato;
c) agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia plastica che costituiscono i coperchi composti esclusivamente da due o più strati di diversi tipi di materiali.
2. Per «materia plastica» si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.
3. Per «materiale od oggetto di materia plastica multistrato» si intende un materiale o oggetto di materia plastica composto da due o più strati di materiali, ciascuno dei quali realizzato esclusivamente in materia plastica, tenuti insieme da adesivi o mediante altri mezzi. La composizione di ogni strato di materiale plastico di un materiale o oggetto deve essere conforme al presente regolamento.
4. Per «barriera funzionale di materia plastica» si intende una barriera composta di uno o più strati di materia plastica che assicura che il materiale o oggetto finito sia conforme all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle disposizioni del presente regolamento.
5. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da due o più strati - ognuno dei quali è costituito esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente:
a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell'allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci;
b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione I, parte B alle condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci;
c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti come additivi alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, che non devono migrare:
1) nei prodotti alimentari finiti in quantità tale da svolgere una funzione tecnologica;
2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni più basse loro applicabili;
3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni di cui all'allegato II, sezione I, Parte B.
6. Per la preparazione dei materiali ed oggetti di plastica multistrato in deroga a quanto previsto al comma 3, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una barriera funzionale di materia plastica può, sempre che il materiale o l'oggetto finito sia conforme ai limiti di migrazione globale e specifici di cui al presente regolamento:
a) non essere conforme alle restrizioni e specifiche di cui al presente regolamento;
b) essere fabbricato con sostanze diverse da quelle comprese nel presente regolamento.
7. Le sostanze di cui al comma 6, lettera b) non devono appartenere ad alcuna delle categorie seguenti:
a) sostanze classificate come sostanze di comprovata o sospetta «cancerogeneicita», «mutagenicita» o «tossicità per la riproduzione» di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, aggiornato con la direttiva 2004/73/CE recante il 29° adeguamento al progresso tecnico e recepita con il decreto 28 febbraio 2006 (S.O. n. 100 del 20/04/2006);
b) sostanze classificate come sostanze «cancerogene», «mutagene» o «tossiche per la riproduzione» in base al principio della responsabilità personale, secondo quanto previsto dall'allegato VI della direttiva 67/548/CEE aggiornato con la direttiva 2001/59/CE recante il 28° adeguamento al progresso tecnico e recepita con il decreto 14 giugno 2002 (S.O. n. 244 del 17/10/2002).
8. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.
9. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parti A e B, possono essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste per la produzione di:
rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;
siliconi;
resine epossidiche;
materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito di materia plastica e almeno uno strato non è costituito esclusivamente di materia plastica.
10. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all'allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche si applicano anche alle resine di cui al precedente comma 9.
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
- La direttiva 2007/19/CE della Commissione del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è stata pubblicata nella GUUE serie L n. 91 del 31 marzo 2007 ed è stata oggetto di rettifica pubblicata nella GUUE serie L n. 97 del 12 aprile 2007.
- Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».
- Il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE) è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993.
- Il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000 n. 210 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000.
- Il decreto ministeriale 4 maggio 2006 n. 227 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006.
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Nota all'articolo 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto 21 marzo 1973, così come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 9. - "1. Le disposizioni di cui al presente Capo I si applicano ai seguenti materiali e oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a essere messi a contatto con i prodotti alimentari o sono già a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione (di seguito `materiali e oggetti di materia plastica):
a) ai materiali e agli oggetti, nonché alle parti di essi, costituiti esclusivamente di materia plastica;
b) ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato;
c) agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia plastica che costituiscono i coperchi composti esclusivamente da due o più strati di diversi tipi di materiali.
2. Per "materia plastica" si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.
3. Per "materiale od oggetto di materia plastica multistrato" si intende un materiale o oggetto di materia plastica composto da due o più strati di materiali, ciascuno dei quali realizzato esclusivamente in materia plastica, tenuti insieme da adesivi o mediante altri mezzi. La composizione di ogni strato di materiale plastico di un materiale o oggetto deve essere conforme al presente regolamento.
4. Per "barriera funzionale di materia plastica" si intende una barriera composta di uno o più strati di materia plastica che assicura che il materiale o oggetto finito sia conforme all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle disposizioni del presente regolamento.
5. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da due o più strati - ognuno dei quali è costituito esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente:
a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell'allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci;
b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione I, parte B alle condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci;
c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti come additivi alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, che non devono migrare:
1) nei prodotti alimentari finiti in quantità tale da svolgere una funzione tecnologica;
2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni più basse loro applicabili;
3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni di cui all'allegato II, sezione I, Parte B.
6. Per la preparazione dei materiali ed oggetti di plastica multistrato in deroga a quanto previsto al comma 3, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una barriera funzionale di materia plastica può, sempre che il materiale o l'oggetto finito sia conforme ai limiti di migrazione globale e specifici di cui al presente regolamento:
a) non essere conforme alle restrizioni e specifiche di cui al presente regolamento;
b) essere fabbricato con sostanze diverse da quelle comprese nel presente regolamento.
7. Le sostanze di cui al comma 6, lettera b) non devono appartenere ad alcuna delle categorie seguenti:
a) sostanze classificate come sostanze di comprovata o sospetta «cancerogeneicita», «mutagenicita» o «tossicità per la riproduzione» di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, aggiornato con la direttiva 2004/73/CE recante il 29° adeguamento al progresso tecnico e recepita con il decreto 28 febbraio 2006 (S.O. n. 100 del 20 aprile 2006);
b) sostanze classificate come sostanze" «cancerogene», «mutagene» o «tossiche per la riproduzione» in base al principio della responsabilità personale, secondo quanto previsto dall'allegato VI della direttiva 67/548/CEE aggiornato con la direttiva 2001/59/CE recante il 28° adeguamento al progresso tecnico e recepita con il decreto 14 giugno 2002 (S.O. n. 244 del 17 ottobre 2002).
8. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.
9. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parti A e B, possono essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste per la produzione di:
rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;
siliconi;
resine epossidiche;
materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito di materia plastica e almeno uno strato non è costituito esclusivamente di materia plastica.
10. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all'allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche si applicano anche alle resine di cui al precedente comma 9».