LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2023)
Testo in vigore dal: 26-5-2019
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 71-bis. 
 
  1. Ai portatori di particolari handicap sono  consentite,  per  uso
personale,  la  riproduzione  di  opere  e   materiali   protetti   o
l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purche'
siano direttamente  collegate  all'handicap,  non  abbiano  carattere
commerciale e si limitino a quanto richiesto dall' handicap. 
 
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
sentito  il  comitato  di  cui  all'art.  190,  sono  individuate  le
categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri  per
l'individuazione dei singoli beneficiari nonche', ove necessario,  le
modalita' di fruizione dell'eccezione. 
 
  ((2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente
articolo e in deroga agli articoli  13,  16,  17,  18-bis,  comma  2,
64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma
1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80,  comma
2, lettere b),  c)  ed  e),  e  102-bis,  sono  liberi  gli  atti  di
riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione  del
pubblico, distribuzione  e  prestito  di  opere  o  altro  materiale,
protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e  sui
diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere  letterarie,
fotografiche e delle arti figurative  in  forma  di  libri,  riviste,
quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti,  notazioni,  compresi
gli  spartiti  musicali,  e  relative  illustrazioni,  su   qualsiasi
supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in  formato
digitale,  protette  da  diritto  d'autore  o  da  diritti  connessi,
pubblicate o altrimenti rese  lecitamente  accessibili  al  pubblico,
previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in "copie
in formato accessibile", intendendosi per tali  quelle  rese  in  una
maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere
accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha
alcuna menomazione ne' alcuna  delle  disabilita'  di  cui  al  comma
2-ter. 
 
  2-ter. L'eccezione di cui  al  comma  2-bis  e'  riconosciuta  alle
seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da  altre  forme
di disabilita': 
    a) non vedenti; 
    b) con una disabilita' visiva che non puo' essere  migliorata  in
modo tale  da  garantire  una  funzionalita'  visiva  sostanzialmente
equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita'  e  per
questo  non  in  grado  di  leggere  le  opere  stampate  in   misura
sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilita'; 
    c) con disabilita' percettiva o di lettura e per  questo  non  in
grado  di  leggere  le  opere  stampate  in  misura   sostanzialmente
equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita'; 
    d) con una disabilita' fisica che le impedisce  di  tenere  o  di
maneggiare un libro oppure di fissare o  spostare  lo  sguardo  nella
misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere. 
 
  2-quater. La disposizione di cui al comma  2-bis  si  applica  alle
operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o  adattare
un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una  copia  in
formato accessibile. Sono altresi' comprese le modifiche che  possono
essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o  di  altro
materiale sia gia' accessibile a taluni beneficiari mentre non lo  e'
per altri, per via delle diverse menomazioni o  disabilita'  o  della
diversa gravita' di tali menomazioni o  disabilita'.  Per  consentire
l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi  del
presente articolo trova applicazione l'articolo 71-quinquies. 
 
  2-quinquies. In attuazione di quanto previsto  dai  commi  2-ter  e
2-quater e' consentito: 
    a) a un beneficiario, o una persona  che  agisce  per  suo  conto
secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso  esclusivo,  una
copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui  il
beneficiario ha legittimamente accesso; 
    b) a un'entita' autorizzata di realizzare, senza scopo di  lucro,
una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui
ha  legittimamente  accesso,  ovvero,  senza  scopo  di   lucro,   di
comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la
stessa copia a un  beneficiario  o  a  un'altra  entita'  autorizzata
affinche'  sia  destinata  a  un  uso  esclusivo  da  parte   di   un
beneficiario. 
 
  2-sexies. Ai fini di quanto previsto al comma 2-quinquies,  lettera
b), per "entita'  autorizzata"  si  intende  un'entita',  pubblica  o
privata, riconosciuta  o  autorizzata  secondo  le  norme  vigenti  a
fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione,
possibilita' di lettura adattata o accesso alle  informazioni.  Nella
categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza
scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione,  formazione,
possibilita' di lettura adattata o  accesso  alle  informazioni  come
loro attivita' primarie, obbligo istituzionale  o  come  parte  delle
loro missioni di interesse pubblico. Le entita' autorizzate stabilite
sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  una  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta', resa  nelle  forme  stabilite  dalla  normativa  vigente,
attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i  contatti,
il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma.  Entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione il Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,  di
concerto con il Ministro della  salute  e  con  il  Ministro  per  la
famiglia  e  le  disabilita',  stabilisce  con  proprio  decreto   le
modalita' per la verifica del possesso dei requisiti e  del  rispetto
degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies. 
 
  2-septies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata  ai  sensi
dei  commi  da  2-bis  a  2-sexies,  deve   rispettare   l'integrita'
dell'opera o  di  altro  materiale  interessato,  essendo  consentiti
unicamente  le  modifiche,   le   conversioni   e   gli   adattamenti
strettamente  necessari  per  rendere  l'opera,  o  altro  materiale,
accessibile nel formato alternativo  e  rispondenti  alle  necessita'
specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-ter. A  tal  fine,  ogni
copia in formato accessibile deve essere  sempre  accompagnata  dalla
menzione del titolo dell'opera, o di altro  materiale,  dei  nomi  di
coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera  nonche'
delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale
secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche,
conversioni o adattamenti siano necessari, i  beneficiari  non  hanno
l'obbligo  di  condurre  verifiche  sulla  disponibilita'  di   altre
versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui
al comma 2-bis non si applica all'entita' autorizzata nel caso in cui
siano gia' disponibili in commercio versioni accessibili di  un'opera
o di altro materiale, fatta salva la  possibilita'  di  miglioramento
dell'accessibilita' o della qualita' delle stesse. 
 
  2-octies. L'esercizio delle attivita' previste dai  commi  2-bis  e
seguenti e' consentito nei limiti giustificati dal  fine  perseguito,
per finalita' non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo  di
lucro; esso non e' subordinato al rispetto di ulteriori requisiti  in
capo ai beneficiari. Sono prive  di  effetti  giuridici  le  clausole
contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione  dei  commi
da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi consentiti  non  devono  porsi  in
contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale
e  non  devono  arrecare  ingiustificato  pregiudizio  ai   legittimi
interessi dei titolari dei relativi diritti. 
 
  2-novies. Alle entita' autorizzate non e' imposto alcun obbligo  di
produzione e diffusione di copie in formato accessibile  di  opere  o
altro  materiale  protetto  e   possono   chiedere   ai   beneficiari
esclusivamente il rimborso del  costo  per  la  trasformazione  delle
opere in formato accessibile nonche' delle spese  necessarie  per  la
consegna delle stesse. 
 
  2-decies. Le entita' autorizzate  stabilite  nel  territorio  dello
Stato italiano possono effettuare  le  operazioni  di  cui  ai  commi
2-bis, 2-quater e 2-quinquies per un beneficiario o un'altra  entita'
autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I
beneficiari o le entita' autorizzate stabilite nel  territorio  dello
Stato italiano possono ottenere  o  avere  accesso  a  una  copia  in
formato accessibile da un'entita' autorizzata stabilita in  qualsiasi
altro Stato membro dell'Unione europea. 
 
  2-undecies. Le entita' autorizzate stabilite nel  territorio  dello
Stato italiano, nel pieno  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
ordine al trattamento dei dati personali, devono: 
    a) distribuire, comunicare e  rendere  disponibili  le  copie  in
formato accessibile unicamente ai  beneficiari  o  ad  altre  entita'
autorizzate; 
    b) prendere opportune misure per prevenire  la  riproduzione,  la
distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione
del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile; 
    c) prestare la dovuta diligenza nel trattare  le  opere  o  altro
materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare
tutte le operazioni effettuate; 
    d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito  web,  o
tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo  in  cui
le entita' autorizzate rispettano gli obblighi di  cui  alle  lettere
a), b) e c). 
 
  2-duodecies. Le entita' autorizzate stabilite nel territorio  dello
Stato italiano  devono  fornire  le  seguenti  informazioni  in  modo
accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari  di  cui  al
comma 2-ter, alle entita' autorizzate, anche stabilite all'estero,  e
ai titolari dei diritti: 
    a) l'elenco delle opere o di altro materiale per  cui  dispongono
di copie in formato accessibile e i formati disponibili; 
    b) il nome e i contatti delle entita' autorizzate  con  le  quali
hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma  del
comma 2-decies. 
 
  2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del  comma
2-duodecies sono comunicate  annualmente  ai  competenti  uffici  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  ai  fini  della
comunicazione periodica alla Commissione europea)).