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DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2008, n. 158

Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2008, n. 199 (in G.U. 19/12/2008, n.296).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2013)
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Testo in vigore dal: 1-3-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  ulteriormente
garantire il  contenimento  del  disagio  abitativo  relativamente  a
particolari categorie sociali di conduttori assoggettati a  procedure
esecutive di rilascio nei comuni capoluogo delle aree  metropolitane,
nonche' nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 ottobre 2008; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di  ridurre  il  disagio  abitativo  e  di  favorire  il
passaggio da  casa  a  casa  per  le  particolari  categorie  sociali
individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n.
9, in attesa della realizzazione  delle  misure  e  degli  interventi
previsti  dal  Piano  nazionale  di   edilizia   abitativa   di   cui
all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  l'esecuzione
dei provvedimenti di rilascio per  finita  locazione  degli  immobili
adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino al  15  ottobre  2008  ai
sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.
31, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2012, nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. (6)((7)) 
  1-bis. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998,  n.
431, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "I  bandi  per  la
concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro  il
30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per
l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria". 
  1-ter. La  sospensione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  ai
provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del  contratto
da parte del locatore ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 dicembre
1998, n. 431. 
  2. Fino alla scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  1  trovano
applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi  2,  4,  5  e  6,
della legge 8 febbraio 2007, n. 9, nonche', limitatamente  ai  comuni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005,  n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  luglio  2005,  n.
148, i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge n.
9 del 2007. 
  3. Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo, valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in  4,54
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica. 
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche  ai  fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  4-bis. Al fine di  adeguare  gli  strumenti  di  vigilanza  per  la
realizzazione del Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n.  133,  alla  voce  n.  668  dell'allegato  A  di  cui
all'articolo 24 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008,  relativa
al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, le parole: "Artt. da 118  a
138" sono sostituite dalle seguenti: "Artt. da 118 a 124". 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
412) che "E' prorogato  al  31  dicembre  2013  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199." 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 4,  comma  8)  che
"E' prorogato al 31 dicembre 2014 il termine  previsto  dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008,  n.  158,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199".