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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 dicembre 2007, n. 270

Regolamento recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, recante la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/2/2008
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Testo in vigore dal: 23-2-2008
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto  1982,  n.  777,  modificato  dall'articolo  3   del   decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004  riguardante  i  materiali  ed  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  104
del  20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato  da
ultimo con il decreto del Ministro della salute 18  aprile  2007,  n.
82; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2005, n. 299 recante aggiornamento del
decreto 21  marzo  1973  concernente  la  disciplina  igienica  degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; 
  Viste le richieste avanzate dagli operatori interessati riguardanti
l'inclusione di nuovi composti  tra  le  sostanze  autorizzate  nella
fabbricazione di materiali ed oggetti destinati a venire  a  contatto
con gli alimenti; 
  Viste la richiesta  del  Consorzio  nazionale  imballaggi  plastica
riguardante  l'inclusione  di   altri   vegetali   tra   i   prodotti
ortofrutticoli autorizzati  a  venire  a  contatto  con  le  cassette
ottenute da materiali di secondo impiego; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso  nella
seduta del 1° marzo 2007; 
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione   dell'Unione   europea
effettuata in data 27 marzo 2007 ai sensi della direttiva 98/34/CE; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  17  settembre
2007; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 12 ottobre 2007; 
                   Adotta il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  Al  decreto  ministeriale  21  marzo   1973,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104  del  20  aprile
1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nell'allegato II, sezione 1ª: materie  plastiche,  parte  A  -
Resine e' aggiunta, in fine, la voce «Silicio biossido  amorfo»  alle
seguenti condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego: 
      «Prodotto  da  esametildisilossano  e  esametildisilazano   con
sorgente  pulsata  di  microonde.  Spessore  del   rivestimento   non
superiore a 100 nm e solo per rivestimento bistrato di contenitori in
PET; 
    b) nell'allegato II, Sezione 1ª: materie  plastiche,  Parte  B  -
Additivi per materie plastiche e' aggiunta, in ordine  di  numero  di
riferimento CEE, la seguente sostanza: 
 
    

+---------+-----------+------------------------------+--------------+
|         |           |                              |Restrizioni   |
|N° PM/REF|  N. CAS   |             Nome             |e/o specifiche|
+---------+-----------+------------------------------+--------------+
|         |           |N,N'-dicicloesil-2,6-naftalene|              |
|  47500  |153250-52-3|dicarbossamide                |   LMS 5mg/kg |
+---------+-----------+------------------------------+--------------+
  
    
 
    c) nell'allegato II, Sezione: 2 gomme, Parte  B  -  additivi  per
elastomeri e' aggiunta, in fine, la seguente voce: 
      «Prodotto      di      reazione       tra       N-fenil-N'-(1-3
-dimetilbutil)p-fenilendiammina e ter  C10-C13  glicidil  tioetere  a
prevalente  contenuto  di  C12  con  le  seguenti   restrizioni   e/o
specifiche. 
  Solo per: 
    i. materiali ed oggetti di uso ripetuto destinati al contatto con
alimenti per  i  quali  sono  previste  prove  di  migrazione  con  i
simulanti A e C, per tempi di contatto non superiori a  10  minuti  e
temperature non superiori a 40° C. 
  In quantita' massima non superiore a 2,4 % p/p. 
    ii. Materiali ed oggetti di uso ripetuto, destinati  al  contatto
dinamico, in impianti di mungitura meccanica.  In  quantita'  massima
non superiore a 2,4%p/p. 
  Tuttavia i prodotti finiti non devono rilasciare ammine  aromatiche
primarie (espresse come anilina) in quantita' rivelabile  (limite  di
Rivelabilita=0,02  mg/kg  di  alimento  o  di  simulante  alimentare,
compresa tolleranza analitica). 
    d)  l'allegato  V  e'  sostituito   dall'allegato   al   presente
regolamento. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cassette
legalmente  prodotte  e/o  commercializzate   in   un   altro   Stato
dell'Unione  europea  e  a  quelle  legalmente  prodotte  nei   Paesi
contraenti dell'accordo sullo spazio economico  europeo,  nonche'  in
Turchia. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 12 dicembre 2007 
                                                   Il Ministro: Turco 
Visto, il Guardasigilli: Mastella 
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008 
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla 
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 52 
          Avvertenze:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbliba
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  i  provvedimenti  comunitari  vengono  forniti gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (G.U.U.E.)
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica   23 agosto   1982,  n.  777  (Attuazione  della
          direttiva  CEE  n.  76/893  relativa  ai  materiali ed agli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari),  cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
          legislativo  25 gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva  89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
          destinati  a  venire a contatto con i prodotti alimentari),
          e' il seguente:
              «Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
          sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
              2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro,  di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata, di
          ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
          contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
          1974,  13 settembre  1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243.
              3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
          superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita'  da  quanto  stabilito  nei  decreti  di cui ai
          commi 1  e  2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a
          tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire cinquemilioni a lire
          quindicimilioni».
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  1935/2004  del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i
          materiali  e  oggetti  destinati  a venire a contatto con i
          prodotti  alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
          89/109/CEE  e'  stato  publicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          dell'Unione europea serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
              -   Il   decreto   22 dicembre  2005,  n.  299  recante
          aggiornamento  del  decreto  21 marzo  1973  concernente la
          disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
          destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
          con  sostanze  d'uso  personale,  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 37 del
          14 febbraio 2006.
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -  La  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  22  giugno  1998  che prevede una procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni  tecniche  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea L 204 del 21 luglio 1998.