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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonchè le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
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vigente al 08/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-5-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di
tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164,  recante:  norme  per  la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  agosto  1991, n. 277, recante:
attuazione   delle   direttive  n.  80/1107/CEE,  n.  82/605/CEE,  n.
83/477/CEE,  n.  86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici,  fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo
7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
  Visto  il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante:
attuazione   delle   direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,
89/656/CEE,    90/269/CEE,    90/270/CEE,   90/394/CEE,   90/679/CEE,
93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,   98/24/CE,   99/38/CE,  99/92/CE,
2001/45/CE,   2003/10/CE,  2003/18/CE  e  2004/40/CE  riguardanti  il
miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 dicembre 1994, n. 758, recante:
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 493, recante
attuazione  della  direttiva  92/58/CEE  concernente  le prescrizioni
minime  per  la  segnaletica  di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 494, recante
attuazione  della  direttiva  92/57/CEE  concernente  le prescrizioni
minime  di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231, recante
disciplina   della   responsabilita'   amministrativa  delle  persone
giuridiche,  delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive di
personalita'  giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della legge 29
settembre 2000, n. 300;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione  delle  deleghe  in  materia  di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Vista   la  direttiva  2004/40/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza
e  salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 187, recante
attuazione  della  direttiva  2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
  Vista   la  direttiva  2006/25/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di
sicurezza  e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
  Vista  la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre 2007, n. 257, recante
attuazione  della  direttiva  2004/40/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 marzo 2008;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture,  dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
per  le  politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  dell'interno, della difesa, della pubblica
istruzione,  della  solidarieta'  sociale,  dell'universita'  e della
ricerca,   per   gli   affari  regionali  e  le  autonomie  locali  e
dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto legislativo
costituiscono  attuazione  dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n.  123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia
di  salute  e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi
di  lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in
un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le
finalita'  di  cui  al  presente  comma  nel rispetto delle normative
comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in
conformita'  all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano,   e   alle   relative   norme   di   attuazione,  garantendo
l'uniformita'  della  tutela  delle  lavoratrici e dei lavoratori sul
territorio  nazionale  attraverso  il rispetto dei livelli essenziali
delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo  alle  differenze di genere, di eta' e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
  2.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge 4
febbraio   2005,   n.   11,  le  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo,  riguardanti  ambiti  di  competenza  legislativa  delle
regioni  e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere
sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni
e  nelle  province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata
la  normativa  regionale  e  provinciale e perdono comunque efficacia
dalla  data  di  entrata  in vigore di quest'ultima, fermi restando i
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della
Costituzione.
  3.  Gli  atti,  i  provvedimenti  e  gli  adempimenti attuativi del
presente  decreto  sono  effettuati  nel  rispetto  dei  principi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di
tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164,  recante:  norme  per  la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  agosto  1991, n. 277, recante:
attuazione   delle   direttive  n.  80/1107/CEE,  n.  82/605/CEE,  n.
83/477/CEE,  n.  86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici,  fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo
7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
  Visto  il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante:
attuazione   delle   direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,
89/656/CEE,    90/269/CEE,    90/270/CEE,   90/394/CEE,   90/679/CEE,
93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,   98/24/CE,   99/38/CE,  99/92/CE,
2001/45/CE,   2003/10/CE,  2003/18/CE  e  2004/40/CE  riguardanti  il
miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 dicembre 1994, n. 758, recante:
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 493, recante
attuazione  della  direttiva  92/58/CEE  concernente  le prescrizioni
minime  per  la  segnaletica  di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 494, recante
attuazione  della  direttiva  92/57/CEE  concernente  le prescrizioni
minime  di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231, recante
disciplina   della   responsabilita'   amministrativa  delle  persone
giuridiche,  delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive di
personalita'  giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della legge 29
settembre 2000, n. 300;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione  delle  deleghe  in  materia  di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Vista   la  direttiva  2004/40/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza
e  salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 187, recante
attuazione  della  direttiva  2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
  Vista   la  direttiva  2006/25/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di
sicurezza  e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
  Vista  la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre 2007, n. 257, recante
attuazione  della  direttiva  2004/40/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 marzo 2008;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture,  dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
per  le  politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  dell'interno, della difesa, della pubblica
istruzione,  della  solidarieta'  sociale,  dell'universita'  e della
ricerca,   per   gli   affari  regionali  e  le  autonomie  locali  e
dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto legislativo
costituiscono  attuazione  dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n.  123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia
di  salute  e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi
di  lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in
un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le
finalita'  di  cui  al  presente  comma  nel rispetto delle normative
comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in
conformita'  all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano,   e   alle   relative   norme   di   attuazione,  garantendo
l'uniformita'  della  tutela  delle  lavoratrici e dei lavoratori sul
territorio  nazionale  attraverso  il rispetto dei livelli essenziali
delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo  alle  differenze di genere, di eta' e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
  2.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge 4
febbraio   2005,   n.   11,  le  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo,  riguardanti  ambiti  di  competenza  legislativa  delle
regioni  e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere
sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni
e  nelle  province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata
la  normativa  regionale  e  provinciale e perdono comunque efficacia
dalla  data  di  entrata  in vigore di quest'ultima, fermi restando i
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della
Costituzione.
  3.  Gli  atti,  i  provvedimenti  e  gli  adempimenti attuativi del
presente  decreto  sono  effettuati  nel  rispetto  dei  principi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.