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LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 16-6-1999
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue; 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono protette ai sensi di questa legge  le  opere  dell'ingegno  di
carattere creativo che appartengono alla  letteratura,  alla  musica,
alle  arti  figurative,   all'architettura,   al   teatro   ed   alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. 
 
  Sono altresi' protetti  i  programmi  per  elaboratore  come  opere
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con  legge
20 giugno 1978, n. 399 ((, nonche' le  banche  di  dati  che  per  la
scelta o la disposizione del materiale  costituiscono  una  creazione
intellettuale dell'autore)).