DECRETO-LEGGE 2 luglio 2007, n. 81

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 (in SO n.182, relativo alla G.U. 17/08/2007, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 2-7-2007
                              Art. 12.
              Misure in materia di autotrasporto merci

  1.  Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi
con   il   regolamento   previsto   dall'articolo  6,  comma  8,  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 2007, n. 17, possono essere
concesse  sia  mediante  contributi  diretti, sia mediante credito di
imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto   legislativo   9   luglio   1997,   n.   241,  e  successive
modificazioni,  secondo  le  modalita'  da  stabilire con decreto del
Ministro  dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
  2.  Le  misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del
reddito,  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale sulle
attivita' produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli  96  e  109,  comma  5,  del  testo  unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
  3.  Il  recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella
forma  del  riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992,
1993  e  1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione
delle  Comunita'  europee  n.  93/496/CE,  del  9  giugno  1993, e n.
97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte
di  giustizia  delle  Comunita'  europee del 29 gennaio 1998 e del 19
maggio  1999,  e'  effettuato  ai  sensi delle disposizioni di cui al
decreto-legge  20  marzo  2002, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  17  maggio  2002,  n.  96,  nell'anno  2007,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' da
definire  con  decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, da adottare entro 30 giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto. Le predette
somme  sono  riassegnate,  con  decreti  del Ministro dell'economia e
delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 108, della legge
23  dicembre  2005,  n.  266,  ai sensi delle disposizioni recate dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una
quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, puo' essere
destinata  alle  finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 920, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4.  Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo
6,  comma  8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' prorogato
al 30 settembre 2007.