DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ((e disposizioni diverse)).

note: Entrata in vigore del decreto: 28-12-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in SO n.48, relativo alla G.U. 26/02/2007, n.47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2018)
Testo in vigore dal: 22-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
       Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini 
 
  1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2007". 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del
tesoro e' autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli  accordi
di cui all'articolo 3, comma 22, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350, finalizzati ad accelerare le  procedure  di  liquidazione  degli
indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137. 
  3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, le  parole:  "1/1/2007"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2008". 
  4. All'articolo 18 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 6 e' inserito il seguente: 
    "6-bis. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche ai cittadini di  Stati  membri  dell'Unione
europea che si trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di
pericolo". 
  4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422, e successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". 
  5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma  10,  della  legge  31
marzo 2005, n. 56, non impegnate entro  il  31  dicembre  2006,  sono
mantenute in bilancio nel conto dei residui  per  essere  versate  in
entrata nell'anno successivo,  ai  fini  della  riassegnazione  nello
stato di previsione del Ministero  del  commercio  internazionale  in
favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero. 
  6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)  e'  autorizzato,
con le modalita' di cui all'articolo 1, comma  582,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le  risorse  di  parte  corrente
derivanti  da   trasferimenti   statali   relativi   all'anno   2006,
disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate
a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di  investimento  negli
aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC  comunichera'  l'ammontare
delle rispettive disponibilita' di cui al presente comma al  Ministro
dei trasporti, il quale individua e autorizza, con  proprio  decreto,
gli investimenti  da  finanziare  a  valere  su  tali  risorse  e  da
realizzare entro e non oltre il  termine  fissato  dal  Ministro  dei
trasporti con il medesimo decreto. 
  7.  Gli  effetti  derivanti  dalla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del  regolamento
ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle  disposizioni
in  esso  contenute  ed  a  quelle  immediatamente  connesse  che  ne
presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a  decorrere
dal 28 febbraio 2007. 
  7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo  18  del  decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di  accesso
alle prestazioni del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni
immobili da costruire, e' differito al 31 dicembre 2007. 
  7-ter. Nelle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  non  si
applica la proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della  legge  23
dicembre  2005,  n.  266.  Le  concessioni  di  cui   al   comma   15
dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
marzo 1977, n. 235, scadono il 31  dicembre  2010  e  le  concessioni
diverse da quelle di cui al  predetto  comma  15  scadono  alla  data
risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione. 
  8. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre  2006  sono
mantenute in bilancio nel conto dei residui  per  essere  versate  in
entrata nell'anno successivo,  ai  fini  della  riassegnazione  nello
stato di previsione del Ministero dei trasporti.  Il  regolamento  di
cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,
e' emanato entro il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel
predetto termine  il  Fondo  istituito  dal  medesimo  comma  108  e'
interamente destinato alle finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma
920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (3) 
  8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto
del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  19  ottobre  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  253  del  29  ottobre  1998,
relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5,  del  decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 1998, n. 30, e' differito al 31 luglio 2007.  I  relativi
oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. 
  8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3,  della  legge
1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo,  al  31  dicembre  2006
dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007. 
  8-quater. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  8-ter,
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  8-quinquies.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per gli enti non commerciali di cui  all'articolo  1,  comma
255, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  puo'  essere  prevista
l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, e dell'articolo 1, comma 853, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, nonche' la proroga al 31 dicembre 2008, per i  medesimi
enti, della sospensione  dei  termini  di  pagamento  di  contributi,
tributi e  imposte,  anche  in  qualita'  di  sostituto  di  imposta,
prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311  del
2004, nel limite di spesa di 500.000 euro  per  ciascuno  degli  anni
2007 e 2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2007,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. (5) (8) (9) (10) (11) (12) (14) 
  8-sexies. Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato  per
l'anno 2006  le  regole  del  patto  di  stabilita'  interno  non  si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  8-septies. Ai fini del rispetto del  patto  di  stabilita'  interno
relativo all'anno 2006, tra le  esclusioni  di  cui  all'articolo  1,
commi 142, lettera c), e 143, lettera a),  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle
istituzioni previste dall'articolo 114, comma 2, del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  8-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Il  termine
per l'applicazione delle regole del patto di stabilita' interno  agli
enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma
della Sardegna istituite ai sensi della  legge  regionale  2  gennaio
1997, n. 4, e  i  cui  organi  sono  stati  eletti  a  seguito  delle
consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, e' prorogato  al
1° gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le
regole, le risultanze dell'esercizio 2007". 
  8-novies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005,  n.
273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006,  n.
51, e' abrogato. All'articolo 12-bis  del  decreto-legge  9  novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) al comma 3, lettera a), le parole:  "31  dicembre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008"; 
    c) al comma 3, la lettera b) e' abrogata. 
  8-decies. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai numeri
19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera  b),
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146,  acquistano  efficacia
nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte
dal comma 8-novies. 
  8-undecies. Il termine di cui  all'articolo  52,  comma  12,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato  al  31  dicembre  2015.
(16) ((20)) 
  8-duodecies. All'articolo 21, comma 10-bis, del decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133, le parole: "28 dicembre 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "28 dicembre 2009". 
  8-terdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede  al
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter
e 8-quinquies, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo  11-ter,
comma  7,  della  legge  5  agosto  1978,  n.   468,   e   successive
modificazioni,  e  trasmette  alle  Camere,  corredati  da   apposite
relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi  dell'articolo  7,
secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468  del  1978.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,  dalla
L. 3 agosto 2007, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 4) che "il
termine per l'emanazione del  regolamento  di  cui  al  comma  8  del
presente articolo e' prorogato al 30 settembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha  disposto  (con  l'art.  47-bis,
comma 1) che e' "ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  2009  il
termine gia' prorogato al 31 dicembre  2008  dal  primo  periodo  del
comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2007,
n. 17". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
5-ter) che e' "ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il  termine
di cui al primo periodo del comma  8-quinquies  dell'articolo  6  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,  come  da  ultimo
prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del  decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
12-undecies) che "E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre  2011  il
termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6
del  decreto-legge  28  dicembre  2006,  n.  300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,  come  da  ultimo
prorogato al 31  ottobre  2010  dall'articolo  1,  comma  5-ter,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  11,  comma
6-quinquies) che "E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre  2012  il
termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6
del  decreto-legge  28  dicembre  2006,  n.  300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,  come  da  ultimo
prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 2, comma 12-undecies, del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7  agosto  2012,  n.  135,  ha  disposto  (con   l'art.   23,   comma
12-duodecies) che "E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013  il
termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6
del  decreto-legge  28  dicembre  2006,  n.  300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,  come  da  ultimo
prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo  11,  comma  6-quinquies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
314) che "E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015  il  termine
di cui al primo periodo del comma  8-quinquies  dell'articolo  6  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,  come  da  ultimo
prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 23,  comma  12-duodecies,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
188) che  "Al  fine  di  confermare  la  sospensione  dei  contributi
previdenziali e dei premi  assicurativi  gia'  disposta  fino  al  31
dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2004,  n.  311,  e  successivamente  prorogata  senza  soluzione   di
continuita' fino al 31 dicembre 2015, e' ulteriormente  prorogato  al
31 dicembre 2016 il  termine  di  cui  al  primo  periodo  del  comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28  dicembre  2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
590) che "Il termine di cui all'articolo  6,  comma  8-undecies,  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e'  prorogato  al
31 dicembre 2018". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 25  luglio
2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018,
n. 108, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1,  comma  590)  che
"Il  termine  di  cui   all'articolo   6,   comma   8-undecies,   del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e'  prorogato  al
31 dicembre 2019".