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LEGGE 31 dicembre 1982, n. 979

Disposizioni per la difesa del mare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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Testo in vigore dal:  2-2-1983

Art. 2


Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:
a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;
b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;
c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessità tale servizio può integrare quello di cui alla precedente lettera b).
Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e b), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.