stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 2007, n. 221

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2007
nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 14-12-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  29 luglio  2003,  n.  229,  recante interventi in
materia   di   qualita'  della  regolazione,  riassetto  normativo  e
codificazione  -  Legge  di  semplificazione  2001, ed in particolare
l'articolo 7,  concernente  il  riassetto  in  materia  di tutela dei
consumatori, e l'articolo 20-bis;
  Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre  2005, n. 206, recante
Codice del consumo, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo 1,  comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228,
di   conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge
12 maggio 2006, n. 173;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 luglio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  167 del
20 luglio 2006;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  190, recante
attuazione     della     direttiva     2002/65/CE    relativa    alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;
  Visti  gli  articoli 19-bis  e 31-bis del decreto-legge 30 dicembre
2005,  n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 settembre 2007;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281,
espresso nella riunione del 20 settembre 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e
le  innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e della salute;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

Modifiche  alle premesse del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
                                 206

  1.  Al  settimo  capoverso  delle  premesse  al decreto legislativo
6 settembre  2005,  n.  206,  recante  Codice del consumo, di seguito
indicato,  come  «Codice  del  consumo»,  dopo  le  parole: «ai sensi
dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» sono aggiunte le
seguenti: «, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 25, di attuazione della direttiva 1999/34/CE».
          Avvertenza     Le note qui pubblicate sono state redatte ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate   alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Il  testo  degli  articoli  7  e  20-bis della legge
          29 luglio  2003,  n. 229, recante «Interventi in materia di
          qualita'   della   regolazione,   riassetto   normativo   e
          codificazione.  Legge di semplificazione 2001.», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  25 agosto  2003,  n. 196, e' il
          seguente:
              «Art.   7   (Riassetto   in   materia   di  tutela  dei
          consumatori).  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare,
          entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge, uno o piu' decreti legislativi, per
          il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia di
          tutela  dei  consumatori  ai sensi e secondo i principi e i
          criteri  direttivi  di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  come  sostituito dall'art. 1 della presente
          legge,  e  nel  rispetto  dei  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) adeguamento   della  normativa  alle  disposizioni
          comunitarie  e  agli accordi internazionali e articolazione
          della  stessa  allo  scopo  di  armonizzarla e riordinarla,
          nonche'   di   renderla   strumento   coordinato   per   il
          raggiungimento  degli  obiettivi  di tutela del consumatore
          previsti in sede internazionale;
                b) omogeneizzazione   delle   procedure  relative  al
          diritto  di recesso del consumatore nelle diverse tipologie
          di contratto;
                c) conclusione,  in  materia di contratti a distanza,
          del  regime  di vigenza transitoria delle disposizioni piu'
          favorevoli  per  i  consumatori,  previste dall'art. 15 del
          decreto  legislativo  22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
          della  direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, e rafforzamento della tutela del
          consumatore in materia di televendite;
                d) coordinamento,  nelle  procedure  di  composizione
          extragiudiziale  delle  controversie, dell'intervento delle
          associazioni    dei   consumatori,   nel   rispetto   delle
          raccomandazioni    della    Commissione   delle   Comunita'
          europee.».
              «Art.   20-bis   (Decreti   legislativi   correttivi  e
          integrativi).  -  1. Entro un anno dalla data di entrata in
          vigore  dei  decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3,
          4,  5,  6,  7,  8,  9  e  11, il Governo puo' adottare, nel
          rispetto  degli  oggetti e dei principi e criteri direttivi
          fissati  dalla  presente  legge  e  secondo  i principi e i
          criteri  direttivi  e la procedura di cui all'art. 20 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno
          o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative
          e correttive».
              Il   decreto  legislativo  6 settembre  2005,  n.  206,
          recante  «Codice  del  consumo,  a  norma dell'art. 7 della
          legge 29 luglio 2003, n. 229», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
              - Il testo dell'art. 1, comma 14, della legge 12 luglio
          2006,   n.   228,   recante   «Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  12 maggio 2006, n. 173,
          recante  proroga  di  termini  per  l'emanazione di atti di
          natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di
          deleghe legislative e in materia di istruzione», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12 luglio  2006,  n. 160, e' il
          seguente:
              «14.  E'  prorogato  di  un  anno  il termine di cui al
          comma 1  dell'art.  20-bis  della  legge 29 luglio 2003, n.
          229,  per  l'adozione  di  uno  o  piu' decreti legislativi
          recanti  disposizioni  integrative e correttive dei decreti
          legislativi  di  cui agli articoli 4 e 7 della citata legge
          29 luglio  2003,  n.  229,  nel rispetto degli oggetti, dei
          principi  e  criteri  direttivi e della procedura di cui al
          medesimo art. 20-bis.».
              -  Il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei   Ministeri  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 maggio   2006,   n.  114  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
          disposizioni  in materia di funzioni e organizzazione della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e dei Ministeri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164.
              - Il   decreto   legislativo  19 agosto  2005,  n.  190
          abrogato  dal  presente  decreto,  recava «Attuazione della
          direttiva  2002/65/CE  relativa  alla commercializzazione a
          distanza di servizi finanziari ai consumatori».
              -   Il   testo  degli  articoli  19-bis  e  31-bis  del
          decreto-legge  30 dicembre  2005,  n.  273  (Definizione  e
          proroga   di   termini,  nonche'  conseguenti  disposizioni
          urgenti),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
          2005, n. 303, e' convertito, con modificazioni, dalla legge
          23 febbraio 2006, n. 51 e' il seguente:
              «Art.  19-bis  (Deroga al decreto legislativo 30 giugno
          2003,  n.  196).  -  1.  L'art. 58, comma 2, del codice del
          consumo  di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206,  si  applica  anche  in  deroga  alle  norme di cui al
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
              «Art.  31-bis  (Differimento  di  termini in materia di
          etichettatura).  - 1. L'efficacia della disposizione di cui
          all'art.  6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di
          cui  al  decreto  legislativo  6 settembre  2005,  n.  206,
          decorre  dal  1°  gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla
          data  di  entrata  in vigore del decreto di cui all'art. 10
          del predetto codice.».
              - Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante
          «Attuazione   della   direttiva  2005/29/CE  relativa  alle
          pratiche  commerciali  sleali tra imprese e consumatori nel
          mercato  interno  e  che  modifica le direttive 84/450/CEE,
          97/7/CE,  98/27/CE,  2002/65/CE,  e  il Regolamento (CE) n.
          2006/2004»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          6 settembre 2007, n. 207.
              - Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali),  pubbIicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  del  settimo  capoverso delle
          premesse al citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, cosi' come modificato dal presente decreto:
              «Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 maggio  1988, n. 224, recante attuazione della direttiva
          85/374/CEE  relativa  al  ravvicinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  in materia di responsabilita' per danno da prodotti
          difettosi,  ai  sensi  dell'art.  15  della legge 16 aprile
          1987,  n.  183,  come  modificato  dal  decreto legislativo
          2 febbraio  2001,  n.  25,  di  attuazione  della direttiva
          1999/37/CE.»;
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. del citato decreto
          legislativo  n.  206  del 2005 come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.   2   (Diritti   dei   consumatori).  -  1.  Sono
          riconosciuti   e   garantiti  i  diritti  e  gli  interessi
          individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne
          e'  promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
          forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
          rivolte  a  perseguire  tali finalita', anche attraverso la
          disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
          e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
              2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
          fondamentali i diritti:
                a) alla tutela della salute;
                b) alla  sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei
          servizi;
                c) ad  una  adeguata  informazione  e ad una corretta
          pubblicita';
                c-bis)   all'esercizio  delle  politiche  commerciali
          secondo principi di buona fede, correttezza e lealta';
                d) all'educazione al consumo;
                e) alla  correttezza, alla trasparenza ed all'equita'
          nei rapporti contrattuali;
                f) alla      promozione      e      allo     sviluppo
          dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i
          consumatori e gli utenti;
                g) all'erogazione   di   servizi   pubblici   secondo
          standard di qualita' e di efficienza».