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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n. 265

Regolamento concernente disposizioni in materia di nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/2/2008
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-2-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti
caratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa  dell'Esercito  della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia
di finanza;
  Visto il decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941, recante
regolamento per le matricole del Regio Esercito;
  Vista  la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
concernente ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972,
n. 795, recante nuove norme sul servizio matricolare della Guardia di
finanza;
  Vista   la   legge  10 maggio  1983,  n.  212,  recante  norme  sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
finanza;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni,  concernente  attuazione  dell'articolo 3  della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.  34,  concernente  regolamento recante norme per la determinazione
della  struttura  ordinativa  del  Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e
23;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 67, recante
disposizioni   integrative   e   correttive  al  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n.  199,  in  materia  di  nuovo  inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo  2001, n. 68, concernente
adeguamento  dei  compiti  del  Corpo della Guardia di finanza, ed in
particolare l'articolo 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo  2001, n. 69, concernente
riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184,  recante regolamento recante disciplina in materia di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
  Considerata  l'esigenza,  tenuto  anche  conto  dei  nuovi  profili
ordinativi  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  di apportare le
necessarie  varianti  alle  disposizioni  sui  documenti matricolari,
adottando pertinenti soluzioni di natura tecnico-informatica;
  Acquisito,   ai   sensi  dell'articolo 154,  comma 4,  del  decreto
legislativo  27 giugno 2003, n. 196, il parere dell'Autorita' garante
per  la  protezione  dei  dati personali, espresso in data 19 ottobre
2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 novembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Compiti
  1.  Il  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  attraverso  il proprio
servizio matricolare ed avvalendosi di sistemi informatici, individua
ed  acquisisce le notizie curriculari del proprio personale rilevanti
per  lo  stato  giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il trattamento
economico.
  2.  Il  presente  regolamento  si  applica a tutto il personale del
Corpo della Guardia di finanza, in servizio ed in congedo, nei limiti
delle previsioni di cui all'articolo 6.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Il  testo  dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
              - La   legge  5 novembre  1962,  n.  1695,  concernente
          «Documenti     caratteristici    degli    ufficiali,    dei
          sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della
          Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di finanza», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 1962, n.
          329.
              - La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento
          del  corpo  della  Guardia di finanza», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre
          1972,  n.  795,  abrogato dal presente decreto, reca «Nuove
          norme sul servizio matricolare della Guardia di finanza» ed
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1972, n.
          330;
              - La  legge  10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul
          reclutamento,    gli    organici    e   l'avanzamento   dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e  della Guardia di finanza», e' pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138;
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192;
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  199,
          recante  «Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
          direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia di
          finanza»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
          1999,  n.  34,  recante  «Regolamento  recante norme per la
          determinazione  della  struttura ordinativa del Corpo della
          Guardia  di  finanza,  ai  sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
          della  legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
              - Il   testo   degli   articoli  2  e  23  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          e' il seguente:
              «Art. 2. - (Ministeri).
              1. I Ministeri sono i seguenti:
                1) Ministero degli affari esteri;
                2) Ministero dell'interno;
                3) Ministero della giustizia;
                4) Ministero della difesa;
                5) Ministero dell'economia e delle finanze;
                6) Ministero dello sviluppo economico;
                7) Ministero del commercio internazionale;
                8) Ministero delle comunicazioni;
                9)  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e
          forestali;
                10)   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare;
                11) Ministero delle infrastrutture;
                12) Ministero dei trasporti;
                13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                14) Ministero della salute;
                15) Ministero della pubblica istruzione;
                16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
                17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
                18) Ministero della solidarieta' sociale.
              2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie
          disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni
          di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree
          funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal
          presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea.
              3.  Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con
          riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'.
              4.   I   Ministeri   intrattengono,  nelle  materie  di
          rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore,  fatte  salve  le  competenze  del ministero degli
          affari esteri.».
              «Art.     23     (Istituzione     del    Ministero    e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il ministero dell'economia
          e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
          Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
          e   attivita'  e  le  funzioni  relative  ai  rapporti  con
          autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  «testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione  amministrativa.  (Testo  A)», e' pubblicato
          nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale
          20 febbraio 2001, n. 42.
              - Il  decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n.  67,
          recante  «Disposizioni integrative e correttive del decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n.  199, in materia di nuovo
          inquadramento  del  personale non direttivo e non dirigente
          del  Corpo  della  Guardia  di  finanza», e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  26 marzo
          2001, n. 71.
              - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo
          2001,  n.  68,  recante  «Adeguamento dei compiti del Corpo
          della  Guardia  di finanza, a norma dell'art. 4 della legge
          31 marzo  2000,  n.  78»,  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, e'
          il seguente:
              «Art.  1  (Natura  e  dipendenza). - 1.  Il Corpo della
          Guardia  di  finanza  e'  forza  di  polizia ad ordinamento
          militare  con  competenza  generale  in materia economica e
          finanziaria   sulla   base   delle   peculiari  prerogative
          conferite dalla legge.
              2.    All'atto    della   istituzione   del   Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze,  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo
          della  Guardia  di  finanza  di  cui all'art. 1 della legge
          23 aprile  1959,  n.  189,  si intende riferita al Ministro
          dell'economia e delle finanze.».
              - Il   decreto   legislativo   19 marzo  2001,  n.  69,
          concernente   «Riordino   del   reclutamento,  dello  stato
          giuridico  e  dell'avanzamento  degli  ufficiali  del Corpo
          della  Guardia  di finanza, a norma dell'art. 4 della legge
          31 marzo  2000,  n.  78»,  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle   amministrazioni   pubbliche»,   e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  9 maggio
          2001, n. 106.
              - Il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
          «Codice  dell'amministrazione  digitale», e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 16 maggio
          2005, n. 112.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
          2006,  n.  184, concernente «Regolamento recante disciplina
          in  materia  di  accesso  ai  documenti amministrativi», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114;
              - Il   testo   dell'art.   154,  comma 4,  del  decreto
          legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,  recante «Codice in
          materia  di  protezione dei dati personali», pubblicato nel
          supplemento alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          e' il seguente:
              «Art. 154 (Compiti). - (Omissis).
              4.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun
          ministro    consultano    il    Garante    all'atto   della
          predisposizione  delle  norme  regolamentari  e  degli atti
          amministrativi   suscettibili  di  incidere  sulle  materie
          disciplinate dal presente codice.».