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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2007, n. 255

Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/2013)
Testo in vigore dal: 24-1-2008
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e in particolare
gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2 e 181, comma 1, lettera a),
che  fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili
e  giudiziari ed il termine per l'identificazione, con atto di natura
regolamentare,   dei   tipi  di  dati  trattati  e  delle  operazioni
effettuate;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante  «Riforma dell'organizzazione del Governo» e,
in  particolare,  gli  articoli da  23  a  26,  che  istituiscono  il
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   e  ne  disciplinano
l'ordinamento;
  Visto   il  decreto  ministeriale  28 settembre  2000,  n.  301,  e
successive  modificazioni, recante «Regolamento per il riordino della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze»;
  Visto  il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il cui articolo
2 stabilisce che la dipendenza del Corpo della guardia di finanza dal
Ministro  delle  finanze  e' da riferirsi al Ministro dell'economia e
delle finanze;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 luglio  2003,  n.  173,  recante
«Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003,
n.  385,  recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 17 marzo 1981
istitutivo  del  Fondo  di  previdenza per il personale del Ministero
delle   finanze   e  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
21 dicembre  1984,  n.  1034,  di  approvazione  del  regolamento per
l'amministrazione e l'erogazione del Fondo medesimo;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42, recante
«Codice  dei  beni culturali e del paesaggio», il quale, tra l'altro,
disciplina i trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la
conservazione,   l'ordinamento   e  la  comunicazione  dei  documenti
detenuti  negli  archivi  di Stato e negli archivi storici degli enti
pubblici;
  Visto  il  provvedimento generale del Garante per la protezione dei
dati   personali   del  30 giugno  2005  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 170 del
23 luglio 2005);
  Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari
da  parte  di  privati,  di  enti  pubblici  economici  e di soggetti
pubblici  (pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 1 alla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie  generale - n. 2 del
3 gennaio 2006);
  Considerato  che  l'articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003
non  si applica ai trattamenti di dati personali effettuati da organi
di  pubblica sicurezza, o da altri soggetti pubblici per finalita' di
tutela   dell'ordine   e   della   sicurezza  pubblica,  prevenzione,
accertamento  o  repressione dei reati effettuati in base ad espressa
disposizione  di  legge che preveda specificatamente il trattamento e
ritenuto,  pertanto,  di  non  includere  nel  presente regolamento i
trattamenti effettuati per il perseguimento di tali finalita';
  Considerato  che  il  citato articolo 20, ai sensi dell'articolo 47
dello  stesso  decreto legislativo, non si applica ai trattamenti per
ragioni  di  giustizia  e,  ritenuto,  pertanto, di non includere nel
presente  regolamento  i trattamenti effettuati, per il perseguimento
di  tale finalita', presso le segreterie delle Commissioni tributarie
e   la   segreteria  del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria;
  Ritenuta  la  necessita'  di provvedere ad individuare, altresi', i
tipi  di  dati  sensibili  e  giudiziari trattati dal citato Fondo di
previdenza per il personale del Ministero delle finanze;
  Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi
per  l'interessato  le  operazioni svolte, in particolare, pressoche'
interamente  mediante  i  siti  Web  o  volte  a  definire  in  forma
completamente automatizzata profili o personalita' degli interessati,
le  interconnessioni  e  i  raffronti  tra  banche di dati gestite da
diversi   titolari,   oppure   con  altre  informazioni  sensibili  e
giudiziarie  detenute  dal medesimo titolare del trattamento, nonche'
la comunicazione dei dati a terzi;
  Ritenuto  necessario indicare analiticamente nelle schede allegate,
con riferimento alle predette operazioni, quelle che possono spiegare
effetti   maggiormente   significativi   per   l'interessato   ed  in
particolare  le operazioni di comunicazione a terzi, trasferimenti di
dati  all'estero ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n.
196/2003, di interconnessione, raffronti e diffusione;
  Ritenuto,  altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni
ordinarie,  di  cui  all'articolo  4, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo  n.  196/2003,  che questo Ministero deve necessariamente
svolgere  per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico
individuate   per   legge  (operazioni  di  raccolta,  registrazione,
organizzazione,     conservazione,    consultazione,    elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione
e distruzione);
  Verificato,  per  quanto  concerne  i  trattamenti di cui sopra, il
rispetto  dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del
Codice  in  materia di protezione dei dati personali, con particolare
riferimento  alla  pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei
dati  sensibili  e  giudiziari  utilizzati  rispetto  alle  finalita'
perseguite,  all'indispensabilita'  delle  predette operazioni per il
perseguimento   delle   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico
individuate  per  legge,  nonche'  all'esistenza  di  fonti normative
idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;
  Acquisito  in  data  8 febbraio  2007  il parere del Garante per la
protezione  dei  dati personali, ai sensi dell'articolo 154, commi 1,
lettera g), 4 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Acquisito  il  parere  del  Dipartimento  degli  affari giuridici e
legislativi  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri in data
28 maggio 2007;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, adottato
dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del
5 marzo 2007;
  Udito il parere definitivo del predetto Consesso n. 777/07 adottato
dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del
17 settembre 2007;
  Visti  la  comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  a  norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota dell'Ufficio legislativo del 2 ottobre 2007;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento

  Il  presente  regolamento  identifica  i  tipi  di dati sensibili e
giudiziari  trattati  e  le  operazioni  eseguibili in relazione alle
finalita'  di  interesse  pubblico individuate da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e
delle  finanze,  dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
della  Guardia  di finanza e del Fondo di previdenza per il personale
del Ministero delle finanze.
            Avvertenza:
                Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Nota al titolo:
                -  Il  testo  degli articoli 20, 21 e 181 del decreto
          legislativo   30 giugno  2003,  n.  196,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  29 luglio  2003,  n.  174, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
                «Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di  soggetti  pubblici e' consentito solo se autorizzato da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i  tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
          eseguibili  e  le finalita' di rilevante interesse pubblico
          perseguite.
                2.   Nei  casi  in  cui  una  disposizione  di  legge
          specifica  la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma
          non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
          trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
          dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
          natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
          espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
          lettera g), anche su schemi tipo.
                3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
          una  disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che
          perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per
          le   quali   e'   conseguentemente  autorizzato,  ai  sensi
          dell'art.  26,  comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
          Il  trattamento  e' consentito solo se il soggetto pubblico
          provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
                4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
          di   cui   ai   commi 2  e  3  e'  aggiornata  e  integrata
          periodicamente.».
                «Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati
          giudiziari).  -  1.  Il  trattamento  di dati giudiziari da
          parte   di   soggetti   pubblici   e'  consentito  solo  se
          autorizzato   da   espressa   disposizione   di   legge   o
          provvedimento  del Garante che specifichino le finalita' di
          rilevante  interesse  pubblico  del  trattamento, i tipi di
          dati trattati e di operazioni eseguibili.
                2.  Le  disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4,
          si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
                «Art.  181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per
          i   trattamenti   di  dati  personali  iniziati  prima  del
          1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente
          codice:
                  a) l'identificazione    con    atto    di    natura
          regolamentare  dei  tipi  di  dati e di operazioni ai sensi
          degli   articoli 20,   commi 2  e  3,  e  21,  comma 2,  e'
          effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007;
                  b) la   determinazione   da   rendere   nota   agli
          interessati  ai  sensi dell'art. 26, commi 3, lettera a), e
          4,   lettera a),   e'  adottata,  ove  mancante,  entro  il
          30 giugno 2004;
                  c) le  notificazioni  previste  dall'art.  37  sono
          effettuate entro il 30 aprile 2004;
                  d) le  comunicazioni  previste  dall'art.  39  sono
          effettuate entro il 30 giugno 2004;
                  e) [le  modalita'  semplificate per l'informativa e
          la  manifestazione  del  consumo,  ove  necessario, possono
          essere  utilizzate  dal  medico  di  medicina generale, dal
          pediatra  di libera scelta e dagli organismi sanitari anche
          in    occasione    del   primo   ulteriore   contatto   con
          l'interessato, al piu' tardi entro il 30 settembre 2004];
                  f)  l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87,
          comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
                2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          introdotto  dall'art.  9  del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  281, restano in vigore fino alla data di entrata
          in vigore del presente codice.
                3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di
          cui  agli  articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C),
          e'  effettuata  in  sede di prima applicazione del presente
          codice entro il 30 giugno 2004.
                4.  Il materiale informativo eventualmente trasferito
          al  Garante  ai  sensi  dell'art.  43, comma 1, della legge
          31 dicembre  1996,  n.  675,  utilizzato  per  le opportune
          verifiche,  continua ad essere successivamente archiviato o
          distrutto in base alla normativa vigente.
                5.  L'omissione  delle generalita' e degli altri dati
          identificativi  dell'interessato  ai  sensi  dell'art.  52,
          comma 4,   e'   effettuata   sulle   sentenze  o  decisioni
          pronunciate  o  adottate  prima  dell'entrata in vigore del
          presente  codice solo su diretta richiesta dell'interessato
          e  limitatamente  ai  documenti pubblicati mediante rete di
          comunicazione  elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
          cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai
          sensi  dell'art.  51,  comma 1, sono adeguati alla medesima
          disposizione  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in
          vigore del presente codice.
                6.  Le confessioni religiose che, prima dell'adozione
          del   presente   codice,  abbiano  determinato  e  adottato
          nell'ambito  del  rispettivo ordinamento le garanzie di cui
          all'art.   26,   comma 3,  lettera a),  possono  proseguire
          l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.
                6-bis.  Fino  alla  data in cui divengono efficaci le
          misure  e  gli  accorgimenti  prescritti ai sensi dell'art.
          132,  comma 5, per la conservazione del traffico telefonico
          si  osserva  il  termine  di  cui  all'art. 4, comma 2, del
          decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».
            Note alle premesse:
                -  Per  i  testi  degli  articoli  20,  21  e 181 del
          succitato  decreto  legislativo  n. 196 del 2003 si veda la
          nota al titolo».
                -  Il  testo  degli  articoli da  23 a 26 del decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1999,  n.  203, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
                «Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
          -  1.  E'  istituito  il  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze.
                2.  Al  Ministero  sono  attribuite  le  funzioni e i
          compiti   spettanti  allo  Stato  in  materia  di  politica
          economica,  finanziaria e di bilancio, programmazione degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
          Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
          e   attivita'  e  le  funzioni  relative  ai  rapporti  con
          autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
                3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con le inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.
                «Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge,
          in  particolare,  le  funzioni  di  spettanza statale nelle
          seguenti aree funzionali:
                  a) politica    economica    e    finanziaria,   con
          particolare  riguardo  all'analisi  dei problemi economici,
          monetari   e  finanziari  interni  e  internazionali,  alla
          vigilanza  sui mercati finanziari e sul sistema creditizio,
          all'elaborazione  delle linee di programmazione economica e
          finanziaria,  alle  operazioni  di copertura del fabbisogno
          finanziario   e  di  gestione  del  debito  pubblico;  alla
          valorizzazione  dell'attivo  e  del  patrimonio dello Stato
          alla  gestione  di  partecipazioni  azionarie  dello Stato,
          compreso   l'esercizio   dei   diritti   dell'azionista   e
          l'alienazione  dei  titoli  azionari  di  proprieta'  dello
          Stato;  alla  monetazione; alla prevenzione delle frodi sui
          mezzi  di  pagamento  diversi  dalla  moneta  nonche' sugli
          strumenti  attraverso  i  quali viene erogato il credito al
          consumo  e  dell'utilizzazione  del  sistema  finanziario a
          scopo  di  riciclaggio,  ferme  restando  le competenze del
          Ministero dell'interno in materia;
                  b) politiche,  processi  e adempimenti di bilancio,
          con  particolare  riguardo  alla  formazione e gestione del
          bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
          e  la  verifica  dei  relativi andamenti e flussi di cassa,
          assicurandone  il raccordo operativo con gli adempimenti in
          materia  di  copertura  del fabbisogno finanziario previsto
          dalla    lettera a),    nonche'    alla    verifica   della
          quantificazione  degli  oneri derivanti dai provvedimenti e
          dalle  innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
          pubblica,  coordinandone  e  verificandone  gli andamenti e
          svolgendo   i   controlli  previsti  dall'ordinamento,  ivi
          comprese   le   funzioni   ispettive   ed  i  controlli  di
          regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi
          della normativa vigente, dagli uffici centrali del bilancio
          costituiti   presso   i   Ministeri   e   dalle  ragionerie
          provinciali dello Stato;
                  c) programmazione    economica    e    finanziaria,
          coordinamento  e  verifica degli interventi per lo sviluppo
          economico  territoriale  e  settoriale e delle politiche di
          coesione,  anche avvalendosi delle camere di commercio, con
          particolare  riferimento  alle aree depresse, esercitando a
          tal  fine  le funzioni attribuite dalla legge in materia di
          strumenti  di  programmazione negoziata e di programmazione
          dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
                  d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle
          funzioni  di  cui  all'art.  56,  all'analisi  del  sistema
          fiscale  e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
          erariali  in  sede nazionale, comunitaria e internazionale,
          alle  attivita'  di  coordinamento,  indirizzo, vigilanza e
          controllo  previste  dalla  legge  sulle  agenzie fiscali e
          sugli  altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
          in  materia  di  tributi  ed entrate erariali di competenza
          dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
          sistema  informativo della fiscalita' e della rete unitaria
          di  settore,  alla  informazione  istituzionale nel settore
          della  fiscalita',  alle  funzioni  previste dalla legge in
          materia  di  demanio,  catasto e conservatorie dei registri
          immobiliari;
                  e) amministrazione generale, servizi indivisibili e
          comuni   del   Ministero,  con  particolare  riguardo  alle
          attivita'  di  promozione,  coordinamento  e sviluppo della
          qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
          delle   risorse;   linee  generali  e  coordinamento  delle
          attivita'  concernenti  il  personale del Ministero; affari
          generali   ed  attivita'  di  gestione  del  personale  del
          Ministero    di    carattere    comune   ed   indivisibile;
          programmazione  generale  del  fabbisogno  del  Ministero e
          coordinamento  delle  attivita'  in materia di reclutamento
          del  personale  del  Ministero;  rappresentanza della parte
          pubblica  nei rapporti sindacali all'interno del Ministero;
          tenuta   della   banca   dati,  del  ruolo  e  del  sistema
          informativo    del    personale   del   Ministero;   tenuta
          dell'anagrafe  degli incarichi del personale del Ministero;
          servizi    del   Tesoro,   incluso   il   pagamento   delle
          retribuzioni,   ed  acquisti  centralizzati;  coordinamento
          della comunicazione istituzionale del Ministero.
                1-bis.  Le  funzioni  in  materia  di organizzazione,
          programmazione  del  fabbisogno, reclutamento, formazione e
          gestione  del  personale  delle  singole  aree  sono svolte
          nell'ambito delle stesse aree.».
                «Art. 25 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del  presente  decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
          essere   superiore  a  cinque,  in  riferimento  alle  aree
          funzionali  definite  nel  precedente articolo. Il Servizio
          consultivo  ed  ispettivo  tributario  opera  alle  dirette
          dipendenze del Ministro.
                2.  L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
          disciplinata  ai  sensi  dell'art.  4  del presente decreto
          legislativo,  svolge  le  funzioni  attribuite al Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  in  materia  di  giochi,
          scommesse   e  concorsi  pronostici,  ivi  comprese  quelle
          riguardanti  i  relativi  tributi,  fatta  eccezione per le
          imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in
          materia   di  amministrazione,  riscossione  e  contenzioso
          concernenti le accise sui tabacchi lavorati.».
                «Art.  26 (Riforma del Ministero delle finanze). - 1.
          In  attesa della costituzione del Ministero dell'economia e
          delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi
          dalla  data  dell'entrata  in  vigore  del presente decreto
          legislativo,  si  provvede,  anche in fasi successive, alla
          trasformazione    del   Ministero   delle   finanze,   alla
          istituzione    delle   agenzie   fiscali   e   all'ordinato
          trasferimento  delle  funzioni  e delle risorse, secondo le
          disposizioni  e  con le modalita' stabilite dal capo II del
          titolo V.».
                -  Il  decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301
          (Regolamento  recante  norme  per  il riordino della Scuola
          superiore  dell'economia  e  delle  finanze)  e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n. 250.
                -  Il  testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo
          19 marzo  2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del
          Corpo  della  guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della
          legge 31 marzo 2000, n. 78», e' il seguente:
                «Art.  2 (Tutela del bilancio). - 1. Fermi restando i
          compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
          189,  e  dalle  altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo
          della  guardia  di  finanza  assolve le funzioni di polizia
          economica  e  finanziaria  a  tutela del bilancio pubblico,
          delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.
                2. A tal fine, al Corpo della guardia di finanza sono
          demandati  compiti  di  prevenzione,  ricerca e repressione
          delle violazioni in materia di:
                  a) imposte  dirette e indirette, tasse, contributi,
          monopoli  fiscali  e ogni altro tributo, di tipo erariale o
          locale;
                  b) diritti  doganali,  di  confine  e altre risorse
          proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
                  c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
          sanzionatorio  o di diversa natura, di spettanza erariale o
          locale;
                  d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati
          in   regime   concessorio,   ad  espletamento  di  funzioni
          pubbliche     inerenti     la    potesta'    amministrativa
          d'imposizione;
                  e) risorse  e mezzi finanziari pubblici impiegati a
          fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
          pubblici di spesa;
                  f) entrate   ed   uscite   relative  alle  gestioni
          separate  nel comparto della previdenza, assistenza e altre
          forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
                  g) demanio  e  patrimonio dello Stato, ivi compreso
          il  valore  aziendale  netto di unita' produttive in via di
          privatizzazione o di dismissione;
                  h) valute,  titoli,  valori  e  mezzi  di pagamento
          nazionali,   europei   ed  esteri,  nonche'  movimentazioni
          finanziarie e di capitali;
                  i) mercati  finanziari  e  mobiliari,  ivi compreso
          l'esercizio  del  credito  e la sollecitazione del pubblico
          risparmio;
                  l)  diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
          altri  diritti  di  privativa industriale, relativamente al
          loro esercizio e sfruttamento economico;
                  m)   ogni   altro  interesse  economico-finanziario
          nazionale o dell'Unione europea.
                3.  Il  Corpo  della  guardia di finanza, avvalendosi
          anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare,
          fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  2,  primo comma,
          lettera c),  della  legge  31 dicembre  1982, n. 979, dagli
          articoli 200,  201  e  202  del  codice della navigazione e
          dagli  accordi  internazionali,  e  i compiti istituzionali
          conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle capitanerie di
          porto,  funzioni  di polizia economica e finanziaria in via
          esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi
          per l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
          quanto  previsto  dalla  legge  1° aprile 1981, n. 121, per
          quanto  concerne il coordinamento delle Forze di polizia in
          materia  di  ordine  e  di sicurezza pubblica, attivita' di
          contrasto dei traffici illeciti.
                4.  Ferme  restando  le norme del codice di procedura
          penale  e  delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
          nell'espletamento   dei  compiti  di  cui  al  comma 2,  si
          avvalgono  delle  facolta'  e  dei  poteri  previsti  dagli
          articoli 32   e   33   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  51  e  52  del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni.
                5.  Ai  fini  dell'assolvimento dei compiti di cui al
          presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
          possono    configurarsi   come   violazioni   fiscali,   le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli 36, ultimo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  aggiunto  dall'art. 19, comma 1, lettera d) della
          legge  30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio
          1929, n. 4.».
                -  Il  decreto  legislativo  3 luglio  2003,  n.  173
          (Riorganizzazione   del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
          legge  6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161.
                -   Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          15 dicembre  2003,  n.  385  (Regolamento di organizzazione
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22.
                -   Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento per
          l'amministrazione  e  l'erogazione  del fondo di previdenza
          per il personale del Ministero delle finanze) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1985, n. 42.
                -  Il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n. 42
          (Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai sensi
          dell'art.   10  della  legge  6 luglio  2002,  n.  137)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
          45, supplemento ordinario.
                -  Per  il  testo  dell'art. 20 del succitato decreto
          legislativo n. 196/2003 si veda la nota al titolo.
                -  Il  testo  del  comma  1, lettera a) dell'art. 4 e
          degli  articoli  22,  43,  47  e  157  commi  1,  4 e 5 del
          succitato decreto legislativo n. 196/2003, e' il seguente:
                «Art.  4  (Definizioni).  -  1.  Ai fini del presente
          codice si intende per:
                  a) "trattamento",  qualunque operazione o complesso
          di   operazioni,   effettuati   anche  senza  l'ausilio  di
          strumenti   elettronici,   concernenti   la   raccolta,  la
          registrazione,   l'organizzazione,   la  conservazione,  la
          consultazione,   l'elaborazione,   la   modificazione,   la
          selezione,    l'estrazione,   il   raffronto,   l'utilizzo,
          l'interconnessione,   il   blocco,   la  comunicazione,  la
          diffusione,  la  cancellazione  e  la  distruzione di dati,
          anche se non registrati in una banca di dati;».
                «Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili   e   giudiziari).   -  1.  I  soggetti  pubblici
          conformano  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari
          secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
          delle    liberta'    fondamentali    e    della    dignita'
          dell'interessato.
                2.  Nel  fornire  l'informativa  di cui all'art. 13 i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che  prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
                3.  I  soggetti pubblici possono trattare solo i dati
          sensibili   e   giudiziari   indispensabili   per  svolgere
          attivita'  istituzionali  che non possono essere adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa.
                4.  I  dati  sensibili e giudiziari sono raccolti, di
          regola, presso l'interessato.
                5.    In    applicazione   dell'art.   11,   comma 1,
          lettere c), d)   ed e),   i  soggetti  pubblici  verificano
          periodicamente   l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei  dati
          sensibili   e   giudiziari,  nonche'  la  loro  pertinenza,
          completezza,  non  eccedenza  e  indispensabilita' rispetto
          alle  finalita'  perseguite  nei  singoli  casi,  anche con
          riferimento  ai  dati che l'interessato fornisce di propria
          iniziativa.  Al  fine  di assicurare che i dati sensibili e
          giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
          compiti  loro  attribuiti,  i  soggetti  pubblici  valutano
          specificamente  il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I
          dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano
          eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
          essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
          a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li
          contiene.  Specifica attenzione e' prestata per la verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti  a  soggetti  diversi da quelli cui si riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
                6.   I  dati  sensibili  e  giudiziari  contenuti  in
          elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
          strumenti   elettronici,  sono  trattati  con  tecniche  di
          cifratura    o    mediante    l'utilizzazione   di   codici
          identificativi  o  di  altre  soluzioni che, considerato il
          numero   e   la   natura  dei  dati  trattati,  li  rendono
          temporaneamente  inintelligibili anche a chi e' autorizzato
          ad  accedervi  e permettono di identificare gli interessati
          solo in caso di necessita'.
                7.  I  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
          vita  sessuale  sono conservati separatamente da altri dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui  al  comma 6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati  senza l'ausilio di strumenti
          elettronici.
                8.  I  dati  idonei a rivelare lo stato di salute non
          possono essere diffusi.
                9.   Rispetto   ai   dati   sensibili   e  giudiziari
          indispensabili  ai  sensi  del comma 3, i soggetti pubblici
          sono  autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
          trattamento   indispensabili  per  il  perseguimento  delle
          finalita'  per le quali il trattamento e' consentito, anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi.
                10.  I dati sensibili e giudiziari non possono essere
          trattati  nell'ambito  di  test  psico-attitudinali volti a
          definire  il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
          operazioni  di  raffronto  tra dati sensibili e giudiziari,
          nonche'  i  trattamenti  di  dati sensibili e giudiziari ai
          sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
          scritta dei motivi.
                11.  In  ogni  caso, le operazioni e i trattamenti di
          cui  al  comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati
          di   diversi  titolari,  nonche'  la  diffusione  dei  dati
          sensibili  e  giudiziari,  sono ammessi solo se previsti da
          espressa disposizione di legge.
                12.    Le    disposizioni    di   cui   al   presente
          articolo recano  principi  applicabili,  in  conformita' ai
          rispettivi  ordinamenti,  ai trattamenti disciplinati dalla
          Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal
          Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
                «Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi). -
          1.  Il  trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
          dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
          oggetto  di  trattamento,  se  diretto  verso  un Paese non
          appartenente all'Unione europea e' consentito quando:
                  a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso
          espresso  o,  se  si  tratta  di  dati  sensibili, in forma
          scritta;
                  b) e'   necessario  per  l'esecuzione  di  obblighi
          derivanti  da un contratto del quale e' parte l'interessato
          o  per  adempiere, prima della conclusione del contratto, a
          specifiche   richieste   dell'interessato,  ovvero  per  la
          conclusione  o per l'esecuzione di un contratto stipulato a
          favore dell'interessato;
                  c) e'   necessario   per   la  salvaguardia  di  un
          interesse  pubblico  rilevante  individuato con legge o con
          regolamento  o, se il trasferimento riguarda dati sensibili
          o  giudiziari,  specificato  o  individuato  ai sensi degli
          articoli 20 e 21;
                  d) e'  necessario  per la salvaguardia della vita o
          dell'incolumita'   fisica  di  un  terzo.  Se  la  medesima
          finalita'  riguarda  l'interessato  e quest'ultimo non puo'
          prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
          incapacita'  di  agire  o per incapacita' di intendere o di
          volere,   il   consenso  e'  manifestato  da  chi  esercita
          legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
          un  familiare,  da  un  convivente  o, in loro assenza, dal
          responsabile    della    struttura    presso   cui   dimora
          l'interessato.  Si  applica la disposizione di cui all'art.
          82, comma 2;
                  e) e'  necessario  ai  fini dello svolgimento delle
          investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
          n.  397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
          in  sede  giudiziaria,  sempre  che i dati siano trasferiti
          esclusivamente   per   tali  finalita'  e  per  il  periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
          della  vigente  normativa in materia di segreto aziendale e
          industriale;
                  f)  e'  effettuato in accoglimento di una richiesta
          di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  ovvero  di una
          richiesta   di   informazioni  estraibili  da  un  pubblico
          registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
          con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
                  g) e'  necessario,  in  conformita'  ai  rispettivi
          codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi
          scopi  scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
          storici  presso  archivi  privati  dichiarati  di  notevole
          interesse  storico  ai  sensi  dell'art.  6,  comma 2,  del
          decreto   legislativo   29 ottobre   1999,   n.   490,   di
          approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
          ambientali  o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
          presso altri archivi privati;
                  h) il trattamento concerne dati riguardanti persone
          giuridiche, enti o associazioni.».
                «Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia). - 1.
          In  caso di trattamento di dati personali effettuato presso
          uffici  giudiziari  di  ogni  ordine  e  grado,  presso  il
          Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
          autogoverno   e   il  Ministero  della  giustizia,  non  si
          applicano,  se  il trattamento e' effettuato per ragioni di
          giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
                  a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
          commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
                  b) articoli da 145 a 151.
                2.  Agli  effetti  del  presente  codice si intendono
          effettuati  per  ragioni di giustizia i trattamenti di dati
          personali    direttamente    correlati   alla   trattazione
          giudiziaria  di affari e di controversie, o che, in materia
          di  trattamento  giuridico  ed  economico  del personale di
          magistratura,  hanno  una  diretta incidenza sulla funzione
          giurisdizionale,  nonche'  le attivita' ispettive su uffici
          giudiziari.  Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono
          per   l'ordinaria  attivita'  amministrativo-gestionale  di
          personale, mezzi o strutture, quando non e' pregiudicata la
          segretezza  di  atti  direttamente  connessi  alla predetta
          trattazione.».
                «Art.  154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da
          specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi
          dell'Ufficio  e  in  conformita'  al presente codice, ha il
          compito di:
                  a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
          rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla
          notificazione, anche in caso di loro cessazione;
                  b) esaminare   i   reclami   e  le  segnalazioni  e
          provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle
          associazioni che li rappresentano;
                  c) prescrivere  anche  d'ufficio  ai  titolari  del
          trattamento  le  misure  necessarie  o opportune al fine di
          rendere  il trattamento conforme alle disposizioni vigenti,
          ai sensi dell'art. 143;
                  d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il
          trattamento  illecito o non corretto dei dati o disporne il
          blocco  ai  sensi  dell'art.  143,  e di adottare gli altri
          provvedimenti  previsti  dalla  disciplina  applicabile  al
          trattamento dei dati personali;
                  e) promuovere  la sottoscrizione di codici ai sensi
          dell'art. 12 e dell'art. 139;
                  f) segnalare    al    Parlamento   e   al   Governo
          l'opportunita'  di  interventi  normativi  richiesti  dalla
          necessita'  di tutelare i diritti di cui all'art. 2 anche a
          seguito dell'evoluzione del settore;
                  g) esprimere pareri nei casi previsti;
                  h) curare  la  conoscenza  tra  il  pubblico  della
          disciplina  rilevante  in  materia  di trattamento dei dati
          personali  e delle relative finalita', nonche' delle misure
          di sicurezza dei dati;
                  i) denunciare  i  fatti  configurabili  come  reati
          perseguibili   d'ufficio,  dei  quali  viene  a  conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle funzioni;
                  l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla
          base delle notificazioni di cui all'art. 37;
                  m) predisporre     annualmente     una    relazione
          sull'attivita'  svolta  e  sullo  stato  di  attuazione del
          presente  codice,  che  e'  trasmessa  al  Parlamento  e al
          Governo  entro  il  30 aprile dell'anno successivo a quello
          cui si riferisce.».
                (Omissis).
                4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun
          Ministro    consultano    il    Garante    all'atto   della
          predisposizione  delle  norme  regolamentari  e  degli atti
          amministrativi   suscettibili  di  incidere  sulle  materie
          disciplinate dal presente codice.
                5.  Fatti  salvi  i  termini  piu' brevi previsti per
          legge,  il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel
          termine  di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento della
          richiesta.   Decorso  il  termine,  l'amministrazione  puo'
          procedere  indipendentemente  dall'acquisizione del parere.
          Quando,   per   esigenze   istruttorie,   non  puo'  essere
          rispettato  il  termine  di  cui  al  presente  comma, tale
          termine  puo'  essere  interrotto  per  una sola volta e il
          parere  deve essere reso definitivamente entro venti giorni
          dal  ricevimento  degli  elementi istruttori da parte delle
          amministrazioni interessate.».
                -  Il  testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», e' il seguente:
                «3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
                4.  I  regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».