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LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/2025)
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Testo in vigore dal: 10-10-2025
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue; 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono protette ai  sensi  di  questa  legge  le  opere  dell'ingegno
((umano)) di carattere creativo che  appartengono  alla  letteratura,
alla musica, alle arti figurative,  all'architettura,  al  teatro  ed
alla  cinematografia,  qualunque  ne  sia  il  modo  o  la  forma  di
espressione ((, anche laddove create con l'ausilio  di  strumenti  di
intelligenza artificiale, purche' costituenti  risultato  del  lavoro
intellettuale dell'autore)). 
 
  Sono altresi' protetti  i  programmi  per  elaboratore  come  opere
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con  legge
20 giugno 1978, n. 399, nonche' le banche di dati che per la scelta o
la   disposizione   del   materiale   costituiscono   una   creazione
intellettuale dell'autore.