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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 14 novembre 2007, n. 239

Regolamento attuativo dell'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/1/2007
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Testo in vigore dal: 4-1-2007
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI


                           di concerto con


               IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni;
  Visti  gli  articoli 71-bis  e  71-quinquies  della legge 22 aprile
1941,  n.  633,  introdotti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
68;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
  Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
  Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n.  4, recante disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
  Visto  l'articolo 2,  comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2005, n.
63, convertito in legge 25 giugno 2005, n. 109;
  Visto  l'articolo  1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 luglio  2006,  recante  delega  di  funzioni al Vicepresidente del
Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;
  Acquisito  il  parere  del  Comitato  Consultivo  Permanente per il
Diritto d'autore nella riunione del 20 luglio 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 16274 del 23 luglio 2007;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                               Oggetto

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 71-bis  della legge 22 aprile 1941, n.
633,  d'ora  in  avanti: «legge», sono consentite, per uso personale,
alle  persone con disabilita' sensoriale, la cui situazione sia stata
accertata   ai   sensi  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  la
riproduzione   di   opere   e   materiali   protetti  dalla  legge  o
l'utilizzazione  della  comunicazione  al  pubblico degli stessi, nel
rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla predetta legge.
  2.   La  riproduzione  e  l'utilizzazione  della  comunicazione  al
pubblico,  di  cui  al  comma 1,  di opere e di materiali protetti ai
sensi  dell'articolo 71-bis  della  legge,  si  attuano attraverso la
registrazione  audio  su  qualsiasi  tipo  di  supporto delle opere o
l'impiego  di  dispositivi  di  lettura idonei per gli ipovedenti, la
sottotitolazione  delle opere e dei materiali protetti visualizzabili
e  comunque  la  trasformazione in un formato elettronico accessibile
con  le  tecnologie  assistite,  secondo  quanto previsto dalla legge
9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  difacilitare  la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota alle premesse:

              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,
          recante   «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'   culturali»,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
              - Il  testo  degli articoli 71-bis e 71-quinquies della
          legge  22 aprile  1941,  n.  633,  recante  «Protezione del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
          1941, n. 166, e' il seguente:
              «Art. 71-bis. - 1. Ai portatori di particolari handicap
          sono  consentite,  per  uso  personale,  la riproduzione di
          opere   e   materiali   protetti  o  l'utilizzazione  della
          comunicazione  al  pubblico  degli  stessi,  purche'  siano
          direttamente  collegate all'handicap, non abbiano carattere
          commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.
              2.  Con  decreto del Ministro per i beni e le attivita'
          culturali,  di  concerto con il Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190,
          sono  individuate  le categorie di portatori di handicap di
          cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli
          beneficiari   nonche',  ove  necessario,  le  modalita'  di
          fruizione dell'eccezione.».
              «Art.  71-quinquies.  -  1.  I  titolari di diritti che
          abbiano  apposto  le  misure  tecnologiche  di cui all'art.
          102-quater  sono  tenuti  alla  rimozione delle stesse, per
          consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti,
          dietro  richiesta  dell'autorita'  competente,  per fini di
          sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento
          di   un   procedimento   amministrativo,   parlamentare   o
          giudiziario.
              2.  I  titolari  dei  diritti  sono  tenuti ad adottare
          idonee  soluzioni,  anche  mediante  la stipula di appositi
          accordi  con  le  associazioni di categoria rappresentative
          dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni
          di  cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70,
          comma 1,  71-bis  e  71-quater,  su  espressa richiesta dei
          beneficiari  ed  a  condizione  che  i  beneficiari  stessi
          abbiano  acquisito  il  possesso  legittimo degli esemplari
          dell'opera  o  del  materiale  protetto, o vi abbiano avuto
          accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e
          nei  limiti  delle  disposizioni di cui ai citati articoli,
          ivi  compresa  la  corresponsione  dell'equo  compenso, ove
          previsto.
              3.   I  titolari  dei  diritti  non  sono  tenuti  agli
          adempimenti  di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai
          materiali  messi  a  disposizione  del pubblico in modo che
          ciascuno  vi  possa  avere  accesso dal luogo o nel momento
          scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base
          di accordi contrattuali.
              4.  Le  associazioni  di  categoria  dei  titolari  dei
          diritti  e  gli  enti o le associazioni rappresentative dei
          beneficiari  delle  eccezioni  di  cui  al  comma 2 possono
          svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette
          eccezioni.  In  mancanza  di  accordo, ciascuna delle parti
          puo'  rivolgersi  al  comitato  di cui all'art. 190 perche'
          esperisca   un  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione,
          secondo le modalita' di cui all'art. 194-bis.
              5.  Dall'applicazione  della  presente disposizione non
          derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza
          pubblica.».
              - Il   decreto   legislativo   9 aprile   2003,  n.  68
          (Attuazione      della      direttiva     n.     2001/29/CE
          sull'armonizzazione  di taluni aspetti del diritto d'autore
          e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione) e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87,
          S.O.
              - La  legge  5 febbraio  1992,  n.  104, recante «Legge
          quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
          delle  persone handicappate», e' pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n.
          39.
              - Il   testo   dell'art.  52  del  decreto  legislativo
          30 luglio     1999,     n.     300,     recante    «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59», pubblicato nel Supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          e' il seguente:
              «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
          le  attivita'  culturali esercita, anche in base alle norme
          del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, e del
          testo  unico  approvato  con decreto legislativo 29 ottobre
          1999,  n.  490,  le  attribuzioni  spettanti  allo Stato in
          materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
          eccettuate  quelle  attribuite, anche dal presente decreto,
          ad  altri  ministeri  o  ad  agenzie,  e fatte in ogni caso
          salve,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli 1,
          comma 2,   e  3,  comma 1,  lettere a)  e b),  della  legge
          15 marzo  1997,  n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
          legislazione alle regioni ed agli enti locali.
              2.  Al  Ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti  risorse,  le funzioni esercitate dal dipartimento
          per   l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali.».
              - La  legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni
          per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
          informatici»,  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del
          17 gennaio 2004, n. 13.
              - Il  testo  dell'art.  2,  comma 1,  del decreto-legge
          26 aprile 2005, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per lo
          sviluppo  e la coesione territoriale, nonche' per la tutela
          del  diritto  d'autore, e altre misure urgenti», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96 e convertito
          in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge
          25 giugno 2005, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 giugno 2005, n. 146, e' il seguente:
              «Art.  2 (Coordinamento  delle  politiche in materia di
          diritto  d'autore).  -  1. Al fine di consentire l'efficace
          coordinamento,   anche   a  livello  internazionale,  delle
          funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della
          proprieta'  intellettuale  di  cui  all'art. 19 della legge
          18 agosto  2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni
          e  le  attivita'  culturali  previsti dall'art. 6, comma 3,
          lettera a),   del   regolamento   di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10 giugno 2004, n. 173, sono
          esercitati  d'intesa  con  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.».
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 5,  del decreto-legge
          18 maggio  2006,  n.  181, recante «Disposizioni urgenti in
          materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  18 maggio 2006, n. 114 e convertito in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio
          2006, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio
          2006, n. 164, e' il seguente:
              «5  .  E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto
          Ministero   sono   trasferite,   con  le  inerenti  risorse
          finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni
          attribuite   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  dall'art.  42,  comma 1,  lettere c), d)  e, per
          quanto   di   competenza,   lettera   d-bis),  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300.  Il  Ministero  dei
          trasporti  propone,  di  concerto  con  il  Ministero delle
          infrastrutture,  il  piano  generale  dei trasporti e della
          logistica  e i piani di settore per i trasporti, compresi i
          piani  urbani  di  mobilita',  ed  esprime,  per  quanto di
          competenza,  il concerto sugli atti di programmazione degli
          interventi    di    competenza    del    Ministero    delle
          infrastrutture.   All'art.  42,  comma 1,  lettera a),  del
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le parole: ";
          integrazione  modale  fra  i  sistemi  di  trasporto"  sono
          soppresse.».
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          13 luglio    2006,   recante   «Delega   di   funzioni   al
          Vicepresidente  del  Consiglio  dei  Ministri on. Francesco
          Rutelli»,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          20 luglio 2006, n. 167.

          Nota all'art. 1:
              -  Per  il testo dell'art. 71-bis della legge 22 aprile
          1941,  n.  633,  e  per i riferimenti alla legge 5 febbraio
          1992,  n.  104 e alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, si vedano
          le note alle premesse.