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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2007, n. 227

Regolamento recante le modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/2007
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vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • Capo I
    Disposizioni generali
  • 1
  • Capo II
    Modalità di ripartizione e di erogazione del fondo
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Testo in vigore dal: 26-12-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 1,  comma 108,  della  legge 23 dicembre 2005, n.
266,  che  al  fine  di  agevolare il processo di riforma del settore
dell'autotrasporto  merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32,
favorendo  la  riqualificazione  del  sistema  imprenditoriale  anche
mediante  la  crescita dimensionale delle imprese, ha istituito nello
stato di previsione di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo denominato «Fondo per le misure di accompagnamento
della  riforma  dell'autotrasporto  di  merci e per lo sviluppo della
logistica»  con  una  dotazione  iniziale  di  80  milioni  di  euro,
stabilendo,  con  regolamento  da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei trasporti, le modalita' di utilizzazione del «Fondo»;
  Visto  l'articolo 1,  comma 916,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
296,   in  base  al  quale  il  40  per  cento  delle  disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  istituito  dall'articolo 1, comma 108, della
legge   23 dicembre   2005,   n.  266,  deve  essere  destinato  alla
realizzazione ed al completamento di strutture logistiche intermodali
di  I  livello,  le  cui opere e servizi sono gia' previsti dai piani
regionali di trasporti;
  Visto  l'articolo 1,  comma 920,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che  prevede  il  prelevamento  di  42 milioni  di  euro  dalla
dotazione  iniziale del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 108,
della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  da  destinare alla misura
prevista all'articolo 1, comma 105, della stessa legge;
  Visto  l'articolo 1,  comma 1223,  della legge 27 dicembre 2006, n.
296,   ai   sensi   del  quale  i  destinatari  degli  aiuti  di  cui
all'articolo 87  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea
possono  avvalersi  di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai
sensi  dell'articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le
modalita'  stabilite  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare
fra  coloro  che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel
decreto di cui al comma medesimo;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 maggio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  160 del
12 luglio  2007, che da' attuazione al citato articolo 1, comma 1223,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, ai sensi del quale le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108,
della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  non  impegnate  entro  il
31 dicembre  2006,  sono  mantenute in bilancio nel conto residui per
essere  versate  in  entrata  nell'anno  successivo,  ai  fini  della
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e
che  il  regolamento  di  cui  all'articolo 1, comma 108, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' emanato entro il 30 giugno 2007;
  Visto   l'articolo 12  del  decreto-legge  2 luglio  2007,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare
l'articolo 87;
  Vista  la  disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed,
in  particolare  il  regolamento  (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del
22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del
Trattato CE;
  Vista  la  notifica  effettuata  alla  Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88,   terzo  paragrafo del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea, in data 4 giugno 2007;
  Considerata  l'esigenza di favorire lo sviluppo dell'intermodalita'
e la strutturazione delle imprese di autotrasporto;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 giugno 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 settembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Ambito d'applicazione e definizioni

  1.   Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano  le
modalita'  di  ripartizione  e  di erogazione del Fondo per misure di
accompagnamento  della  riforma  dell'autotrasporto di merci e per lo
sviluppo  della  logistica,  di  cui all'articolo 1, comma 108, della
legge  23 dicembre  2005, n. 266, relativamente alla quota residua di
38  milioni  di  euro,  non  impegnata  entro  il  31 dicembre 2006 e
riassegnata  allo  stato di previsione del Ministero dei trasporti ai
sensi  dell'articolo 6,  comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2003,
n.  300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,
n. 17.
  2.  Il  40  per  cento  della  somma di cui al comma 1, pari a 15,2
milioni  di euro, e' destinato alla realizzazione ed al completamento
di  strutture  logistiche  intermodali  di  I livello, le cui opere e
servizi sono gia' previsti dai piani regionali di trasporti, ai sensi
dell'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a) per  impresa  di  autotrasporto:  l'impresa  iscritta all'Albo
nazionale   delle   persone   fisiche  e  giuridiche  che  esercitano
l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di terzi, ovvero l'impresa non
stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e'
parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
    b) per   catene   logistiche:   l'insieme   della   capacita'  di
integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo
complesso  del  trasporto  sia  sotto il profilo infrastrutturale che
tecnologico;
    c) per  miglioramento  ambientale:  la realizzazione di standards
piu' elevati di quelli prescritti dalla disciplina vigente in materia
di  emissioni  gassose,  acustiche,  elettromagnetiche  e quant'altro
necessario  al  raggiungimento degli obbiettivi fissati in materia di
tutela dell'ambiente;
    d) per   strutture  logistiche  intermodali  di  I  livello:  gli
interporti  di  Bologna, Livorno, Marcianise Nola, Orbassano, Padova,
Parma, Rivalta Scrivia e Verona.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  1,  commi 108 e 105 della legge
          23 dicembre  2005,  n.  266  recante  «Disposizioni  per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria  2006)»,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  n. 302 alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005,
          e' il seguente:
              «108.  Al  fine di agevolare il processo di riforma del
          settore  dell'autotrasporto  di merci, previsto dalla legge
          1°  marzo  2005,  n.  32, favorendo la riqualificazione del
          sistema   imprenditoriale   anche   mediante   la  crescita
          dimensionale  delle  imprese,  in  modo  da  renderle  piu'
          competitive  sul  mercato  interno  ed  internazionale,  e'
          istituito   nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti un fondo
          denominato  "Fondo  per  misure  di  accompagnamento  della
          riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della
          logistica",  con  una  dotazione  iniziale di 80 milioni di
          euro  per  l'anno  2006.  Con  regolamento emanato ai sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su   proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   sono   disciplinate   le   modalita'  di
          utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.».
              «105. Per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 2,
          del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come
          prorogati  dall'art.  45,  comma 1, lettera b), della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  relativi  all'anno  2005,  e'
          autorizzata una ulteriore spesa di 170 milioni di euro.».
              - La  legge  1° marzo  2005,  n. 32 recante: «Delega al
          Governo    per   il   riassetto   normativo   del   settore
          dell'autotrasporto  di  persone e cose» e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57.
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
              - Il  testo  dell'art.  1,  commi 916, 920 e 1223 della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2007),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299,
          e' il seguente:
              «916.  Il 40 per cento delle disponibilita' finanziarie
          del  Fondo istituito dall'art. 1, comma 108, della legge 23
          dicembre  2005,  n.  266,  deve  essere  destinato  per  la
          realizzazione  e  il  completamento di strutture logistiche
          intermodali  di  I livello le cui opere e servizi sono gia'
          previsti dai piani regionali trasporti.».
              «920.  Dalla  somma  di 80 milioni di euro autorizzata,
          per  l'anno  2006, ai sensi del comma 108 dell'art. 1 della
          legge  23 dicembre  2005, n. 266, e' prelevato l'importo di
          42  milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione
          di   spesa,  per  essere  destinato  alla  misura  prevista
          all'art.  1,  comma 105,  della  legge 23 dicembre 2005, n.
          266.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni   di  bilancio.  Le  disposizioni  del  presente
          comma entrano    in   vigore   il   giorno   stesso   della
          pubblicazione   della   presente   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale.».
              «1223. I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del
          Trattato   che  istituisce  la  Comunita'  europea  possono
          avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai
          sensi  dell'art.  47  del testo unico di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, e
          secondo  le  modalita' stabilite con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale,  di  non rientrare fra coloro che hanno ricevuto
          e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
          bloccato  gli  aiuti  che sono individuati quali illegali o
          incompatibili  dalla Commissione europea, e specificati nel
          decreto di cui al presente comma.».
              - Il  testo  dell'art. 87 del Trattato istitutivo della
          Comunita'  europea,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee 24 dicembre 2002, n. C 325/37 e' il
          seguente:
              «Art.  87.  - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente
          trattato,  sono  incompatibili con il mercato comune, nella
          misura  in  cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
          aiuti   concessi   dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse
          statali,   sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo  talune
          imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
          la concorrenza.
              2. Sono compatibili con il mercato comune:
                a) gli  aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
          consumatori,   a   condizione  che  siano  accordati  senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
                b) gli  aiuti  destinati  a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
                c) gli  aiuti  concessi  all'economia  di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
              3.  Possono  considerarsi  compatibili  con  il mercato
          comune:
                a) gli   aiuti   destinati  a  favorire  lo  sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
                b) gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione
          di  un  importante  progetto  di  comune  interesse europeo
          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
          di uno Stato membro;
                c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse;
                d) gli  aiuti  destinati a promuovere la cultura e la
          conservazione   del  patrimonio,  quando  non  alterino  le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
          in misura contraria all'interesse comune;
                e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione.».
              - Il  testo  dell'art.  47  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 recante: «testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia   di   documentazione   amministrativa.  (Testo  A)
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, e' il seguente:
              «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          23 maggio 2007 recante: «Disciplina delle modalita' con cui
          e'  effettuata  la  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di
          notorieta',   concernente   determinati   aiuti  di  Stato,
          dichiarati  incompatibili dalla Commissione europea, di cui
          all'art.  1,  comma 1223,  della legge 27 dicembre 2006, n.
          296»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 luglio
          2007, n. 160.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 8,  del decreto-legge
          28 dicembre  2006,  n.  300  recante:  «Proroga  di termini
          previsti   da   disposizioni   legislative  e  disposizioni
          diverse»  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
          2006,  n.  300),  convertito  in  legge, con modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 - Conversione in legge,
          con  modificazioni,  del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
          300,  recante  proroga  di termini previsti da disposizioni
          legislative.  Disposizioni  di  delegazione  legislativa  -
          (pubblicata   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47), e' il seguente:
              «8. Le  somme  stanziate  dall'art. 1, comma 108, della
          legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  non impegnate entro il
          31 dicembre  2006  sono mantenute in bilancio nel conto dei
          residui per essere versate in entrata nell'anno successivo,
          ai  fini della riassegnazione nello stato di previsione del
          Ministero  dei trasporti. Il regolamento di cui all'art. 1,
          comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' emanato
          entro  il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel
          predetto  termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108
          e'  interamente destinato alle finalita' di cui all'art. 1,
          comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
              - Il  testo  dell'art.  12  del  decreto-legge 2 luglio
          2007,  n.  81  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia
          finanziaria»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio
          2007,  n.  151,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          3 agosto 2007, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  17 agosto  2007,  n.  190, e' il
          seguente:
              Art.  12  (Misure in materia di autotrasporto merci). -
          1.  Le  misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da
          attuarsi  con il regolamento previsto dall'art. 6, comma 8,
          del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono
          essere   concesse  sia  mediante  contributi  diretti,  sia
          mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione
          ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  secondo  le
          modalita'   da  stabilire  con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle finanze.
              2.  Le  misure  di  cui  al comma 1 non concorrono alla
          formazione   del   reddito,   ne'   della  base  imponibile
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, e non
          rilevano  ai  fini  del  rapporto di cui agli articoli 96 e
          109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917.
              3.    Il    recupero   delle   somme   destinate   agli
          autotrasportatori  nella  forma  del  riconoscimento  di un
          credito  d'imposta  per  gli  anni  1992,  1993  e 1994, da
          compiere  ai  sensi delle decisioni della Commissione delle
          Comunita'  europee  n.  93/496/CE,  del 9 giugno 1993, e n.
          97/270/CE,  del  22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze
          della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee  del
          29 gennaio  1998  e  del  19 maggio  1999, e' effettuato ai
          sensi  delle  disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo
          2002,  n.  36,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          17 maggio  2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento
          all'entrata  del bilancio dello Stato, secondo modalita' da
          definire   con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
          adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore   del  presente  decreto.  Le  predette  somme  sono
          riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle
          finanze, al Fondo di cui all'art. 1, comma 108, della legge
          23 dicembre  2005,  n.  266,  ai  sensi  delle disposizioni
          recate   dal   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          10 novembre   1999,   n.   469.   Una   quota  dell'importo
          riassegnato,   fino  a  5  milioni  di  euro,  puo'  essere
          destinata  alle  finalita'  di  cui  all'art. 1, comma 920,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
              4.  Il  termine per l'emanazione del regolamento di cui
          all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
          300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2007, n. 17, e' prorogato al 30 settembre 2007.».
              - Il  regolamento  (CE)  n.  659/1999 del Consiglio del
          22 marzo  1999  recante modalita' di applicazione dell'art.
          93  del trattato CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 27 marzo 1999, n. L 83.
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo dell'art. 1, comma 108, della legge n.
          266/2005,  dell'art.  6,  comma 8, del decreto-legge n. 300
          del  2006  e  dell'art. 1, comma 916 della legge n. 296 del
          2006 si vedano le note alle premesse.