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LEGGE 18 agosto 2000, n. 248

Nuove norme di tutela del diritto di autore.

note: Entrata in vigore della legge: 19-9-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2003)
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Testo in vigore dal:  19-9-2000

Art. 19

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 116 del codice di procedura penale.
"Art. 116. (Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti). - Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.
Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.".